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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 02871/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che nel proc.

R.G.N. 42319/2021, udienza del 18/05/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Asta, le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, mediante posta certificata, in data 02.05.2022, memoria ex art. 611 cod.proc.pen., e, in data 10.05.2022, conclusioni e richiesta di condanna al pagamento delle spese di costituzione delle parti civili, con relativa note spese.

Rilevato che, su istanza per la correzione di errore materiale ex art 130 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili nel suddetto proc.

R.G.N. 42319/2021, per mero errore materiale, tra i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Asta, la Suprema Corte non ha indicato anche la liquidazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, in quanto il dispositivo del ruolo di udienza del 18.05.2022, nel proc.

R.G.N. 42319/2021, reca la seguente dizione: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali".

Considerato che la sentenza emessa dalla Sezione Terza, n. 27197 del 18/05/2022, depositata il 14/07/2022, reca il seguente dispositivo: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" senza nulla disporre in ordine alle statuizioni civili.

Considerato che il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale.

Ritenuto che debba essere disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 27197 del 2022 nonché nel ruolo dell'udienza del 18 maggio 2022, durante la quale è stato trattato il giudizio recante il R.G.N. 42319/2021, disponendosi che dopo le .fok parole "spese processuali" siat-àggiuntt laseguent. ?X M. "nonché delle spese di rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida in 3.510 euro, oltre accessori, come per legge".

PQM Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 27197 del 2022 nonché nel ruolo dell'udienza del 18 maggio 2022 durante la quale è stato trattato il giudizio recante il R.G.N. 42319/2021, psptieu dopo le parole "spese processuali" sieaggiunti, 14, seguenti:w.. iw "nonché delle spese di rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida in 3.510 euro, oltre accessori, come per legge".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che nel proc. R.G.N. 42319/2021, udienza del 18/05/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Asta, le parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, mediante posta certificata, in data 02.05.2022, memoria ex art. 611 cod.proc.pen., e, in data 10.05.2022, conclusioni e richiesta di condanna al pagamento delle spese di costituzione delle parti civili, con relativa note spese. Rilevato che, su istanza per la correzione di errore materiale ex art 130 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti civili nel suddetto proc. R.G.N. 42319/2021, per mero errore materiale, tra i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Asta, la Suprema Corte non ha indicato anche la liquidazione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili, in quanto il dispositivo del ruolo di udienza del 18.05.2022, nel proc. R.G.N. 42319/2021, reca la seguente dizione: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Considerato che la sentenza emessa dalla Sezione Terza, n. 27197 del 18/05/2022, depositata il 14/07/2022, reca il seguente dispositivo: "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" senza nulla disporre in ordine alle statuizioni civili. Considerato che il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. Ritenuto che debba essere disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 27197 del 2022 nonché nel ruolo dell'udienza del 18 maggio 2022, durante la quale è stato trattato il giudizio recante il R.G.N. 42319/2021, disponendosi che dopo le .fok parole "spese processuali" siat-àggiuntt laseguent. ?X M. "nonché delle spese di rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida in 3.510 euro, oltre accessori, come per legge". PQM Dispone che nel dispositivo della sentenza n. 27197 del 2022 nonché nel ruolo dell'udienza del 18 maggio 2022 durante la quale è stato trattato il giudizio recante il R.G.N. 42319/2021, psptieu dopo le parole "spese processuali" sieaggiunti, 14, seguenti:w.. iw "nonché delle spese di rappresentanza e difesa nella presente fase di giudizio in favore delle costituite parti civili, che liquida in 3.510 euro, oltre accessori, come per legge". Manda alla Cancelleria per le annotazioni.Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il P
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