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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42939/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, in quanto non poteva essere applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e, pertanto, la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del reato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente e specificamente argomentato la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; Ritenuto, inoltre, che proprio la ritenuta sussistenza di tale forma di recidiva non consente di ritenere prescritto il reato accertato dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, in quanto non poteva essere applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e, pertanto, la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto accertare l'intervenuta prescrizione del reato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente e specificamente argomentato la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; Ritenuto, inoltre, che proprio la ritenuta sussistenza di tale forma di recidiva non consente di ritenere prescritto il reato accertato dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 42939/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris