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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20116/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Milano il 25/9/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4

I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorsosi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che le doglianze non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto con l'atto di appello la difesa aveva censurato esclusivamente la determinazione della pena con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e la questione circa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stato devoluta alla cognizione del giudice dell'impugnazione e questa, conseguentemente, comportando anche una valutazione e un accertamento in fatto, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas selle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Milano il 25/9/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975; Rilevato che con il ricorsosi deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che le doglianze non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. in quanto con l'atto di appello la difesa aveva censurato esclusivamente la determinazione della pena con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e la questione circa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stato devoluta alla cognizione del giudice dell'impugnazione e questa, conseguentemente, comportando anche una valutazione e un accertamento in fatto, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas selle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 20116/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris