CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40464/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato alla pena dì giustizia per il reato di cui agli artt 476- 482 cp, assolvendolo dall'imputazione sub b) e rideterminando la pena. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore rappresentando l'estinzione del reato per prescrizione,intervenuta prima della notifica dell'estratto contumaciale. Il ricorso è inammissibile, poiché come lo stesso ricorrente espone, il termine prescrizionale del reato di falso, accertato il 26.9.2010 si è compiuto nel Marzo 2018 e, quindi, dopo la pronunzia di secondo grado, emessa in data 18.9.2017. In proposito in un caso analogo al presente questa Corte ha affermato che ai fini del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata. (Sez. 7, Ordinanza n. 38143 del 13/02/2014 Cc. (dep. 17/09/2014 ) Rv. 262615. D'altra parte l'inammissibilità del motivo determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale e la formazione del giudicato, essendo, di conseguenza, preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (Sez. U, Sentenza n. 6903 del 27/05/2016 Ud. (dep. 14/02/2017 ) Rv. 268966. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.09.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]