Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07457/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, nel dar conto della situazione di flagranza di reato, ha motivato in maniera non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato (cfr. punti da 2 a 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso la sussistenza di elementi positivi valorizzabili a tale scopo, facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento di dette circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, è inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte di merito, nel dar conto della situazione di flagranza di reato, ha motivato in maniera non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del reato (cfr. punti da 2 a 12 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile avendo la Corte di merito, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso la sussistenza di elementi positivi valorizzabili a tale scopo, facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento di dette circostanze non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris