CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiar ar si il ricorsoinammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli ha rigettatol'istanza con cui Vincenzo S carpa aveva chiesto applicarsi la disciplina dellacontinuazione tra reati giudicati dalle sentenze emesse : a)dal G.i.p. del T ribunale di Napoli il data 21 / 11 / 2014 ( condanna per i reati dicui agli art . 73 e 74 d. P . R . n. 309 del 19 90 , aggravati ex art. 7 l. n. 203 del 1991,commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 al 2006 ) ; b)dal G.u.p. del T ribunale di Napoli data 30/09/2014 (condanna per i reati di cuiagli artt. 74 DPR 309 del 19 90 e 7 l. n. 203 del 1991 , commessi dal 1996 al 27/09/2013in [OSCURATO:PERSONA] e Spagna ); c)dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (condanna per il reato cuiall’art. 416 - bis cod. pen. , precisamente per la partecipazione all'associazione camorristicadenominata clan Gallo - Cavalieri , operante in [OSCURATO:PERSONA] dal 1995); d)dalla Corte d'appello di Bari il 04/11/2003 (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen., 40 e 49 d.l. n. 504 del 1995 , commessi in Barletta il 28 maggio 1997). A ragione della decisione osserva che l'avvenuto riconoscimento della continuazionetra i reati oggetto delle sentenze sub a) e sub b) da parte del giudice dell'esecuzione con ordinanza del 24/04/2021 , non implica automaticamente l'estensionedella medesima valutazione ai reati di cui alle sentenze sub c) e sub Nonrisulta che le singole violazioni siano state deliberate sin dall'inizio nelle loro linee essenziali . Depongono in senso contrario all’unicità del disegno criminoso:la distanza temporale tra i reati e le differenti modalità operative , oltre chela diversa natura e composizione d ei reati associativi . I singoli reati sono , pertanto, il frutto di autonome determinazioni delittuose maturate in contes t i differenti con il coinvolgimento di soggetti appartenenti per di più a diverse articolazionidel clan Gallo - C avalier i. 2-Ricorre per Cassazione , per il tramite del difensore di fiducia avv . [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli articoli 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Lamentachela Corte di appello , nell'escludere il medesimo disegno criminoso , abbiaerroneamente ritenuto che oggetto della sentenza sub b) sia soltanto il reato associativodi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 . In realtà, la sentenza sub b) e l'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. che ha unificato in sede esecutiva le violazionioggetto di quest'ultima con quell e giudicate della sentenza sub a ), ha condannatoScarpa anche per il reato di cui all'art . 416 bis cod. pen. , commesso inTorre Annunziata e paesi limitrofi da gennaio 1996 al 27 settembre 2013 , oltre cheper violazioni della legge sulle armi . Tale ultimo aspetto è stato totalmente ignorato dell'ordinanza impugnata nonostantela sua rilevanza se si considera che la sentenza sub c) ha condannato Scarpaanche per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa , oltre che per violazioni in materia di contrabbando aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa,e che la sentenza sub d) ha ad oggetto , tra le altre, violazioni relative all'accertamentoe al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici . Sonostati disattesi i criteri indicati dalle S ezioni U nite per il riconoscimento delvincolo della continuazione . Ilgiudice dell'esecuzione non ha proceduto al necessario esame degli elementi delcaso concreto evincibili dalle sentenze emesse a carico di S carpa : ha , infatti , definitosignificativa la distanza temporale tra i reati già unificat i, commessi dal 1996al 2013 , e quell i oggetto delle sentenze sub c) e d) che, tuttavia, sono stati commessia partire dal 1995 e fino al 1997 , quindi. in prossimità temporale al momento iniziale della commissione dei delitti già unificati e della loro deliberazione. E’ stat o ritenut o apoditticamente assente un piano criminoso preordinato nonostantel’avvenuto riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra delittiassociativi, differenti e commessi un periodo ininterrotto di diciott'anni in territori diversi , sul presupposto che comunque le azioni delittuose erano tutte riconducibilialla medesima struttura criminale di riferimento . Non a caso il giudice dellasentenza sub b) ha valorizzato , ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'associazione camorristica , l'accertamento contenuto nella sentenza sub c ) , dandoampiamente conto della persistenza della medesima associazione d edita prevalentementeallo spaccio e al traffico di ingenti quantità di stupefacenti . L'ordinanzaimpugnata non ha in alcun modo valutato gli elementi di fatto e didiritto presenti nelle sentenze su b c) e d) ai fini del l'individuazione del medesimo disegnocriminoso. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza sub c) aveva espressamentericonosciuto a Scarpa un ruolo associativo anche nell'ambito del contrabbandodi TLE. La Corte di appello di Bari nella sentenza sub d) ha accertato condottedi contrabbando di Scarpa consumate appena un anno dopo nello stesso contestogeografico richiamato dalla sentenza su b c). CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è fondato nei termini precisati nel prosieguo . 1. Come denunciato dal ricorr ente, la Corte distrettuale ha travisato il contenutodi una delle sentenze di cui è stata chiesta l ’ unificazione ovvero quella subb). Risultadal certificato del casellario giudiziale e dagli atti che compongono il fascicolo trasmesso a questo Ufficio che , contrariamente a quanto si legge nell’ordinanzaimpugnata, la s entenza sub b) ha condannato Sca rpa non solo per ilreato di partecipazione dell ’ associazio ne d edita al narcotraffico dal 1996 al 2013 , maanche per avere fatto parte , nel medesimo arco temporale , dell ’ associazione camorristicadenominata clan Gallo – Cavalieri , oggetto anche della sentenza sub Si tratta di un travisamento che mina la tenuta logica dell ’ apparato argomentativoposto a sostegno della decisione facendo venir meno elementi di valutazione ritenuti decisivi per escludere l ’ unitarietà del medesimo disegno criminosoovvero la disomogeneità tra i reati associ a tivi oggetto delle sentenze suba), b) e c) nonché la reale d istanza temporale tra le violazioni oggetto della richiestadi applicazione della continua zione . Risultapertanto dalla corretta disamina delle sentenze di cui è stata chiesta l’unificazionee dell’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. che Sc arpa : -dal 199 5 al 2013 aveva fatto ininterrottamente parte de llo stesso sodalizio camorristico(sentenze sub b) e sub c ) ; -in esecuzione del medesimo disegno criminoso aveva aderito , tra il 2004 ed il 2006, a ll ’ associazione d edita al n arcotraffico di cui alla sentenza sub a ) commettendopiù reati fine; -che aveva commesso le violazioni cui alla sentenza sub d) all ’ interno del medesimo periodo di consumazione de i reati associativi in parte già unificati , precisamente nel maggio 1997, comunque in costanza di appartenenza all’associazione camorristica denominata clan Gallo – Cavalieri oggetto dell e sentenza sub b) e c)dedita, fra l ’altro, al contrabbando di t.l.e. Iltravisamento in cui è incappata l ’ordinanza ha impedito , in conclusione, di coglierela rilevanza di dati significativi ai fini del riconoscimento del vincolo d ella continuazione. 2.La Corte dist rettuale, pur menzionandola , non ha attribuito nella sost anza alcunarilevanza all ’ ordinanza in data 24 aprile 2021 che aveva provveduto , ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen. , ad unificare il reato di cui all ’ a rt. 74 d.P.R. 309 del1990, oggetto della sentenza sub. A ) , con quello di cui all ’ art. 416 - bis cod. pen.giudicato con la sentenza sub b) , sul pre su pposto , ritenuto decisivo, che era statocommesso ne l lasso temporale ininterrotto in cui Sca rpa aveva militato nel clanGallo – Cavalieri , occupandosi anche del settore degli stupefacenti in forma associata. Siffattacarenzaargomentativa si pone in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggettodella richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno ( Sez. 1, n.6224 del 13/10/2023 , dep. 2024 , Ugolini, Rv. 285790 – 01 ; Sez. 1, n. 4716 del08/11/2013, dep. 2014 , Marinkovic , Rv. 258227 - 01 ). 3. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si impone, dunque, l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali. Èinfine il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della CorteCostituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice - persona fisica che ha pronunciato o contribuito a pronunciarel'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l'apprezzamento demandato al giudice dell'esecuzionepresenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel