Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 12256/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di assise di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiuseppeSassone, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto delricorso.Udito il difensore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], anche inqualità di sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla memoria per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo Pec in data 4 febbraio 2026, nonché alle conclusioni per leparti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal loro difensore [OSCURATO:PERSONA] a mezzo Pec in data19 febbraio 2026, e ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o, insubordine, per il rigetto del ricorso.Uditi i difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che, illustrati i motivi di ricorso, ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21 gennaio 2022 la Corte di assise di Agrigento hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio e di rapinaaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessi il 6 dicembre 2015 all’internodel laboratorio–abitazione di questi, condannandolo alla pena di anniventiquattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimentodel danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili.La responsabilità dell’imputato è stata affermata sulla base di uncomplesso di elementi indiziari, ritenuti gravi, precisi e concordanti, essendosi,al riguardo, valorizzate le condotte da lui tenute il giorno dell’omicidio, ilmovente economico, l’alibi falso fornito dalla moglie, i tentativi di distruzionedi oggetti sottratti alla vittima e il rinvenimento di una scarpa, corrispondenteal suo numero di calzata, la cui suola risultava coincidente con le impronterilevate nell’abitazione della vittima.Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di assise di appello di Palermoha integralmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputatodal delitto di omicidio con la formula per non aver commesso il fatto e daldelitto di rapina con la formula perché il fatto non sussiste, con revoca dellestatuizioni civili.La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro indiziario desumibile dalleprove raccolte fosse privo dei requisiti di univocità e decisività, perché era daescludere la compatibilità della calzatura rinvenuta con il piede dell’imputato,perché era da considerare credibile la versione da lui resa circa il fatto che indata 2 ottobre 2016 si fosse recato nei pressi di una discarica abusiva interritorio di [OSCURATO:PERSONA] per raccogliere lumache e perché non era statodimostrato il movente economico del delitto, tanto più che nulla era statoasportato con certezza alla vittima.Con sentenza n. 24117 del 2024 la Prima Sezione penale di questa Corte,in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale della Repubblica di Palermoe delle parti civili, ha annullato la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di assise di appello di Palermo, disponendo il rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di assise di appello.La Corte di legittimità ha rilevato l’utilizzo di prove acquisite fuori dalcontraddittorio (informazioni meteorologiche e tabelle di conversione dellecalzature), il travisamento e l’omessa valutazione di elementi decisivi, nonchéil difetto di motivazione rafforzata in sede di riforma assolutoria.La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio di espungere ilmateriale probatorio illegittimamente introdotto, di procedere a una nuova ecomplessiva valutazione unitaria degli indizi già acquisiti nel contraddittorio, difornire una motivazione rafforzata idonea a confutare specificamente leargomentazioni della sentenza di primo grado, nonché di approfondire lanatura e la valenza dell’alibi agitato dall’imputato, verificandone l’eventualefalsità o fallacia, e di riesaminare, in piena libertà di giudizio, la sussistenza delmovente.2.

Investita del giudizio rescissorio, la Corte di assise di appello di Palermoha preliminarmente ricostruito il fatto storico, ribadendo che l’omicidio diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] venne commesso nel tardo pomeriggio o nella serata del 6dicembre 2015 all’interno del suo laboratorio-abitazione, mediante reiteraticolpi al capo infertigli con oggetti contundenti, nel contesto di un’aggressionefinalizzata alla sottrazione di denaro contante.

Ha dato per pacifical’acquisizione processuale che l’autore dell’omicidio avesse lasciato sulla scenadel crimine evidenti impronte di suola insanguinata, successivamente attribuitealla medesima calzatura rinvenuta in una discarica abusiva.In ossequio al mandato della Corte di cassazione, il giudice del rinvio haproceduto anzitutto alla rinnovazione istruttoria in punto di condizionimeteorologiche esistenti nell’area di [OSCURATO:PERSONA] nei giorniimmediatamente precedenti e successivi al 2 ottobre 2016, acquisendo datiufficiali provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e dagliAnnali Idrologici 2016, nonché escutendo i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Elementi diprova, questi, attestanti che, in quei giorni e in quella zona, le precipitazionipiovose erano state assenti o del tutto modeste o, comunque, temporalmentelimitate, tali da non determinare un inumidimento del terreno compatibile conl’attività di raccolta di lumache, addotta dall’imputato per giustificare la suapresenza, in data 2 ottobre 2016, nei pressi della discarica in cui, il successivo7 ottobre, venne rinvenuta e sequestrata la scarpa del numero 41 ritenutacompatibile con le impronte rilevate sulla scena dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al numero di calzata, la Corte ha rivalutato le risultanze processualigià acquisite nel contraddittorio, segnatamente, quelle derivanti dagliaccertamenti tecnici effettuati dal RIS Carabinieri di Messina, confrontate congli ulteriori elementi di prova desunti dai verbali di perquisizione e sequestro edalle dichiarazioni dei testi.

È stato così ricostruito che [OSCURATO:PERSONA] abitualmente scarpe del numero 41, talora del numero 42 per calzatureda lavoro, e che la lunghezza interna della scarpa rinvenuta nella discarica (paria circa 27 cm) risultava compatibile con tali misure, tenuto conto dell’ordinariatolleranza tra misura del piede e la misura interna della calzatura.La Corte del rinvio ha quindi affrontato il tema del movente, ricostruendola situazione economica sia della vittima che dell’imputato e dando atto di comedalle indagini patrimoniali e dalle prove testimoniali raccolte fosse emerso cheMiceli, che conduceva una vita modesta ma era dedito al gioco, disponeva neiprimi giorni di dicembre 2015 di una non trascurabile somma di denarocontante, derivante dal prelievo, in data 1 dicembre, della pensione e dapagamenti ricevuti da clienti.

La Corte ha parimenti evidenziato come fossestato accertato che [OSCURATO:PERSONA] era affetto da una persistente ludopatia, conconseguente continuo bisogno di denaro, rigidamente razionato dalla moglie;circostanza, questa, ritenuta idonea a spiegare la finalità predatoria dell’azioneomicidiaria.In ordine all’alibi, il giudice del rinvio ha esaminato puntualmente ledichiarazioni della moglie dell’imputato e le conversazioni intercettate,ritenendo falso quello domestico prospettato per la sera dell’omicidio.

È statoevidenziato, al riguardo, come le stesse intercettazioni disvelassero l’incertezzae le contraddizioni della coniuge circa la presenza in casa di [OSCURATO:PERSONA] la seradel 6 dicembre 2015, nonché l’esistenza di versioni concordate tra i familiari,valutate come indice sintomatico di mendacio.Sono state infine vagliate le ipotesi alternative prospettate dalla difesa,concernenti il possibile coinvolgimento di terzi, tra cui i familiari della vittima,conoscenti o soggetti dediti all’usura.

Tali piste, esaminate alla luce dellerisultanze investigative e testimoniali, sono state ritenute prive di concretielementi fattuali di sostegno, comunque inidonei a scalfire il quadroaccusatorio, risolvendosi in mere congetture non sorrette da indizi specifici.All’esito della disamina analitica dei singoli elementi indiziari – ilpedinamento della vittima la mattina del 6 dicembre 2015, la sottrazione deisuoi attrezzi da lavoro, il successivo tentativo di distruzione della refurtiva daparte dei figli dell’imputato, la condotta da costui tenuta la mattina del 2ottobre 2016, non altrimenti spiegabile se non con il tentativo di recupero dicalzature gettate nella discarica abusiva ubicata in C.da [OSCURATO:PERSONA] di CattolicaEraclea, la compatibilità della scarpa ivi rinvenuta dalla polizia giudiziaria conquella la cui suola aveva lasciato un’impronta nel sangue sparso sul pavimentodell’ufficio-abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e la falsità dell’alibi –, tenuti insieme dal collantedel movente economico che aveva armato la mano di [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaurgente bisogno di procacciarsi denaro contante per dare sfogo alla propriadipendenza dal gioco, la Corte ha proceduto alla loro valutazione complessiva,ritenendoli convergenti in un quadro unitario, idoneo a fondare l’affermazionedi responsabilità dell’appellante, sia per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che per larapina in suo danno, oltre ogni ragionevole dubbio.3.

Con il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di GaetanoSciortino avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in sededi rinvio sono stati articolati cinque motivi, enunciati nei limiti di quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ci si duole della violazione degli artt. 192, commi 1e 2, cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione della sentenza impugnata.Il giudice del rinvio si sarebbe sottratto all’obbligo di motivazionerafforzata, imposto dal ribaltamento di una precedente decisione assolutoria,essendosi limitato a una rivalutazione parcellizzata degli indizi e a unasostanziale adesione alla prospettazione accusatoria.In particolare, sarebbero state erroneamente valutate le condizionimeteorologiche esistenti in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre2016: pur dato atto dell’esistenza di precipitazioni piovose, la Corte nonavrebbe spiegato sulla base di quali criteri le avesse ritenute non significativeai fini della raccolta delle lumache.Sarebbero stati travisati i dati, desunti dall’impianto GPS installatosull’autovettura in uso all’imputato, relativi alla sua condotta di guida:segnatamente, sarebbero state attribuite alle soste del veicolo una durata euna rilevanza incompatibili con i dati oggettivi, al solo scopo di renderle idoneea sostenere l’ipotesi di un’attività di recupero o occultamento in discarica dellescarpe utilizzate dallo [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA].Parimenti frutto di fraintendimento sarebbero, per un verso, le modalità dirinvenimento della calzatura nella discarica, le quali sconterebbero il fio dellecontraddizioni che si anniderebbero nelle dichiarazioni degli ufficiali di poliziagiudiziaria quanto al giorno (cioè, il 6 o il 7 ottobre) in cui sarebbe stataascoltata la fonte confidenziale, che avrebbe loro riferito della presenza diSciortino nei pressi della discarica di C.da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 2 ottobre 2015,per altro verso, l’attribuzione alla difesa di una tesi alternativa noneffettivamente prospettata.Congetturale e intrinsecamente contraddittoria sarebbe anche laricostruzione del movente, poiché fondata su stime teoriche e su inferenzeprive di riscontro circa la disponibilità di denaro da parte della vittima, dellaquale le emergenze istruttorie avrebbero, invece, incontrovertibilmenteuna condizione di bisogno dell’imputato tale da spiegare la condotta delittuosa.È infine dedotto il vizio di motivazione in relazione alla qualificazionedell’alibi come falso, censurandosi l’interpretazione delle conversazioniintercettate e delle dichiarazioni della coniuge dell’imputato, in quanto lette inmaniera decontestualizzata e parcellizzata, nonché in relazione all’omessa oapparente valutazione delle piste alternative prospettate, disattese dalla Corteterritoriale con argomentazioni stereotipate o attribuendo alla difesa tesi nonformulate.- Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 573,597, 624, 648 e 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essere ildelitto di rapina aggravata di cui al capo 2) coperto da giudicato, non essendostata impugnato dal Procuratore generale l’assoluzione dell’imputatopronunciata con riguardo ad esso.La Corte di assise di appello, con l’estendere la propria cognizione anchea tale capo, avrebbe violato sia il principio del “tantum devolutum quantumappellatum”, sia il principio della formazione del giudicato progressivo, nonpotendosi giustificare il travalicamento dei limiti segnati dal provvedimentorescindente e la riapertura del giudizio su un fatto ormai coperto dal giudicatocon la ricerca del movente dell’omicidio.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 190, 603, 627,e 628 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, sulrilievo che, ancorché nel giudizio di rinvio fosse stato impedito alla difesa diutilizzare le dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel precedentegiudizio di appello per le contestazioni, di quelle dichiarazioni si era, poi, fattouso nella sentenza impugnata: ciò avrebbe determinato una lesione del dirittodi difesa e della parità delle armi, nonché un’intrinseca contraddittorietà delpercorso argomentativo.- Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 190, 495 e 603cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, per averela Corte di assise di appello rigettato le richieste di rinnovazione istruttoriaformulate dalla difesa (ossia, l’audizione della moglie e del figlio di GaetanoSciortino nonché di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si sarebbe identificata lafonte confidenziale che aveva riferito ai Carabinieri della presenza dell’imputatoin C.da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 2 ottobre 2016) ritenendole superflue, a dispettodella loro decisività ai fini della valutazione dell’alibi, delle condizionimeteorologiche esistenti e della complessiva ricostruzione dei fatti, conconseguente deficit istruttorio e argomentativo, tanto più rilevante in presenzadi un verdetto di condanna adottato in riforma di una precedente assoluzione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriadepositata in data 23 gennaio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.5.

Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 4 febbraio 2026 e 19 febbraio 2026 memorieconclusionali, corredate da nota-spese, insistendo per il rigetto del ricorso eper la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.6.

Il ricorso è stato discusso oralmente all’odierna udienza pubblica, comeda tempestiva richiesta dei difensori del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Meritano prioritario esame le questioni processuali formulate con i motivisuccessivi al primo.1.1.

Vanno disattesi i rilievi – articolati con il secondo e con il terzo motivo –protesi a censurare la decisione del giudice del rinvio di ritenere oggetto del nuovogiudizio, devolutogli con la sentenza rescindente, entrambi i delitti ascritti aGaetano [OSCURATO:PERSONA]: ossia, tanto l’omicidio aggravato di cui al capo 1) che la rapinaaggravata di cui al capo 2).1.1.1 Invero, nella sentenza rescindente si è dato atto di come le parti civiliIgnazio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero sviluppato «tre motivi di ricorso […]sostanzialmente coincidenti con quelli formulati dal Procuratore generale» protesia sottolineare violazioni di legge e vizi motivazionali (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117del 19 aprile 2024, pag. 11, punto 4, del «[OSCURATO:PERSONA] in fatto»): in particolare, «ilvizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo al moventedell'omicidio da individuarsi, come aveva correttamente fatto il primo giudice, nellarapina consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile2024, pag. 13, punto 4.3, del «[OSCURATO:PERSONA] in fatto»).E tale specifico punto è stato, in effetti, esaminato dalla Corte di legittimità,che ha evidenziato come «l'esistenza del movente, individuato dal primo giudicenella disperata ricerca di soldi (da parte di [OSCURATO:PERSONA]), anche in quantitàmodesta, da dedicare al vizio del gioco», non fosse stata specificamente negatadal giudice della sentenza cassata: movente che, fungendo da catalizzatore deivari indizi raccolti «non poteva essere del tutto trascurato dal giudice di secondogrado» (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pagg. 23 e 24, punto4.2, del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto»).Ne viene che, tenuto conto sia del tenore della richiesta formulata in calce alricorso del Procuratore generale di Palermo, espressiva di un’istanza di cassazionedella sentenza di appello nel suo insieme considerata, sia del dispositivo dellasentenza rescindente, ossia, di annullamento in toto della sentenza impugnata,senza alcuna distinzione tra il capo 1) e il capo 2), deve ritenersi che l’oggetto deldevolutum si riferisse ad entrambi i detti capi.1.1.2.

Ad ogni buon conto, sulla rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA],costituente il movente dell’omicidio, erano stati articolati motivi di impugnazionedalle parti civili costituite, come sopra rilevato, di modo che dell’accertamento delfatto di cui al capo 2) il giudice del rinvio era, comunque, tenuto a farsi carico senon altro agli effetti della responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA], salva ladecurtazione della pena inflittagli per quel titolo di reato: questione sulla qualeperò nulla è stato eccepito dal ricorrente.1.2.

Non colgono nel segno neppure le eccezioni processuali di cui al quarto eal quinto motivo.1.2.1.

Quanto all’utilizzazione ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni resedagli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sededi rinnovazione istruttoria disposta nel precedente giudizio di appello, va rilevatoche, stando al tenore della disposizione di cui all’art. 500, comma 1, cod. proc.pen., le parti possono valersi per procedervi solo «delle dichiarazioniprecedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblicoministero»; donde, legittimamente la stessa è stata impedita alla difesa delricorrente ai fini delle contestazioni da rivolgere ai testi.L’eccezione di violazione del diritto di difesa, perché di quelle stessedichiarazioni si è fatto uso nella sentenza impugnata, è, comunque, generica emanifestamente infondata: è generica, perché, se è vero che, ai sensi dell’art.500, comma 2, cod. proc. pen.

«Le dichiarazioni lette per la contestazione possonoessere valutate ai fini della credibilità del teste», con le deduzioni a suo sostegnonon si è lumeggiato in che termini e in che misura quelle contestazioni sarebberostate tali da far emergere la palese ed incontrovertibile mancanza di «credibilità»di quei dichiaranti; è manifestamente infondata, perché le dichiarazioni rese daitesti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto legittimamente acquisite agli atti del processo –non incidendo sulla loro validità l’annullamento della sentenza emessa all’esito delgiudizio di appello in cui erano state raccolte -, sono state legittimamente utilizzatenella sentenza impugnata.Va, comunque, rilevato che il giudice del rinvio, avendo a disposizione tutte ledichiarazioni rese dagli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] indicati nel corso dell’interoprocesso, giacché raccolte nel relativo fascicolo, era perfettamente in condizionedi apprezzare ex se la credibilità dei dichiaranti e l’attendibilità di quel che da loroera stato riferito.1.2.2.

Quanto al diniego di esame, in sede di rinnovazione istruttoria dellamoglie e del figlio dell’imputato, ritenuto «non assolutamente necessario ai finidella decisione, risultando i temi di prova indicati dalla difesa già ampiamentesviscerati dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale, in primoe secondo grado» (cfr. sentenza impugnata, pagg. 26 e 27), nonché del testeSchembri Gaspare, detto ‘Gelataro’, ritenuto parimenti non assolutamentenecessario, perché «i temi di prova risultavano già compiutamente accertatimediante prove per intercettazioni e per testi», va richiamato il principio di dirittosecondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamentopronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoriadibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poterisono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicchéegli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sonoindispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc.pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc.pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703 – 01;Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, A, Rv. 262116 – 01).Il giudizio di rinvio non costituisce, invero, un nuovo giudizio di appello pieno,ma si svolge entro il perimetro tracciato dalla sentenza di annullamento, ai sensidell’art. 627 cod. proc. pen., sicché il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare ipunti oggetto di annullamento e a conformarsi ai principi di diritto enunciati dallaCorte di cassazione e, conseguentemente, a disporre la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale solo ove ne ricorrano i presupposti di rilevanza enecessità, e non già in via automatica.Va, quindi, conclusivamente riconosciuto che il giudice della sentenzaimpugnata si è attenuto all’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cuila rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dicompletezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattereeccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga,nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

Da tale autorevolelezione interpretativa consegue che il sindacato che la Corte di cassazione puòsvolgere in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanzapronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essereesercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, madeve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato(Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 - 01).Alla stregua di tali principi, poiché nulla di decisivo è stato addotto dalricorrente per censurare la motivazione rassegnata a sostegno del diniego diassunzione delle testimonianze indicate, ossia, lumeggiando quali fossero glispecifici elementi atti a denotare l’indispensabilità e la rilevanza ai fini del decideredei mezzi istruttori richiesti, i rilievi al riguardo articolati sono inammissibili.2.

Sono infondati tutti i rilievi di cui al primo motivo.2.1.

Avuto riguardo alla tipologia dei vizi con esso denunciati, che attengonoalla violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e al difetto di motivazionerafforzata, nella conferma dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] i delitti ascrittigli, si rendono necessari alcuni chiarimenti onde spiegare leragioni per le quali i vizi dedotti si ritengono insussistenti.2.1.1.

Con riferimento al tema del corretto impiego delle regole di inferenzache presiedono alla prova indiziaria, occorre richiamare i principi che la governano.Invero, la prova del fatto si fonda sempre su un giudizio di correlazione tra ilfatto principale – ossia la proposizione fattuale contenuta nell’ipotesi accusatoria– e fatti secondari che, in ragione del loro contenuto informativo, siano idonei adenotare una potenziale corrispondenza al vero dell’enunciato contenutonell’imputazione.

La distinzione tra prova storica (diretta) e prova critica(indiziaria) opera esclusivamente sul piano della loro idoneità rappresentativarispetto al fatto da provare e non attiene, dunque, alla tipologia della fonte: unmedesimo testimone, infatti, può veicolare tanto elementi diretti quanto indiziari,poiché ciò che rileva è il rapporto tra la capacità dimostrativa del singolo dato e ilfatto da provare nella sua oggettiva materialità, come descritto in imputazione.È, pertanto, prova critico-indiziaria ogni contributo conoscitivo che, pur nonrappresentando direttamente il fatto da provare, consente, medianteun’operazione di raccordo logico tra più circostanze, di contribuire al suodisvelamento, sicché dal fatto noto (l’indizio) si perviene alla conoscenza di quelloignoto.Anche l’indizio possiede, quindi, una propria autonoma capacitàrappresentativa, ma, per la sua parzialità e per il riferirsi a una circostanza diversa– ancorché logicamente collegata – rispetto al fatto da provare, attiva unmeccanismo di inferenza suscettibile di condurre a un accettabile risultato diconoscenza.

Tuttavia, proprio in ragione di tale suo deficit strutturale quanto allacapacità dimostrativa, il legislatore ha previsto una speciale cautela valutativa,ancorando il risultato probatorio, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,alla ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi postia base dell’inferenza, nel quadro di una doverosa valutazione unitaria e globaledel compendio.In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che, poiché l’indizio èsignificativo di una pluralità – maggiore o minore – di fatti non noti, tra cui quelloda provare, la valutazione di una molteplicità di indizi richiede, dapprima,l’apprezzamento dell’indicatività di ciascuno, sia pure in termini possibilistici e nonunivoci, alla stregua di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici,e, successivamente, un esame complessivo e unitario, nel quale le ambiguitàindicative dei singoli elementi possano risolversi per integrazione reciproca, cosìda conferire al complesso indiziario un significato dimostrativo pregnante e univoco(Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01; Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 01).Ne deriva che il singolo indizio, inteso come dato idoneo a concorrereall’accrescimento della verità dell’ipotesi di partenza, deve essere verificato quantoal suo grado di persuasività (Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502– 01; Sez. 1, n. 2226 del 02/02/1996, Monaro, Rv. 203895 - 01), senza che possapretendersi un identico peso dimostrativo per ogni elemento, essendo fisiologica,nella valutazione unitaria richiesta dalla norma, la compresenza di indizi dimaggiore o minore gravità; ferma, tuttavia, la necessaria precisione, intesa qualedirezione tendenzialmente univoca del contenuto informativo, e la concordanza,che implica la convergenza dimostrativa dei dati considerati e l’assenza di elementiantagonisti o di smentita.

Il diverso grado di gravità del singolo indizio incide,pertanto, sulla valutazione complessiva nel senso che i requisiti della molteplicità(che consente la verifica della concordanza) e della gravità devono risultare traloro correlati e complementari: in presenza, cioè, di indizi poco significativi puòassumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è laricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi,può risultare sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della provadel fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 – 02; Sez. 5, n.16397 del 21/02/2014, Maggi e altri, Rv. 259552 - 01).Al contempo, deve ribadirsi che la prova indiziaria, per sua natura, non offreuna rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella della prova diretta, poichéla dimostrazione deriva non dalla narrazione o dal documento che riproducal’azione criminosa, bensì dal raccordo logico tra fatto secondario e fatto principale;sicché non è esigibile un tasso esplicativo delle modalità realizzative del fatto cheecceda i limiti ontologici della prova critica.

Il procedimento inferenziale deve,quindi, condurre a una conclusione caratterizzata da un elevato grado di credibilitàrazionale, ossia alla certezza processuale, una volta esclusa l’interferenza didecorsi alternativi, circa l’attribuibilità della condotta all’agente come fatto proprio(Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 – 01; Sez. 1,n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).2.1.2.

Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre ribadire che,secondo il diritto vivente, il giudice di appello vi è tenuto ove riformi totalmente ladecisione di primo grado: in tal caso ha l'obbligo di delineare le linee portanti delproprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 – 01; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 -01).Diversa è, tuttavia, l’ipotesi in cui il contrasto non si realizzi lungo l’asseverticale tra primo e secondo grado di giudizio, ma emerga tra due sentenze diappello, la prima assolutoria e la seconda di condanna, emessa all’esito del giudiziodi rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione.

In taleevenienza, la sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminatadall’ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere atermine di comparazione ai fini della configurazione di un ribaltamento rilevante(Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 02).Qualora, come nel caso in esame, la sentenza di condanna pronunciata insede di rinvio si ponga in continuità con una precedente decisione di primo gradoanch’essa di condanna, viene a configurarsi una situazione di doppia pronunciaconforme in malam partem.

In tale contesto, non ricorrono né l’esigenza disuperare un ragionevole dubbio generato da un’assoluzione di primo grado, né lanecessità di adottare uno standard motivazionale rafforzato, essendo venuto menoil presupposto stesso della presunzione di innocenza rafforzata che giustifical’eccezione alle regole ordinarie dell’appello.Deve, pertanto, riaffermarsi che, nel giudizio di rinvio, a seguitodell’annullamento di una sentenza d’appello assolutoria, la successiva pronunciadi condanna non richiede una motivazione rafforzata, sempre che essa si inseriscain un quadro di continuità con la condanna di primo grado, dando luogo a unadoppia pronuncia conforme che esclude l’operatività delle garanzie previste perl’overturning verticale tra primo e secondo grado.2.2. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che con la sentenza rescindente si è imposto algiudice del rinvio di procedere «nella piena libertà delle valutazioni di merito, asanare i vizi motivazionali di omissione e travisamento» in cui era incorso il giudicedella sentenza cassata (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pagg.27), conviene ricordare quali siano i limiti del sindacato di legittimità sui vizimotivazionali dedotti con il ricorso per cassazione.Se è pacifico che la funzione di controllo sulla motivazione dei provvedimentidel giudice di merito assegnata al giudice di legittimità è circoscritta alla verificadell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, noncontraddittorio e sorretto da un minimo di razionalità giustificativa, rimanendoviestranea ogni rivalutazione del materiale probatorio o ricostruzione alternativa delfatto (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), il vizio di motivazione, deducibilein cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è, quindi,configurabile esclusivamente allorché l’impianto argomentativo della decisioneimpugnata risulti: mancante, ossia, caratterizzato dall’omesso esame di una o piùquestioni decisive; manifestamente illogico, ossia, contrassegnato da una o piùfratture logiche tra una premessa o più premesse e le conseguenze che se ne sonotratte, ma di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi" (Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella,Rv. 281105 - 01); connotato da inopinabili contraddittorietà, ossia, da situazionidi incompatibilità logica tra un passaggio ed un altro del tessuto argomentativoovvero da una decisiva, incontrovertibile e pacifica distorsione del contenuto dispecifiche prove assunte (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini,Rv. 287429 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01).Non rientra, pertanto, nel perimetro del sindacato consentito a questa Cortela verifica della maggiore o minore persuasività della motivazione, né lapreferibilità di una determinata lettura delle risultanze processuali rispetto ad altreastrattamente possibili: il detto sindacato, lo si vuole sottolineare ancora, restalimitato alla verifica della completezza e della non manifesta illogicità delleargomentazioni con le quali il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni delproprio convincimento, senza, peraltro, che gli sia richiesto un esame analitico econfutativo di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che dallamotivazione emerga, in modo chiaro e coerente, l’iter logico seguito e la tenutarazionale della decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794 – 01).Non è, dunque, consentito sollecitare con il ricorso per cassazione, pur sottol’apparente deduzione di un vizio di motivazione, una nuova valutazione delcompendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, fondata su criteri digiudizio alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice censurato (Sez.

U, n. 12del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01): in tale ipotesi, infatti, le censure sirisolvono in una mera contestazione del merito della regiudicanda, ossia, nellaprospettazione di una versione dei fatti ritenuta dal ricorrente più plausibile o piùfavorevole.Ne viene che occorre tener ferma la netta distinzione esistente tra iltravisamento del fatto e il travisamento della prova, trattandosi di vizi riconducibilia categorie concettualmente e funzionalmente diverse, suscettibili di determinarerilevanti ricadute sul piano dell’ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il vizio ditravisamento del fatto si configura, infatti, quando il ricorrente solleciti una diversaricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa delmateriale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nelloro complesso considerate.

Diversamente, il vizio di travisamento della provaintegra un vizio denunciabile in cassazione quando ne ricorrano i rigorosipresupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: ossia, che il giudice dimerito abbia fondato la decisione su un’informazione probatoria inesistente,ovvero abbia omesso di valutare una prova effettivamente acquisita agli atti,ovvero, ancora, abbia attribuito a un atto processuale un contenutooggettivamente diverso da quello reale, purché l’errore risulti decisivo, nel sensodi incidere in modo determinante sull’iter argomentativo della decisione,rendendone illogico l’impianto complessivo (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023,Salerno, Rv. 285368 – 01).Sicché, ai fini della sua utile deduzione, è richiesto al ricorrente di farsi caricodi uno specifico onere di allegazione, debitamente documentato alla stregua delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione: onere che si traduce nellanecessità di indicare, in modo puntuale e inequivoco, l’atto o gli atti processualiasseritamente travisati, riproducendone il contenuto rilevante o localizzandoli conprecisione nel fascicolo processuale, così da consentirne alla Corte l’immediatoriscontro senza bisogno di autonome ricerche, e, altresì, nella necessità di«indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).

Non è, invece,consentito articolare, sotto l’egida formale del vizio di motivazione da travisamentodella prova, una censura che investa genericamente il compendio probatorio nelsuo insieme o che miri a una diversa ricostruzione del fatto storico.In definitiva, mentre il travisamento del fatto si traduce in un’inammissibilecritica di merito, il travisamento della prova rappresenta un vizio eccezionale etipizzato, scrutinabile in sede di legittimità solo quando l’errore percettivo ovalutativo risulti specificamente individuato e dotato di un’effettiva forzadisarticolante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.2.3.

Al lume di tali criteri deve riconoscersi che le singole censure spiegatecon il motivo in disamina non colgono nel segno.2.3.1.

Aspecifici, perché frutto di un mancato confronto con il tenore dellamotivazione, risultano i rilievi che indugiano sulla valutazione in termini di nonsignificatività delle precipitazioni piovose registrate la mattina del 2 ottobre 2016,e nei giorni precedenti e successivi, in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ossia,nel e luogo di ubicazione della discarica in cui il 7 ottobre venne rinvenuta unascarpa del tutto compatibile con l’impronta insanguinata rilevata in casa diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; valutazione effettuata dal giudice del rinvio senza dar conto delleragioni per le quali quelle pur modeste precipitazioni non erano tali da giustificarela fuoriuscita di lumache.A ben vedere, però, la Corte territoriale ha escluso che la presenzadell’imputato in [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile alla raccolta di lumache, nonsolo sulla base delle rilevate condizioni meteorologiche, stimate inidonee (inquanto caratterizzate da piogge non intense e di durata limitata), secondomassime di comune esperienza, a determinare l’inumidimento del terreno propizioalla fuoriuscita delle lumache, ma anche valorizzando altri elementi:segnatamente, la circostanza che, nel corso dell’incontro occasionale con unconoscente, avvenuto nei pressi della discarica la mattina del 2 ottobre 2016,[OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto alcun riferimento alla ricerca di lumache, essendosilimitato a riferire al suo interlocutore di essere alla ricerca di un arnese di ferro dautilizzare per disincrostare il filtro della benzina dell’autovettura che aveva in uso;l’incompatibilità con il consumo umano di lumache raccolte in una discarica,considerate le evidenti controindicazioni di carattere igienico sanitario; ilrinvenimento in quella stessa discarica, dopo soli cinque giorni, di una scarpa deltutto congruente con quella indossata da chi aveva calpestato il sangue di [OSCURATO:PERSONA].Dunque, non solo sull’assenza di “significatività” delle precipitazioni piovoseverificatesi in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ai primi di ottobre 2016 ilgiudice del rinvio ha fondato il proprio convincimento circa le ragioni per le qualiGaetano [OSCURATO:PERSONA] vi si fosse recato la mattina del 2 ottobre, ma, piuttosto, su unamesse di elementi, dotati di riscontro oggettivo, tra loro convergenti e valutatiunitariamente: e ciò ha fatto dandone conto con argomentazione rassegnata «neilimiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 4, n. 4842 del02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01).

Convincimento, ossia che lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della discarica si giustificasse con il tentativo disbarazzarsi definitivamente delle scarpe utilizzate nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonillogicamente sostenuto dall’ulteriore rilievo che egli a tanto si fosse determinatoperché posto in allarme – come attestato dalle intercettazioni debitamenterichiamate nella sentenza impugnata - dalle attività investigative svolte sul suoconto nel mese di settembre 2016: attività che avevano portato la PoliziaGiudiziaria a scoprire che i suoi figli avevano tentato di distruggere gli attrezzi dalui sottratti a [OSCURATO:PERSONA] la mattinata del 6 dicembre 2015 e a verificare,tramite il sequestro di calzature in suo uso, che egli indossava scarpe del numero41, equivalenti, in effetti, a quella rinvenuta nella discarica di contrada [OSCURATO:PERSONA] il 7ottobre 2016.2.3.2.

Parimenti generiche e versate in fatto risultano le deduzioni difensiveprotese a negare, tramite la riconsiderazione del comportamento di guida tenutoda [OSCURATO:PERSONA] sulla strada prospicente la discarica di [OSCURATO:PERSONA](fermatosi tre volte in un arco di tempo limitato), che egli vi ci si fosse recato persmaltire o recuperare, in vista della loro distruzione, proprio quelle scarpe cheavrebbero potuto costituire un grave indizio in riferimento al suo coinvolgimentonell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, esclusa la decisività della circostanza che fossestata o meno la fonte confidenziale dei Carabinieri – peraltro, giova ribadirlo, daloro neppure disvelata - a consentire il recupero della scarpa, non essendo statiaddotti specifici elementi atti ad attribuirle una volontà calunniosa nei confrontidell’imputato, valgono le argomentazioni sviluppate nel punto che precede inordine alla plausibilità del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata:ossia, che la ragione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della discaricafosse da individuare nel suo intento di sopprimere un indizio capace di chiudere ilcerchio sulla sua responsabilità per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].2.3.3.

Infondata è la censura che pretende di mettere in discussione la falsitàdell’alibi offerto al ricorrente dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], per la sera dell’omicidio.Il detto alibi è stato, invero, ritenuto falso e non meramente fallito perchérivelatosi consapevolmente non veritiero e frutto di una rappresentazioneconcordata dei fatti.

Le intercettazioni ambientali, passate in rassegna nellasentenza impugnata, in cui apprezzamento non può essere sindacato in questasede – giusta l’insegnamento al riguardo impartito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01) - hanno dimostrato che la Mulènon nutriva alcuna effettiva certezza circa la reale presenza del marito in casa lasera del 6 dicembre 2015, avendogli, successivamente, manifestato dubbi echiesto chiarimenti sui suoi movimenti, in palese contrasto con la sicurezzaostentata nelle dichiarazioni rese agli inquirenti.

Dichiarazioni, queste, accertate,oltretutto, come frutto di un previo accordo tra i coniugi sulle versioni da fornire.Ciò posto, la comprovata consapevolezza da parte della coniuge della nonveridicità della versione offerta alla polizia giudiziaria circa la presenza in casadell’imputato nelle ore in cui si consumò l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] esclude laqualificazione dell’alibi come fallito.

Pertanto, la Corte territoriale, avendo ritenutoil falso alibi come sintomatico del tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di distogliere da sél’attenzione investigativa in ordine al suo coinvolgimento nel delitto, l’hacorrettamente considerato un indizio di reità idoneo a confluire, unitamente a tuttigli altri elementi indiziari, nella valutazione globale della sua responsabilità (Sez.5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148 – 01; Sez. 1, n. 17261 del01/04/2008, Guede, Rv. 239624 – 01).2.3.4.

Infondata è, pure, la censura con la quale si contesta l’individuazionedel movente dell’omicidio nell’urgente bisogno di denaro da parte dell’imputato.Denaro lesinatogli dalla consorte per evitare che dilapidasse le risorse familiari nelgioco, rispetto al quale egli aveva manifestato una pericolosa dipendenza, comeconfronti dei componenti la sua cerchia familiare.Avuto riguardo a tutte le evidenze probatorie passate in rassegna nellasentenza impugnata e non efficacemente smentite dalle deduzioni difensive, lequali non risultano sostenute dall’allegazione di specifici, inopinabili e decisivielementi fattuali atte a sgretolarne la portata dimostrativa, alla stregua delragionamento sviluppato dalla Corte di merito, il movente economico si configuracome non implausibilmente suscettibile di offrire un collegamento razionaleall’intera sequenza fattuale e a consente di conferire coerenza logica al complessoindiziario.A fronte dell’accertata, persistente e pressante esigenza di denaro contanteda parte di [OSCURATO:PERSONA] – il quale riceva dalla moglie la somma di euro 20,00a settimana per far fronte ai propri bisogni -, il giudice di legittimità ha valorizzatoi suoi rapporti personali con la vittima, della quale conosceva abitudini di vita,del mese (quando riscuoteva la pensione), di modo che, contrariamente a quantodedotto dalla difesa, la condotta di pedinamento della vittima, da lui certamenteposta in essere nella mattinata del 6 dicembre 2015, lungi dall’assumere carattereneutro o casuale, appare funzionale, ancora una volta come non implausibilmenteopinato in sentenza, all’individuazione di un momento favorevole per accedere allacasa-ufficio del [OSCURATO:PERSONA] in sua assenza, allo scopo di trovarvi le risorse che gli eranonecessarie per far fronte alla sua dipendenza dal gioco o alle conseguenze da essaderivate.In questa prospettiva, dunque, il furto degli attrezzi da lavoro della vittima –individuati in quelli che i figli di [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato di distruggere nell’agosto2016 e ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] grazie ai numeri di matricola su di essi punzonati, cheavevano resistito al fuoco –, consumato dal ricorrente in quella medesima fasciaoraria, si colloca coerentemente in tale dinamica: segnatamente, quale primotentativo, non andato a buon fine, di reperire beni suscettibili di immediata utilitàeconomica, in mancanza del denaro che la vittima era solita portare con sé.

Lasuccessiva decisione di [OSCURATO:PERSONA] di fare ritorno presso l’abitazione-ufficio del Micelinelle ore serali trova, quindi, persuasiva spiegazione nella perdurante esigenza diottenere contante, posto che gli attrezzi da lavoro oggetto del furto mattutino nonerano di facile collocabilità sul mercato, perché, appunto, dotati di numeri dimatricola che, infatti, avevano consentito agli inquirenti di risalire a [OSCURATO:PERSONA] comeloro acquirente: sicché l’aggressione mortale si pone come sviluppo noneccentrico, ma coerente, di una condotta unitaria orientata all’appropriazione didenaro.Il movente economico, così ricostruito, è frutto, perciò, non di una meracongettura ma di un ragionamento fondato su dati dotati di oggettivo riscontro,considerati nella loro unitarietà significante, e, come tale, risulta effettivamenteidoneo a fungere da catalizzatore della valenza probatoria degli elementi indiziariraccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla sua responsabilità, comeaffermato dal diritto vivente (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv.226094 – 01).2.3.5.

Inammissibili sono, infine, le doglianze di omessa o apparentevalutazione delle ‘piste alternative’ prospettate dalla difesa, che sarebbero staterespinte con argomentazioni stereotipate incompatibili con il canone di giudiziodell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.Escluso che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale perdisattenderle possa qualificarsi come assente o apparente, posto che è tale,secondo il diritto vivente, solo quella che sia afflitta da vizi così «radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»(Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), deve riconoscersiche la stessa non può considerarsi neppure manifestamente illogica o palesementecontradditoria, e come tale suscettibile di essere censurata in cassazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Giova, al riguardo, sottolineare che l'introduzione nel disposto dell'art. 533cod. proc. pen. del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera dellalegge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Cortedi cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzionialternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio dimotivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez.1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01).

Perché siaravvisabile il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti prospettatadall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla suacolpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice,è, infatti, necessario che la stessa sia inconfutabile e non rappresentativa soltantodi una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo ildubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo esoggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisitial processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2,n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01).Occorre, dunque, prendere atto che i rilievi in disamina, peraltrogenericamente articolati, posto che neppure in questa sede la difesa del ricorrenteha allegato gli elementi oggettivi, emersi dal processo, atti a renderefondatamente sostenibili le alternative ipotesi ricostruttive prospettate, finisconoper risolversi in censure meramente esplorative, rivolte in definitiva a suggerireuna mera rivalutazione dei fatti medesimi.3.

Va, dunque, riconosciuto che la Corte di appello del rinvio è pervenuta allaconferma dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti diomicidio e di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] attraverso unavalutazione complessiva e non atomistica degli indizi, dei quali era statapreviamente verificata la gravità, la precisione e la concordanza.

In taleprospettiva sono stati valorizzati il pedinamento che di [OSCURATO:PERSONA] fece [OSCURATO:PERSONA] lamattina del 6 dicembre 2015, il successivo impossessamento da parte sua dellavaligetta contenente gli attrezzi da lavoro della vittima, la sua presenza nei pressidell’abitazione di questa la sera del 6 dicembre 2015, il successivo tentativo deifigli Andrea e Maurizio di disfarsi di quegli attrezzi, la falsità degli alibi offerti dallamoglie, il ritrovamento presso la stessa discarica, in cui egli si era recato solocinque giorni prima, di una scarpa di un numero equivalente a quello dellecalzature sequestrategli presso la sua abitazione e compatibile con la chiaraimpronta rimasta impressa nel sangue della vittima sparso sul pavimento della suaabitazione e di tali elementi, atti ad evocare in maniera significativa e precisa ilsuo collegamento con il crimine, si è ritenuta la convergenza in funzione dellaprova indiretta della sua responsabilità, in assenza di spiegazioni alternativeplausibili.

In questo contesto, il movente economico, connesso alla ludopatia cheaffliggeva l’imputato e all’urgente bisogno di procacciarsi liquidità per soddisfarlao per tamponarne le conseguenze, è stato persuasivamente individuato qualefattore unificante e ha fornito la chiave interpretativa dell’intera sequenza fattuale,saldando in un unicum probatorio i singoli indizi accertati.Di contro, nessuna delle obiezioni difensive esaminate si è rivelata dotata dieffettiva portata disarticolante del ragionamento sviluppato nella sentenzaimpugnata a sostegno della ricostruzione del fatto in chiave di identificazionedell’autore dell’omicidio e della rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] in GaetanoSciortino.

Piuttosto, le dette obiezioni si risolvono in una destrutturazioneparcellizzante della motivazione che, in quanto tale, finisce per non cogliere la ratiodella decisione impugnata, come desumibile dal procedimento di 'concatenazione'degli indizi, sviluppato in modo del tutto congruo nella sentenza di primo grado enella sentenza di appello adottata all’esito del giudizio di rinvio.4.

Per tutto quanto esposto s’impone il rigetto del ricorso.

Segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistitedall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 5500,00, oltreaccessori di legge, e dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi euro 6500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 5500,00, oltre accessori di legge e dalle parti civiliassistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 6500,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di assise di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiuseppeSassone, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto delricorso.Udito il difensore delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA], anche inqualità di sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla memoria per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo Pec in data 4 febbraio 2026, nonché alle conclusioni per leparti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal loro difensore [OSCURATO:PERSONA] a mezzo Pec in data19 febbraio 2026, e ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o, insubordine, per il rigetto del ricorso.Uditi i difensori del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che, illustrati i motivi di ricorso, ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 gennaio 2022 la Corte di assise di Agrigento hariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio e di rapinaaggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], commessi il 6 dicembre 2015 all’internodel laboratorio–abitazione di questi, condannandolo alla pena di anniventiquattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimentodel danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili.La responsabilità dell’imputato è stata affermata sulla base di uncomplesso di elementi indiziari, ritenuti gravi, precisi e concordanti, essendosi,al riguardo, valorizzate le condotte da lui tenute il giorno dell’omicidio, ilmovente economico, l’alibi falso fornito dalla moglie, i tentativi di distruzionedi oggetti sottratti alla vittima e il rinvenimento di una scarpa, corrispondenteal suo numero di calzata, la cui suola risultava coincidente con le impronterilevate nell’abitazione della vittima.Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di assise di appello di Palermoha integralmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputatodal delitto di omicidio con la formula per non aver commesso il fatto e daldelitto di rapina con la formula perché il fatto non sussiste, con revoca dellestatuizioni civili.La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro indiziario desumibile dalleprove raccolte fosse privo dei requisiti di univocità e decisività, perché era daescludere la compatibilità della calzatura rinvenuta con il piede dell’imputato,perché era da considerare credibile la versione da lui resa circa il fatto che indata 2 ottobre 2016 si fosse recato nei pressi di una discarica abusiva interritorio di [OSCURATO:PERSONA] per raccogliere lumache e perché non era statodimostrato il movente economico del delitto, tanto più che nulla era statoasportato con certezza alla vittima.Con sentenza n. 24117 del 2024 la Prima Sezione penale di questa Corte,in accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale della Repubblica di Palermoe delle parti civili, ha annullato la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di assise di appello di Palermo, disponendo il rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di assise di appello.La Corte di legittimità ha rilevato l’utilizzo di prove acquisite fuori dalcontraddittorio (informazioni meteorologiche e tabelle di conversione dellecalzature), il travisamento e l’omessa valutazione di elementi decisivi, nonchéil difetto di motivazione rafforzata in sede di riforma assolutoria.La Corte ha quindi demandato al giudice del rinvio di espungere ilmateriale probatorio illegittimamente introdotto, di procedere a una nuova ecomplessiva valutazione unitaria degli indizi già acquisiti nel contraddittorio, difornire una motivazione rafforzata idonea a confutare specificamente leargomentazioni della sentenza di primo grado, nonché di approfondire lanatura e la valenza dell’alibi agitato dall’imputato, verificandone l’eventualefalsità o fallacia, e di riesaminare, in piena libertà di giudizio, la sussistenza delmovente.2. Investita del giudizio rescissorio, la Corte di assise di appello di Palermoha preliminarmente ricostruito il fatto storico, ribadendo che l’omicidio diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] venne commesso nel tardo pomeriggio o nella serata del 6dicembre 2015 all’interno del suo laboratorio-abitazione, mediante reiteraticolpi al capo infertigli con oggetti contundenti, nel contesto di un’aggressionefinalizzata alla sottrazione di denaro contante. Ha dato per pacifical’acquisizione processuale che l’autore dell’omicidio avesse lasciato sulla scenadel crimine evidenti impronte di suola insanguinata, successivamente attribuitealla medesima calzatura rinvenuta in una discarica abusiva.In ossequio al mandato della Corte di cassazione, il giudice del rinvio haproceduto anzitutto alla rinnovazione istruttoria in punto di condizionimeteorologiche esistenti nell’area di [OSCURATO:PERSONA] nei giorniimmediatamente precedenti e successivi al 2 ottobre 2016, acquisendo datiufficiali provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e dagliAnnali Idrologici 2016, nonché escutendo i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Elementi diprova, questi, attestanti che, in quei giorni e in quella zona, le precipitazionipiovose erano state assenti o del tutto modeste o, comunque, temporalmentelimitate, tali da non determinare un inumidimento del terreno compatibile conl’attività di raccolta di lumache, addotta dall’imputato per giustificare la suapresenza, in data 2 ottobre 2016, nei pressi della discarica in cui, il successivo7 ottobre, venne rinvenuta e sequestrata la scarpa del numero 41 ritenutacompatibile con le impronte rilevate sulla scena dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Quanto al numero di calzata, la Corte ha rivalutato le risultanze processualigià acquisite nel contraddittorio, segnatamente, quelle derivanti dagliaccertamenti tecnici effettuati dal RIS Carabinieri di Messina, confrontate congli ulteriori elementi di prova desunti dai verbali di perquisizione e sequestro edalle dichiarazioni dei testi. È stato così ricostruito che [OSCURATO:PERSONA] abitualmente scarpe del numero 41, talora del numero 42 per calzatureda lavoro, e che la lunghezza interna della scarpa rinvenuta nella discarica (paria circa 27 cm) risultava compatibile con tali misure, tenuto conto dell’ordinariatolleranza tra misura del piede e la misura interna della calzatura.La Corte del rinvio ha quindi affrontato il tema del movente, ricostruendola situazione economica sia della vittima che dell’imputato e dando atto di comedalle indagini patrimoniali e dalle prove testimoniali raccolte fosse emerso cheMiceli, che conduceva una vita modesta ma era dedito al gioco, disponeva neiprimi giorni di dicembre 2015 di una non trascurabile somma di denarocontante, derivante dal prelievo, in data 1 dicembre, della pensione e dapagamenti ricevuti da clienti. La Corte ha parimenti evidenziato come fossestato accertato che [OSCURATO:PERSONA] era affetto da una persistente ludopatia, conconseguente continuo bisogno di denaro, rigidamente razionato dalla moglie;circostanza, questa, ritenuta idonea a spiegare la finalità predatoria dell’azioneomicidiaria.In ordine all’alibi, il giudice del rinvio ha esaminato puntualmente ledichiarazioni della moglie dell’imputato e le conversazioni intercettate,ritenendo falso quello domestico prospettato per la sera dell’omicidio. È statoevidenziato, al riguardo, come le stesse intercettazioni disvelassero l’incertezzae le contraddizioni della coniuge circa la presenza in casa di [OSCURATO:PERSONA] la seradel 6 dicembre 2015, nonché l’esistenza di versioni concordate tra i familiari,valutate come indice sintomatico di mendacio.Sono state infine vagliate le ipotesi alternative prospettate dalla difesa,concernenti il possibile coinvolgimento di terzi, tra cui i familiari della vittima,conoscenti o soggetti dediti all’usura. Tali piste, esaminate alla luce dellerisultanze investigative e testimoniali, sono state ritenute prive di concretielementi fattuali di sostegno, comunque inidonei a scalfire il quadroaccusatorio, risolvendosi in mere congetture non sorrette da indizi specifici.All’esito della disamina analitica dei singoli elementi indiziari – ilpedinamento della vittima la mattina del 6 dicembre 2015, la sottrazione deisuoi attrezzi da lavoro, il successivo tentativo di distruzione della refurtiva daparte dei figli dell’imputato, la condotta da costui tenuta la mattina del 2ottobre 2016, non altrimenti spiegabile se non con il tentativo di recupero dicalzature gettate nella discarica abusiva ubicata in C.da [OSCURATO:PERSONA] di CattolicaEraclea, la compatibilità della scarpa ivi rinvenuta dalla polizia giudiziaria conquella la cui suola aveva lasciato un’impronta nel sangue sparso sul pavimentodell’ufficio-abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e la falsità dell’alibi –, tenuti insieme dal collantedel movente economico che aveva armato la mano di [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaurgente bisogno di procacciarsi denaro contante per dare sfogo alla propriadipendenza dal gioco, la Corte ha proceduto alla loro valutazione complessiva,ritenendoli convergenti in un quadro unitario, idoneo a fondare l’affermazionedi responsabilità dell’appellante, sia per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che per larapina in suo danno, oltre ogni ragionevole dubbio.3. Con il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di GaetanoSciortino avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo in sededi rinvio sono stati articolati cinque motivi, enunciati nei limiti di quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ci si duole della violazione degli artt. 192, commi 1e 2, cod. proc. pen. e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione della sentenza impugnata.Il giudice del rinvio si sarebbe sottratto all’obbligo di motivazionerafforzata, imposto dal ribaltamento di una precedente decisione assolutoria,essendosi limitato a una rivalutazione parcellizzata degli indizi e a unasostanziale adesione alla prospettazione accusatoria.In particolare, sarebbero state erroneamente valutate le condizionimeteorologiche esistenti in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre2016: pur dato atto dell’esistenza di precipitazioni piovose, la Corte nonavrebbe spiegato sulla base di quali criteri le avesse ritenute non significativeai fini della raccolta delle lumache.Sarebbero stati travisati i dati, desunti dall’impianto GPS installatosull’autovettura in uso all’imputato, relativi alla sua condotta di guida:segnatamente, sarebbero state attribuite alle soste del veicolo una durata euna rilevanza incompatibili con i dati oggettivi, al solo scopo di renderle idoneea sostenere l’ipotesi di un’attività di recupero o occultamento in discarica dellescarpe utilizzate dallo [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA].Parimenti frutto di fraintendimento sarebbero, per un verso, le modalità dirinvenimento della calzatura nella discarica, le quali sconterebbero il fio dellecontraddizioni che si anniderebbero nelle dichiarazioni degli ufficiali di poliziagiudiziaria quanto al giorno (cioè, il 6 o il 7 ottobre) in cui sarebbe stataascoltata la fonte confidenziale, che avrebbe loro riferito della presenza diSciortino nei pressi della discarica di C.da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 2 ottobre 2015,per altro verso, l’attribuzione alla difesa di una tesi alternativa noneffettivamente prospettata.Congetturale e intrinsecamente contraddittoria sarebbe anche laricostruzione del movente, poiché fondata su stime teoriche e su inferenzeprive di riscontro circa la disponibilità di denaro da parte della vittima, dellaquale le emergenze istruttorie avrebbero, invece, incontrovertibilmenteuna condizione di bisogno dell’imputato tale da spiegare la condotta delittuosa.È infine dedotto il vizio di motivazione in relazione alla qualificazionedell’alibi come falso, censurandosi l’interpretazione delle conversazioniintercettate e delle dichiarazioni della coniuge dell’imputato, in quanto lette inmaniera decontestualizzata e parcellizzata, nonché in relazione all’omessa oapparente valutazione delle piste alternative prospettate, disattese dalla Corteterritoriale con argomentazioni stereotipate o attribuendo alla difesa tesi nonformulate.- Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 573,597, 624, 648 e 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per essere ildelitto di rapina aggravata di cui al capo 2) coperto da giudicato, non essendostata impugnato dal Procuratore generale l’assoluzione dell’imputatopronunciata con riguardo ad esso.La Corte di assise di appello, con l’estendere la propria cognizione anchea tale capo, avrebbe violato sia il principio del “tantum devolutum quantumappellatum”, sia il principio della formazione del giudicato progressivo, nonpotendosi giustificare il travalicamento dei limiti segnati dal provvedimentorescindente e la riapertura del giudizio su un fatto ormai coperto dal giudicatocon la ricerca del movente dell’omicidio.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 190, 603, 627,e 628 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, sulrilievo che, ancorché nel giudizio di rinvio fosse stato impedito alla difesa diutilizzare le dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel precedentegiudizio di appello per le contestazioni, di quelle dichiarazioni si era, poi, fattouso nella sentenza impugnata: ciò avrebbe determinato una lesione del dirittodi difesa e della parità delle armi, nonché un’intrinseca contraddittorietà delpercorso argomentativo.- Con il quinto motivo si eccepisce la violazione degli artt. 190, 495 e 603cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. nonché il vizio di motivazione, per averela Corte di assise di appello rigettato le richieste di rinnovazione istruttoriaformulate dalla difesa (ossia, l’audizione della moglie e del figlio di GaetanoSciortino nonché di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si sarebbe identificata lafonte confidenziale che aveva riferito ai Carabinieri della presenza dell’imputatoin C.da [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 2 ottobre 2016) ritenendole superflue, a dispettodella loro decisività ai fini della valutazione dell’alibi, delle condizionimeteorologiche esistenti e della complessiva ricostruzione dei fatti, conconseguente deficit istruttorio e argomentativo, tanto più rilevante in presenzadi un verdetto di condanna adottato in riforma di una precedente assoluzione.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriadepositata in data 23 gennaio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.5. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 4 febbraio 2026 e 19 febbraio 2026 memorieconclusionali, corredate da nota-spese, insistendo per il rigetto del ricorso eper la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.6. Il ricorso è stato discusso oralmente all’odierna udienza pubblica, comeda tempestiva richiesta dei difensori del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Meritano prioritario esame le questioni processuali formulate con i motivisuccessivi al primo.1.1. Vanno disattesi i rilievi – articolati con il secondo e con il terzo motivo –protesi a censurare la decisione del giudice del rinvio di ritenere oggetto del nuovogiudizio, devolutogli con la sentenza rescindente, entrambi i delitti ascritti aGaetano [OSCURATO:PERSONA]: ossia, tanto l’omicidio aggravato di cui al capo 1) che la rapinaaggravata di cui al capo 2).1.1.1 Invero, nella sentenza rescindente si è dato atto di come le parti civiliIgnazio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero sviluppato «tre motivi di ricorso […]sostanzialmente coincidenti con quelli formulati dal Procuratore generale» protesia sottolineare violazioni di legge e vizi motivazionali (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117del 19 aprile 2024, pag. 11, punto 4, del «[OSCURATO:PERSONA] in fatto»): in particolare, «ilvizio della motivazione, anche per travisamento, con riguardo al moventedell'omicidio da individuarsi, come aveva correttamente fatto il primo giudice, nellarapina consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile2024, pag. 13, punto 4.3, del «[OSCURATO:PERSONA] in fatto»).E tale specifico punto è stato, in effetti, esaminato dalla Corte di legittimità,che ha evidenziato come «l'esistenza del movente, individuato dal primo giudicenella disperata ricerca di soldi (da parte di [OSCURATO:PERSONA]), anche in quantitàmodesta, da dedicare al vizio del gioco», non fosse stata specificamente negatadal giudice della sentenza cassata: movente che, fungendo da catalizzatore deivari indizi raccolti «non poteva essere del tutto trascurato dal giudice di secondogrado» (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pagg. 23 e 24, punto4.2, del «[OSCURATO:PERSONA] in diritto»).Ne viene che, tenuto conto sia del tenore della richiesta formulata in calce alricorso del Procuratore generale di Palermo, espressiva di un’istanza di cassazionedella sentenza di appello nel suo insieme considerata, sia del dispositivo dellasentenza rescindente, ossia, di annullamento in toto della sentenza impugnata,senza alcuna distinzione tra il capo 1) e il capo 2), deve ritenersi che l’oggetto deldevolutum si riferisse ad entrambi i detti capi.1.1.2. Ad ogni buon conto, sulla rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA],costituente il movente dell’omicidio, erano stati articolati motivi di impugnazionedalle parti civili costituite, come sopra rilevato, di modo che dell’accertamento delfatto di cui al capo 2) il giudice del rinvio era, comunque, tenuto a farsi carico senon altro agli effetti della responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA], salva ladecurtazione della pena inflittagli per quel titolo di reato: questione sulla qualeperò nulla è stato eccepito dal ricorrente.1.2. Non colgono nel segno neppure le eccezioni processuali di cui al quarto eal quinto motivo.1.2.1. Quanto all’utilizzazione ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni resedagli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sededi rinnovazione istruttoria disposta nel precedente giudizio di appello, va rilevatoche, stando al tenore della disposizione di cui all’art. 500, comma 1, cod. proc.pen., le parti possono valersi per procedervi solo «delle dichiarazioniprecedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblicoministero»; donde, legittimamente la stessa è stata impedita alla difesa delricorrente ai fini delle contestazioni da rivolgere ai testi.L’eccezione di violazione del diritto di difesa, perché di quelle stessedichiarazioni si è fatto uso nella sentenza impugnata, è, comunque, generica emanifestamente infondata: è generica, perché, se è vero che, ai sensi dell’art.500, comma 2, cod. proc. pen. «Le dichiarazioni lette per la contestazione possonoessere valutate ai fini della credibilità del teste», con le deduzioni a suo sostegnonon si è lumeggiato in che termini e in che misura quelle contestazioni sarebberostate tali da far emergere la palese ed incontrovertibile mancanza di «credibilità»di quei dichiaranti; è manifestamente infondata, perché le dichiarazioni rese daitesti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto legittimamente acquisite agli atti del processo –non incidendo sulla loro validità l’annullamento della sentenza emessa all’esito delgiudizio di appello in cui erano state raccolte -, sono state legittimamente utilizzatenella sentenza impugnata.Va, comunque, rilevato che il giudice del rinvio, avendo a disposizione tutte ledichiarazioni rese dagli ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] indicati nel corso dell’interoprocesso, giacché raccolte nel relativo fascicolo, era perfettamente in condizionedi apprezzare ex se la credibilità dei dichiaranti e l’attendibilità di quel che da loroera stato riferito.1.2.2. Quanto al diniego di esame, in sede di rinnovazione istruttoria dellamoglie e del figlio dell’imputato, ritenuto «non assolutamente necessario ai finidella decisione, risultando i temi di prova indicati dalla difesa già ampiamentesviscerati dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale, in primoe secondo grado» (cfr. sentenza impugnata, pagg. 26 e 27), nonché del testeSchembri Gaspare, detto ‘Gelataro’, ritenuto parimenti non assolutamentenecessario, perché «i temi di prova risultavano già compiutamente accertatimediante prove per intercettazioni e per testi», va richiamato il principio di dirittosecondo cui il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamentopronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoriadibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poterisono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicchéegli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sonoindispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc.pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc.pen. (Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, dep. 2020, Belcastro, Rv. 278703 – 01;Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014, A, Rv. 262116 – 01).Il giudizio di rinvio non costituisce, invero, un nuovo giudizio di appello pieno,ma si svolge entro il perimetro tracciato dalla sentenza di annullamento, ai sensidell’art. 627 cod. proc. pen., sicché il giudice del rinvio è chiamato a riesaminare ipunti oggetto di annullamento e a conformarsi ai principi di diritto enunciati dallaCorte di cassazione e, conseguentemente, a disporre la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale solo ove ne ricorrano i presupposti di rilevanza enecessità, e non già in via automatica.Va, quindi, conclusivamente riconosciuto che il giudice della sentenzaimpugnata si è attenuto all’insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cuila rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione dicompletezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattereeccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga,nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Da tale autorevolelezione interpretativa consegue che il sindacato che la Corte di cassazione puòsvolgere in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanzapronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essereesercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, madeve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato(Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 - 01).Alla stregua di tali principi, poiché nulla di decisivo è stato addotto dalricorrente per censurare la motivazione rassegnata a sostegno del diniego diassunzione delle testimonianze indicate, ossia, lumeggiando quali fossero glispecifici elementi atti a denotare l’indispensabilità e la rilevanza ai fini del decideredei mezzi istruttori richiesti, i rilievi al riguardo articolati sono inammissibili.2. Sono infondati tutti i rilievi di cui al primo motivo.2.1. Avuto riguardo alla tipologia dei vizi con esso denunciati, che attengonoalla violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e al difetto di motivazionerafforzata, nella conferma dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] i delitti ascrittigli, si rendono necessari alcuni chiarimenti onde spiegare leragioni per le quali i vizi dedotti si ritengono insussistenti.2.1.1. Con riferimento al tema del corretto impiego delle regole di inferenzache presiedono alla prova indiziaria, occorre richiamare i principi che la governano.Invero, la prova del fatto si fonda sempre su un giudizio di correlazione tra ilfatto principale – ossia la proposizione fattuale contenuta nell’ipotesi accusatoria– e fatti secondari che, in ragione del loro contenuto informativo, siano idonei adenotare una potenziale corrispondenza al vero dell’enunciato contenutonell’imputazione. La distinzione tra prova storica (diretta) e prova critica(indiziaria) opera esclusivamente sul piano della loro idoneità rappresentativarispetto al fatto da provare e non attiene, dunque, alla tipologia della fonte: unmedesimo testimone, infatti, può veicolare tanto elementi diretti quanto indiziari,poiché ciò che rileva è il rapporto tra la capacità dimostrativa del singolo dato e ilfatto da provare nella sua oggettiva materialità, come descritto in imputazione.È, pertanto, prova critico-indiziaria ogni contributo conoscitivo che, pur nonrappresentando direttamente il fatto da provare, consente, medianteun’operazione di raccordo logico tra più circostanze, di contribuire al suodisvelamento, sicché dal fatto noto (l’indizio) si perviene alla conoscenza di quelloignoto.Anche l’indizio possiede, quindi, una propria autonoma capacitàrappresentativa, ma, per la sua parzialità e per il riferirsi a una circostanza diversa– ancorché logicamente collegata – rispetto al fatto da provare, attiva unmeccanismo di inferenza suscettibile di condurre a un accettabile risultato diconoscenza. Tuttavia, proprio in ragione di tale suo deficit strutturale quanto allacapacità dimostrativa, il legislatore ha previsto una speciale cautela valutativa,ancorando il risultato probatorio, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,alla ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi postia base dell’inferenza, nel quadro di una doverosa valutazione unitaria e globaledel compendio.In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che, poiché l’indizio èsignificativo di una pluralità – maggiore o minore – di fatti non noti, tra cui quelloda provare, la valutazione di una molteplicità di indizi richiede, dapprima,l’apprezzamento dell’indicatività di ciascuno, sia pure in termini possibilistici e nonunivoci, alla stregua di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici,e, successivamente, un esame complessivo e unitario, nel quale le ambiguitàindicative dei singoli elementi possano risolversi per integrazione reciproca, cosìda conferire al complesso indiziario un significato dimostrativo pregnante e univoco(Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01; Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 - 01).Ne deriva che il singolo indizio, inteso come dato idoneo a concorrereall’accrescimento della verità dell’ipotesi di partenza, deve essere verificato quantoal suo grado di persuasività (Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502– 01; Sez. 1, n. 2226 del 02/02/1996, Monaro, Rv. 203895 - 01), senza che possapretendersi un identico peso dimostrativo per ogni elemento, essendo fisiologica,nella valutazione unitaria richiesta dalla norma, la compresenza di indizi dimaggiore o minore gravità; ferma, tuttavia, la necessaria precisione, intesa qualedirezione tendenzialmente univoca del contenuto informativo, e la concordanza,che implica la convergenza dimostrativa dei dati considerati e l’assenza di elementiantagonisti o di smentita. Il diverso grado di gravità del singolo indizio incide,pertanto, sulla valutazione complessiva nel senso che i requisiti della molteplicità(che consente la verifica della concordanza) e della gravità devono risultare traloro correlati e complementari: in presenza, cioè, di indizi poco significativi puòassumere rilievo l’elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è laricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi,può risultare sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della provadel fatto (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529 – 02; Sez. 5, n.16397 del 21/02/2014, Maggi e altri, Rv. 259552 - 01).Al contempo, deve ribadirsi che la prova indiziaria, per sua natura, non offreuna rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella della prova diretta, poichéla dimostrazione deriva non dalla narrazione o dal documento che riproducal’azione criminosa, bensì dal raccordo logico tra fatto secondario e fatto principale;sicché non è esigibile un tasso esplicativo delle modalità realizzative del fatto cheecceda i limiti ontologici della prova critica. Il procedimento inferenziale deve,quindi, condurre a una conclusione caratterizzata da un elevato grado di credibilitàrazionale, ossia alla certezza processuale, una volta esclusa l’interferenza didecorsi alternativi, circa l’attribuibilità della condotta all’agente come fatto proprio(Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 – 01; Sez. 1,n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).2.1.2. Quanto al tema della motivazione rafforzata, occorre ribadire che,secondo il diritto vivente, il giudice di appello vi è tenuto ove riformi totalmente ladecisione di primo grado: in tal caso ha l'obbligo di delineare le linee portanti delproprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piùrilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679 – 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 -01).Diversa è, tuttavia, l’ipotesi in cui il contrasto non si realizzi lungo l’asseverticale tra primo e secondo grado di giudizio, ma emerga tra due sentenze diappello, la prima assolutoria e la seconda di condanna, emessa all’esito del giudiziodi rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione. In taleevenienza, la sentenza d’appello annullata è radicalmente eliminatadall’ordinamento per effetto della pronuncia rescindente e non può assurgere atermine di comparazione ai fini della configurazione di un ribaltamento rilevante(Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 – 02).Qualora, come nel caso in esame, la sentenza di condanna pronunciata insede di rinvio si ponga in continuità con una precedente decisione di primo gradoanch’essa di condanna, viene a configurarsi una situazione di doppia pronunciaconforme in malam partem. In tale contesto, non ricorrono né l’esigenza disuperare un ragionevole dubbio generato da un’assoluzione di primo grado, né lanecessità di adottare uno standard motivazionale rafforzato, essendo venuto menoil presupposto stesso della presunzione di innocenza rafforzata che giustifical’eccezione alle regole ordinarie dell’appello.Deve, pertanto, riaffermarsi che, nel giudizio di rinvio, a seguitodell’annullamento di una sentenza d’appello assolutoria, la successiva pronunciadi condanna non richiede una motivazione rafforzata, sempre che essa si inseriscain un quadro di continuità con la condanna di primo grado, dando luogo a unadoppia pronuncia conforme che esclude l’operatività delle garanzie previste perl’overturning verticale tra primo e secondo grado.2.2. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che con la sentenza rescindente si è imposto algiudice del rinvio di procedere «nella piena libertà delle valutazioni di merito, asanare i vizi motivazionali di omissione e travisamento» in cui era incorso il giudicedella sentenza cassata (cfr. sentenza Sez. 1, n. 24117 del 19 aprile 2024, pagg.27), conviene ricordare quali siano i limiti del sindacato di legittimità sui vizimotivazionali dedotti con il ricorso per cassazione.Se è pacifico che la funzione di controllo sulla motivazione dei provvedimentidel giudice di merito assegnata al giudice di legittimità è circoscritta alla verificadell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, noncontraddittorio e sorretto da un minimo di razionalità giustificativa, rimanendoviestranea ogni rivalutazione del materiale probatorio o ricostruzione alternativa delfatto (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01), il vizio di motivazione, deducibilein cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è, quindi,configurabile esclusivamente allorché l’impianto argomentativo della decisioneimpugnata risulti: mancante, ossia, caratterizzato dall’omesso esame di una o piùquestioni decisive; manifestamente illogico, ossia, contrassegnato da una o piùfratture logiche tra una premessa o più premesse e le conseguenze che se ne sonotratte, ma di spessore tale da risultare percepibili "ictu oculi" (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794 – 01; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella,Rv. 281105 - 01); connotato da inopinabili contraddittorietà, ossia, da situazionidi incompatibilità logica tra un passaggio ed un altro del tessuto argomentativoovvero da una decisiva, incontrovertibile e pacifica distorsione del contenuto dispecifiche prove assunte (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini,Rv. 287429 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 - 01).Non rientra, pertanto, nel perimetro del sindacato consentito a questa Cortela verifica della maggiore o minore persuasività della motivazione, né lapreferibilità di una determinata lettura delle risultanze processuali rispetto ad altreastrattamente possibili: il detto sindacato, lo si vuole sottolineare ancora, restalimitato alla verifica della completezza e della non manifesta illogicità delleargomentazioni con le quali il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni delproprio convincimento, senza, peraltro, che gli sia richiesto un esame analitico econfutativo di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che dallamotivazione emerga, in modo chiaro e coerente, l’iter logico seguito e la tenutarazionale della decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794 – 01).Non è, dunque, consentito sollecitare con il ricorso per cassazione, pur sottol’apparente deduzione di un vizio di motivazione, una nuova valutazione delcompendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, fondata su criteri digiudizio alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice censurato (Sez. U, n. 12del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01): in tale ipotesi, infatti, le censure sirisolvono in una mera contestazione del merito della regiudicanda, ossia, nellaprospettazione di una versione dei fatti ritenuta dal ricorrente più plausibile o piùfavorevole.Ne viene che occorre tener ferma la netta distinzione esistente tra iltravisamento del fatto e il travisamento della prova, trattandosi di vizi riconducibilia categorie concettualmente e funzionalmente diverse, suscettibili di determinarerilevanti ricadute sul piano dell’ammissibilità del ricorso per cassazione. Il vizio ditravisamento del fatto si configura, infatti, quando il ricorrente solleciti una diversaricostruzione della vicenda storica, prospettando una lettura alternativa delmateriale probatorio o una differente valutazione delle risultanze istruttorie nelloro complesso considerate. Diversamente, il vizio di travisamento della provaintegra un vizio denunciabile in cassazione quando ne ricorrano i rigorosipresupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità: ossia, che il giudice dimerito abbia fondato la decisione su un’informazione probatoria inesistente,ovvero abbia omesso di valutare una prova effettivamente acquisita agli atti,ovvero, ancora, abbia attribuito a un atto processuale un contenutooggettivamente diverso da quello reale, purché l’errore risulti decisivo, nel sensodi incidere in modo determinante sull’iter argomentativo della decisione,rendendone illogico l’impianto complessivo (Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023,Salerno, Rv. 285368 – 01).Sicché, ai fini della sua utile deduzione, è richiesto al ricorrente di farsi caricodi uno specifico onere di allegazione, debitamente documentato alla stregua delprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione: onere che si traduce nellanecessità di indicare, in modo puntuale e inequivoco, l’atto o gli atti processualiasseritamente travisati, riproducendone il contenuto rilevante o localizzandoli conprecisione nel fascicolo processuale, così da consentirne alla Corte l’immediatoriscontro senza bisogno di autonome ricerche, e, altresì, nella necessità di«indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenutalogica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicaleincompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Non è, invece,consentito articolare, sotto l’egida formale del vizio di motivazione da travisamentodella prova, una censura che investa genericamente il compendio probatorio nelsuo insieme o che miri a una diversa ricostruzione del fatto storico.In definitiva, mentre il travisamento del fatto si traduce in un’inammissibilecritica di merito, il travisamento della prova rappresenta un vizio eccezionale etipizzato, scrutinabile in sede di legittimità solo quando l’errore percettivo ovalutativo risulti specificamente individuato e dotato di un’effettiva forzadisarticolante rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.2.3. Al lume di tali criteri deve riconoscersi che le singole censure spiegatecon il motivo in disamina non colgono nel segno.2.3.1. Aspecifici, perché frutto di un mancato confronto con il tenore dellamotivazione, risultano i rilievi che indugiano sulla valutazione in termini di nonsignificatività delle precipitazioni piovose registrate la mattina del 2 ottobre 2016,e nei giorni precedenti e successivi, in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ossia,nel e luogo di ubicazione della discarica in cui il 7 ottobre venne rinvenuta unascarpa del tutto compatibile con l’impronta insanguinata rilevata in casa diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; valutazione effettuata dal giudice del rinvio senza dar conto delleragioni per le quali quelle pur modeste precipitazioni non erano tali da giustificarela fuoriuscita di lumache.A ben vedere, però, la Corte territoriale ha escluso che la presenzadell’imputato in [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile alla raccolta di lumache, nonsolo sulla base delle rilevate condizioni meteorologiche, stimate inidonee (inquanto caratterizzate da piogge non intense e di durata limitata), secondomassime di comune esperienza, a determinare l’inumidimento del terreno propizioalla fuoriuscita delle lumache, ma anche valorizzando altri elementi:segnatamente, la circostanza che, nel corso dell’incontro occasionale con unconoscente, avvenuto nei pressi della discarica la mattina del 2 ottobre 2016,[OSCURATO:PERSONA] non avesse fatto alcun riferimento alla ricerca di lumache, essendosilimitato a riferire al suo interlocutore di essere alla ricerca di un arnese di ferro dautilizzare per disincrostare il filtro della benzina dell’autovettura che aveva in uso;l’incompatibilità con il consumo umano di lumache raccolte in una discarica,considerate le evidenti controindicazioni di carattere igienico sanitario; ilrinvenimento in quella stessa discarica, dopo soli cinque giorni, di una scarpa deltutto congruente con quella indossata da chi aveva calpestato il sangue di [OSCURATO:PERSONA].Dunque, non solo sull’assenza di “significatività” delle precipitazioni piovoseverificatesi in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ai primi di ottobre 2016 ilgiudice del rinvio ha fondato il proprio convincimento circa le ragioni per le qualiGaetano [OSCURATO:PERSONA] vi si fosse recato la mattina del 2 ottobre, ma, piuttosto, su unamesse di elementi, dotati di riscontro oggettivo, tra loro convergenti e valutatiunitariamente: e ciò ha fatto dandone conto con argomentazione rassegnata «neilimiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 4, n. 4842 del02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01). Convincimento, ossia che lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della discarica si giustificasse con il tentativo disbarazzarsi definitivamente delle scarpe utilizzate nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonillogicamente sostenuto dall’ulteriore rilievo che egli a tanto si fosse determinatoperché posto in allarme – come attestato dalle intercettazioni debitamenterichiamate nella sentenza impugnata - dalle attività investigative svolte sul suoconto nel mese di settembre 2016: attività che avevano portato la PoliziaGiudiziaria a scoprire che i suoi figli avevano tentato di distruggere gli attrezzi dalui sottratti a [OSCURATO:PERSONA] la mattinata del 6 dicembre 2015 e a verificare,tramite il sequestro di calzature in suo uso, che egli indossava scarpe del numero41, equivalenti, in effetti, a quella rinvenuta nella discarica di contrada [OSCURATO:PERSONA] il 7ottobre 2016.2.3.2. Parimenti generiche e versate in fatto risultano le deduzioni difensiveprotese a negare, tramite la riconsiderazione del comportamento di guida tenutoda [OSCURATO:PERSONA] sulla strada prospicente la discarica di [OSCURATO:PERSONA](fermatosi tre volte in un arco di tempo limitato), che egli vi ci si fosse recato persmaltire o recuperare, in vista della loro distruzione, proprio quelle scarpe cheavrebbero potuto costituire un grave indizio in riferimento al suo coinvolgimentonell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, esclusa la decisività della circostanza che fossestata o meno la fonte confidenziale dei Carabinieri – peraltro, giova ribadirlo, daloro neppure disvelata - a consentire il recupero della scarpa, non essendo statiaddotti specifici elementi atti ad attribuirle una volontà calunniosa nei confrontidell’imputato, valgono le argomentazioni sviluppate nel punto che precede inordine alla plausibilità del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata:ossia, che la ragione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della discaricafosse da individuare nel suo intento di sopprimere un indizio capace di chiudere ilcerchio sulla sua responsabilità per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].2.3.3. Infondata è la censura che pretende di mettere in discussione la falsitàdell’alibi offerto al ricorrente dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA], per la sera dell’omicidio.Il detto alibi è stato, invero, ritenuto falso e non meramente fallito perchérivelatosi consapevolmente non veritiero e frutto di una rappresentazioneconcordata dei fatti. Le intercettazioni ambientali, passate in rassegna nellasentenza impugnata, in cui apprezzamento non può essere sindacato in questasede – giusta l’insegnamento al riguardo impartito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01) - hanno dimostrato che la Mulènon nutriva alcuna effettiva certezza circa la reale presenza del marito in casa lasera del 6 dicembre 2015, avendogli, successivamente, manifestato dubbi echiesto chiarimenti sui suoi movimenti, in palese contrasto con la sicurezzaostentata nelle dichiarazioni rese agli inquirenti. Dichiarazioni, queste, accertate,oltretutto, come frutto di un previo accordo tra i coniugi sulle versioni da fornire.Ciò posto, la comprovata consapevolezza da parte della coniuge della nonveridicità della versione offerta alla polizia giudiziaria circa la presenza in casadell’imputato nelle ore in cui si consumò l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] esclude laqualificazione dell’alibi come fallito. Pertanto, la Corte territoriale, avendo ritenutoil falso alibi come sintomatico del tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di distogliere da sél’attenzione investigativa in ordine al suo coinvolgimento nel delitto, l’hacorrettamente considerato un indizio di reità idoneo a confluire, unitamente a tuttigli altri elementi indiziari, nella valutazione globale della sua responsabilità (Sez.5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148 – 01; Sez. 1, n. 17261 del01/04/2008, Guede, Rv. 239624 – 01).2.3.4. Infondata è, pure, la censura con la quale si contesta l’individuazionedel movente dell’omicidio nell’urgente bisogno di denaro da parte dell’imputato.Denaro lesinatogli dalla consorte per evitare che dilapidasse le risorse familiari nelgioco, rispetto al quale egli aveva manifestato una pericolosa dipendenza, comeconfronti dei componenti la sua cerchia familiare.Avuto riguardo a tutte le evidenze probatorie passate in rassegna nellasentenza impugnata e non efficacemente smentite dalle deduzioni difensive, lequali non risultano sostenute dall’allegazione di specifici, inopinabili e decisivielementi fattuali atte a sgretolarne la portata dimostrativa, alla stregua delragionamento sviluppato dalla Corte di merito, il movente economico si configuracome non implausibilmente suscettibile di offrire un collegamento razionaleall’intera sequenza fattuale e a consente di conferire coerenza logica al complessoindiziario.A fronte dell’accertata, persistente e pressante esigenza di denaro contanteda parte di [OSCURATO:PERSONA] – il quale riceva dalla moglie la somma di euro 20,00a settimana per far fronte ai propri bisogni -, il giudice di legittimità ha valorizzatoi suoi rapporti personali con la vittima, della quale conosceva abitudini di vita,del mese (quando riscuoteva la pensione), di modo che, contrariamente a quantodedotto dalla difesa, la condotta di pedinamento della vittima, da lui certamenteposta in essere nella mattinata del 6 dicembre 2015, lungi dall’assumere carattereneutro o casuale, appare funzionale, ancora una volta come non implausibilmenteopinato in sentenza, all’individuazione di un momento favorevole per accedere allacasa-ufficio del [OSCURATO:PERSONA] in sua assenza, allo scopo di trovarvi le risorse che gli eranonecessarie per far fronte alla sua dipendenza dal gioco o alle conseguenze da essaderivate.In questa prospettiva, dunque, il furto degli attrezzi da lavoro della vittima –individuati in quelli che i figli di [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato di distruggere nell’agosto2016 e ricondotti a [OSCURATO:PERSONA] grazie ai numeri di matricola su di essi punzonati, cheavevano resistito al fuoco –, consumato dal ricorrente in quella medesima fasciaoraria, si colloca coerentemente in tale dinamica: segnatamente, quale primotentativo, non andato a buon fine, di reperire beni suscettibili di immediata utilitàeconomica, in mancanza del denaro che la vittima era solita portare con sé. Lasuccessiva decisione di [OSCURATO:PERSONA] di fare ritorno presso l’abitazione-ufficio del Micelinelle ore serali trova, quindi, persuasiva spiegazione nella perdurante esigenza diottenere contante, posto che gli attrezzi da lavoro oggetto del furto mattutino nonerano di facile collocabilità sul mercato, perché, appunto, dotati di numeri dimatricola che, infatti, avevano consentito agli inquirenti di risalire a [OSCURATO:PERSONA] comeloro acquirente: sicché l’aggressione mortale si pone come sviluppo noneccentrico, ma coerente, di una condotta unitaria orientata all’appropriazione didenaro.Il movente economico, così ricostruito, è frutto, perciò, non di una meracongettura ma di un ragionamento fondato su dati dotati di oggettivo riscontro,considerati nella loro unitarietà significante, e, come tale, risulta effettivamenteidoneo a fungere da catalizzatore della valenza probatoria degli elementi indiziariraccolti a carico di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla sua responsabilità, comeaffermato dal diritto vivente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv.226094 – 01).2.3.5. Inammissibili sono, infine, le doglianze di omessa o apparentevalutazione delle ‘piste alternative’ prospettate dalla difesa, che sarebbero staterespinte con argomentazioni stereotipate incompatibili con il canone di giudiziodell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.Escluso che la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale perdisattenderle possa qualificarsi come assente o apparente, posto che è tale,secondo il diritto vivente, solo quella che sia afflitta da vizi così «radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice»(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01), deve riconoscersiche la stessa non può considerarsi neppure manifestamente illogica o palesementecontradditoria, e come tale suscettibile di essere censurata in cassazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Giova, al riguardo, sottolineare che l'introduzione nel disposto dell'art. 533cod. proc. pen. del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” ad opera dellalegge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Cortedi cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzionialternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio dimotivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez.1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01). Perché siaravvisabile il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti prospettatadall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla suacolpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice,è, infatti, necessario che la stessa sia inconfutabile e non rappresentativa soltantodi una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo ildubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo esoggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisitial processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2,n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01).Occorre, dunque, prendere atto che i rilievi in disamina, peraltrogenericamente articolati, posto che neppure in questa sede la difesa del ricorrenteha allegato gli elementi oggettivi, emersi dal processo, atti a renderefondatamente sostenibili le alternative ipotesi ricostruttive prospettate, finisconoper risolversi in censure meramente esplorative, rivolte in definitiva a suggerireuna mera rivalutazione dei fatti medesimi.3. Va, dunque, riconosciuto che la Corte di appello del rinvio è pervenuta allaconferma dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti diomicidio e di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] attraverso unavalutazione complessiva e non atomistica degli indizi, dei quali era statapreviamente verificata la gravità, la precisione e la concordanza. In taleprospettiva sono stati valorizzati il pedinamento che di [OSCURATO:PERSONA] fece [OSCURATO:PERSONA] lamattina del 6 dicembre 2015, il successivo impossessamento da parte sua dellavaligetta contenente gli attrezzi da lavoro della vittima, la sua presenza nei pressidell’abitazione di questa la sera del 6 dicembre 2015, il successivo tentativo deifigli Andrea e Maurizio di disfarsi di quegli attrezzi, la falsità degli alibi offerti dallamoglie, il ritrovamento presso la stessa discarica, in cui egli si era recato solocinque giorni prima, di una scarpa di un numero equivalente a quello dellecalzature sequestrategli presso la sua abitazione e compatibile con la chiaraimpronta rimasta impressa nel sangue della vittima sparso sul pavimento della suaabitazione e di tali elementi, atti ad evocare in maniera significativa e precisa ilsuo collegamento con il crimine, si è ritenuta la convergenza in funzione dellaprova indiretta della sua responsabilità, in assenza di spiegazioni alternativeplausibili. In questo contesto, il movente economico, connesso alla ludopatia cheaffliggeva l’imputato e all’urgente bisogno di procacciarsi liquidità per soddisfarlao per tamponarne le conseguenze, è stato persuasivamente individuato qualefattore unificante e ha fornito la chiave interpretativa dell’intera sequenza fattuale,saldando in un unicum probatorio i singoli indizi accertati.Di contro, nessuna delle obiezioni difensive esaminate si è rivelata dotata dieffettiva portata disarticolante del ragionamento sviluppato nella sentenzaimpugnata a sostegno della ricostruzione del fatto in chiave di identificazionedell’autore dell’omicidio e della rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] in GaetanoSciortino. Piuttosto, le dette obiezioni si risolvono in una destrutturazioneparcellizzante della motivazione che, in quanto tale, finisce per non cogliere la ratiodella decisione impugnata, come desumibile dal procedimento di 'concatenazione'degli indizi, sviluppato in modo del tutto congruo nella sentenza di primo grado enella sentenza di appello adottata all’esito del giudizio di rinvio.4. Per tutto quanto esposto s’impone il rigetto del ricorso. Segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistitedall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 5500,00, oltreaccessori di legge, e dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in complessivi euro 6500,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] liquida in complessivi euro 5500,00, oltre accessori di legge e dalle parti civiliassistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 6500,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12256/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris