CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 17954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1159/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l.; FALLIMENTO BETAsoc. coop. edilizia a r.l.; [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l., ciascuna in persona del rispettivo curatore, tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 443/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 22/12/2021, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l., del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l. e del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l, dei danni da questi ultimi subiti a seguito dell’illegittima occupazione, da parte della Pupino, di un immobiledi proprietà dei fallimenti attori; a fondamento della decisione assunta la Corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva ritenuto adeguatamente comprovato, su base presuntiva, il danno concretamente subito dai fallimenti attori in conseguenza dell’illegittima occupazione del proprio bene, evidenziando, infine, l’irrilevanza della mancanza del certificato di agibilità dell’immobile occupato, trattandosi di un difetto tale da non impedire l’effettivo godimentodel bene e la speculare possibilità per i fallimenti attori di ricavareprofitto dalla relativa locazione; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di otto motivi d’impugnazione; ilFallimento [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l., il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. edilizia a r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ediliziaa r.l resistono con un comune controricorso; entrambele parti hanno depositato memorie; consideratoche, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazioneall’art. 360 n, 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso diprovvedere sul motivo di appello avanzato in sede di gravame da partedell’odierna istante, avente ad oggetto l’eccepita nullità dell’atto di citazione avversario, tempestivamente contestato dalla Pupino all’attodi costituirsi in giudizio; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inconfigurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva)o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio),quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano stateesaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loroirrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione,il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico - giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr. Sez.2, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005, Rv. 582099 – 01; Sez. 1, Sentenzan. 11844 del 19/05/2006, Rv. 589393 – 01; Sez. 1, Sentenza n.7406 del 28/03/2014, Rv. 630315 – 01); ciòposto, nel caso di specie, una volta rilevata, ad opera della Corte territoriale,la correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva accolto nel merito la domanda risarcitoria originariamente propostadai fallimenti attori (e dunque sull’implicito presupposto della pienavalidità dell’atto di citazione avversario), incombeva sull’odierna ricorrente l’onere di prospettare il vizio (proprio o derivato) della decisione d’appello per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in considerazione del carattere errato della soluzione implicitamentedata dal giudice d’appello alla questione sollevata dalla parte; Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri in ogni caso, varrà considerare come, in sede di citazione, pur facendosiformalmente riferimento alla categoria del danno in re ipsa , il risarcimento per l’illegittima occupazione era stato domandato evocandol’avvenuta sottrazione del bene alla possibilità di locazione in attesadella vendita fallimentare e l’eccezione di nullità della citazione peromessa o incerta indicazione degli elementi dell’ editio actionis (arg. ex artt. 163, nn.3 e 4, e 164, quinto comma, cod. proc. civ.), asseritamente derivante dalla mancata osservanza dell’onere di allegazionedelle effettive conseguenze pregiudizievoli dell’occupazione abusiva, era stata espressamente rigettata dal primo giudice e tale statuizione è stata implicitamente, ma perspicuamente – nonché correttamente – confermata dalla Corte d’appello, la quale ha osservatocome fosse presente in atti una relazione dell’11 aprile 1996, inviata dai Curatori al [OSCURATO:PERSONA], da cui risultava, oltre alla richiestaallo stesso giudice di autorizzare il trasferimento oneroso in viatransattiva degli immobili (con salvezza del diritto delle Curatele fallimentari di conseguire o ripetere dagli occupanti abusivi quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione o di canoni di locazione), anche– e prima ancora – l’intenzione di locare gli immobili in attesa della vendita verso un canone mensile di Lire 510.000 per i soci e 550.000per i non soci; la rituale produzione di questo documento, oltre a svolgere funzionedi prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, concorreva anche a precisarne l’allegazione, poiché integrava le deduzionirelative alla perdita sub i ta e al mancato guadagno collegabili, in via immediata e diretta (art. 1223 cod. civ.), all’illegittima occupazione; alriguardo, giova ricordare che in tema di occupazione sine titulo i fatticostitutivi del diritto al risarcimento del proprietario - attore – che Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri egliha l’onere di allegare e, se del caso (ove contestati dall’occupante - convenuto), di provare – sono, con riguardo al danno emergente, la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo(restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul pianoastratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale)e, con riguardo al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altriverso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderload un prezzo più conveniente di quello di mercato (Cass., Sez. Un.,15/11/2022, n. 33645) ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 12 delle preleggi, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamenteinterpretato i contenuti dell’atto di citazione avversario, non avvedendosi dell’assoluta mancanza di allegazione in ordine alle preteseconseguenze dannose subite dai fallimenti avversari per effetto dell’illecitocontestato a carico della Pupino, giungendo, per altro verso, a fondare la propria decisione sulla base di una motivazione meramenteapparente; ilmotivo è inammissibile; in conformità a quanto già dedotto in corrispondenza della decisione del primo motivo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha perspicuamente – ancorché implicitamente– pronunciato sul motivo d’appello diretto a censurare la statuizione di rigetto della nullità della citazione, correttamente Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri confermando tale statuizione, sul rilievo della debita osservanza dell’oneredi allegazione da parte delle Curatele attrici ; varrà sottolineare, sotto altro profilo, come l’inammissibilità del motivo in esame discenda dall’operatività della preclusione di cui all’art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ. (disposizione che ha trovatocontinuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc.civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) in materia di doppia conforme; e tanto, a prescindere dall’impossibilità di attribuire a un motivo di gravame la natura di fatto storico, principale o secondario , intesi rilevante in relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli art t. 2043, 1223 e 1226 c.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto correttala decisione del primo giudice senza avvedersi dell’assenza di alcuna dimostrazione, ad opera delle controparti, delle effettive e concrete conseguenze dannose dalle stesse sofferte per effetto dell’occupazione del loro immobile, conferendo, viceversa, efficacia probatoria a circostanze di fatto del tutto prive di adeguata idoneità rappresentativaa tal fine; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la Corte territoriale attribuito efficacia di prova presuntiva a circostanze di fatto del tutto prive dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza imposti dall’art. 2729 c.c. ai fini dell’ammissibilitàdella prova indiziaria; conil quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), peravere la Corte territoriale deciso la controversia sulla base di un Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri obiettivo travisamento delle informazioni probatorie ricavate dagli elementiistruttori acquisiti al giudizio; tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili ; aldi là dell’assoluta impossibilità di configurare, nella fattispecie, il c.d. ‘travisamento’ del contenuto oggettivo della prova (nei rigorosi terminiin cui esso è stato ammesso da questa Corte nel suo massimo consesso: Cass, Sez. Un., n. 5792 del 5 /3/2024,), non essendo ravvisabile– e non essendo neppure stata dedotta – l’eventuale ‘svista’ delgiudice in ordine al fatto probatorio, deve rilevarsi che le censure veicolate con il terzo, il quarto e il quinto motivo attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamentodei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499) ; laCorte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, hareputato che la relazione inviata dai curatori fallimentari al [OSCURATO:PERSONA] l’intenzione di locare i cespiti occupati verso un canone giàindividuato nel suo ammontare tanto per i conduttori soci quanto per i non soci, dimostrava la concreta possibilità, impedita dall’occupazione illegittima, di esercizio, da parte dei proprietari, del dirittodi godimento indiretto degli immobili, mediante concessione a Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri terzi dietro corrispettivo, e dunque dava prova delle conseguenze dannoserisarcibili dell’occupazione, quanto meno sub specie di danno emergente; avutoriguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte d’appello, i motivi di ricorso in esame si palesano inammissibili, in quantotendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversida quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sono insindacabiliin questa sede di legittimità ; con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1369 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamenteinterpretato l’atto con il quale la Pupino aveva chiesto al giudice delegato ai fallimenti avversari l’autorizzazione all’acquisto dell’immobile occupato, desumendo arbitrariamente da tale atto (in violazione di ciascuno dei criteri legali di ermeneutica negoziale specificamenteanalizzati in ricorso) il riconoscimento del diritto delle contropartial conseguimento di un’indennità o di un risarcimento per dettaillegittima occupazione; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 1988 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valore di ricognizione di debito alla dichiarazione della Pupino contenuta nella missivadel 29/10/2001 e da quanto dichiarato nell’atto di transazione - trasferimento del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione della fattispecie prevista dall’art. 1988 c.c. destinata ad assumere unicamente l’efficacia di un’inversionedegli oneri probatori tra le parti, e non già a rafforzare un’obbligazionepriva di sostegno sotto il profilo causale, né a generare Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri autonomamente un’obbligazione risarcitoria priva dell’elemento determinantedel danno - conseguenza; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili; osserva il Collegio come l’inammissibilità delle censure in esame discenda, in primo luogo, dalla circostanza che con essi viene indebitamentecensurata l’interpretazione di dichiarazioni negoziali, la quale,traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della volontàdel dichiarante, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazionedelle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testodi detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto didiscussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra lealtre, Cass. 22/06/2005, n. 13399) ; la ridetta inammissibilità discende inoltre ( e soprattutto ) dalla circostanzache i motivi in esame non si confrontano con la ratio della statuizione censurata, la quale non ha affatto desunto dalla dichiarazionenegoziale interpetrata la sussistenza del riconoscimento, da parte del ricorrente, del proprio debito, bensì la sussistenza del riconoscimento del diritto delle Curatele di conseguire o recuperare dagli occupanti quanto da loro dovuto a titolo di indennità di occupazioneo di canoni di locazione ; con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1575 e 1578 c.c., dell’art. 24 d.p.r. n. 380/01, nonchédell’art. 35 della legge n. 47/1985 (in relazione all’art. 360 n, 3c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto la Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sussistenza di danni a carico dei fallimenti avversari in relazione all’occupazione di un immobile privo del certificato di agibilità: circostanza tale da attestare l’inidoneità dell’immobile ad essere utilizzatoe concesso in locazione a terzi e, pertanto, a costituire una potenzialefonte di reddito per le controparti; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la C orte d’appello non abbia in alcun modo dubitatodel rilievo e dell’efficacia del certificato di agibilità quale atto amministrativo, né la sua necessità ai fini dell’attestazione della sussistenza nell’immobile dei requisiti di abitabilità e dell’esclusione dellaresponsabilità del locatore verso il conduttore; piuttosto, il giudice delmerito – traendo argomento da un dato di esperienza, nonché dalla circostanzaconcreta che la mancanza di tale atto nella fattispecie non aveva impedito all’occupante di trarre per anni indebitamente dall’immobile, senza pagare alcun corrispettivo al proprietario, la stessautilità che quest’ultimo avrebbe potuto attribuire a terzi verso corrispettivo – ha tratto la conclusione che detta mancanza non costituiva ostacolo alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimentosul bene, in via diretta o indiretta ; ciòposto, la censura in esame deve ritenersi inammissibile, non essendosi la ricorrente punto confrontata con il chiaro tenore della sentenzaimpugnata; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Adunanzadel24 aprile 2025 – R.G. n. 1159/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese