CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto i ricorsi proposto, con unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Emanuele. Galofaro; letto il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ennanuele,Galofaro, laddove lamenta vizio di motivazione in punto di aumenti per la continuazione, è manifestamente infondato: gli aumenti operati dalla Corte d'appello sul più grave delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. sono stati assolutamente limitati e ben al di sotto del minimo edittale, essendo allora appena il caso di richiamare l'arresto delle SS.UU. "Pizzone" in cui si era spiegato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato"; i giudici avevano in definitiva osservato che la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione; ritenuto che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, ai fini del calcolo complessivo della pena, abbia individuato il più grave reato in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., introduce una censura mai formulata nemmeno nell'ambito del giudizio rescindente e, comunque, estranea all'ambito del giudizio rescissorio come delineato dalla sentenza di annullamento e, pertanto, non consentita; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co