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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 12682/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 06/11/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Verona, in data 6 novembre 2023, ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che era rimasta sospesa in seguito all'affidamento in prova ai servizi sociali.

La norma di riferimento è l'art. 14, comma 2-ter d.l.vo n. 159 del 2011, il quale richiama l'art. 7 dello stesso decreto, che regola il procedimento applicativo delle misure di prevenzione e che, quanto al sistema delle impugnazioni, è coordinato con l'art. 10 stesso decreto.

Ne consegue che il provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con ricorso in appello e quello proposto è un ricorso per saltum inammissibile.

In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliviero, Rv. 275938). 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024.

Il Consigliere estensore Il Presid4ite [OSCURATO:PERSONA] Be4ni ! [OSCURATO:PERSONA] PENALEil. 27 MAR. 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 06/11/2023 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Verona, in data 6 novembre 2023, ha applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che era rimasta sospesa in seguito all'affidamento in prova ai servizi sociali. La norma di riferimento è l'art. 14, comma 2-ter d.l.vo n. 159 del 2011, il quale richiama l'art. 7 dello stesso decreto, che regola il procedimento applicativo delle misure di prevenzione e che, quanto al sistema delle impugnazioni, è coordinato con l'art. 10 stesso decreto. Ne consegue che il provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con ricorso in appello e quello proposto è un ricorso per saltum inammissibile. In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso per saltum in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (Sez. 6, n. 21181 del 11/04/2019, Oliviero, Rv. 275938). 2.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presid4ite [OSCURATO:PERSONA] Be4ni ! [OSCURATO:PERSONA] PENALEil. 27 MAR. 2024
Decreto Cassazione n. 12682/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris