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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03291/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4194/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

PESCARA n. 883/2015depositata il 03/09/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’avviso di accertamento n.

TA601A502200 l’Agenzia delle Entrate rilevava a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito (reddito d’impresa occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 917/1986) pari ad Euro 1.402.500, derivante da un’operazione di compravendita immobiliare di cui al rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reg.

Pescara il 28/03/2006, ser.

IT, n. 2593, effettuata per il prezzo complessivo di Euro 1.650.000 da cui l’ufficio detraeva alcuni costi e spese varie per il 15% del corrispettivo.

2. La contribuente ha impugnato l’atto avanti la CTP di Pescara, sia in punto di tardività rispetto alla contestata applicazione dell’art. 43, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo ratione temporis vigente), sia contestando i presupposti per la produzione di un reddito di natura commerciale, come pure l’inesistenza di quest’ultimo.

3. Con sentenza n. 13/2014 la C.T.P. di Pescara ha accolto il ricorso della contribuente annullando l’avviso di accertamento in quanto ritenuto tardivo in assenza di dimostrazione della denuncia penale utile al raddoppio dei termini ed in quanto l’atto di compravendita doveva ritenersi collegato ad una contestuale scrittura privata da cui si desumeva che l’operazione dovesse complessivamente ricostruirsi nei termini di una permuta così da evidenziare l’assenza di introiti tassabili a carico della ricorrente.

4. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto appello avverso la detta sentenza, ma il gravame è stato respinto con la decisione della C.T.R. dell’Abruzzo – Sez.

Pescara – oggetto della presente impugnazione, con la quale i giudici, pur ritenendo tempestivo l’avviso di accertamento, hanno confermato nel merito la decisone di primo grado.

5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, notificato in data 05/02/2016 ed iscritto al numero di R.G. 4194/2016.

6. Resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente ha depositato memoria, quindi è stata fissata udienza camerale del 12/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo – Sez.

Pescara, n. 883/2015 si fonda sui seguenti cinque motivi: i. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza sarebbe nulla perché sorretta da motivazione apparente; ii. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c sotto il profilo per cui, con motivazione parimenti apparente, la sentenza impugnata ha ritenuto realizzata una compensazione del prezzo che, quindi, non sarebbe stato incassato dalla contribuente; iii. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c, sotto il profilo con cui – con motivazione contraddittoria - si afferma che, in ogni caso, dal prezzo si sarebbe dovuto detrarre il valore dell’immobile da demolire; iv. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver omesso la CTR di pronunciarsi su alcuni motivi di appello proposti dall’ufficio finanziario; v. violazione dell’art. 71 co. 2 TUIR in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché sarebbe stato incluso il valore dell’immobile da demolire nelle spese inerenti il reddito occasionale conseguito dalla contribuente.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto pregiudizialmente corretto applicare il raddoppio dei termini per l’accertamento contemplato da detta disposizione (nel testo applicabile alla fattispecie).

Stante la natura condizionata del motivo di ricorso incidentale, occorre iniziare l’esame dal ricorso principale.

2. I primi tre motivi del ricorso principale contestano, sotto profili concorrenti e collegati, un preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata, tale da integrarne la nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c.

Gli stessi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono peraltro infondati.

Sotto un primo profilo, occorre rilevare che la decisione impugnata contiene una motivazione che supera certamente la soglia minima di costituzionalità.

Si è più volte affermato, del resto, che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, ord. n. 7090 del 03/03/2022; in precedenza anche Cass. civ., n. 22598/2018, nonché Sez.U., sent. n. 8053 del 07/04/2014, alla cui stregua è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione).

Tanto premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata è tutt’altro che priva di motivazione, risultando invece chiara e priva di evidenti vizi logici nella ricostruzione dei fatti e nella loro qualificazione giuridica.

Come si evince, infatti, a partire dalla p. 3 della decisione, i giudici d’appello hanno richiamato i documenti in atti ed accertato che in data 20/03/2006 per atto notaio Pastore la sig. [OSCURATO:PERSONA] trasferiva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il 47% di un fabbricato, riservandosi talune unità immobiliari, secondo un progetto precedentemente approvato dal Comune di Pescara; in pari data però fra le medesime parti veniva concluso un contratto di appalto per l’identico corrispettivo che veniva compensato con il prezzo della compravendita.

La sentenza ha rilevato in fatto – ad ulteriore fondamento dell’effettività della contrattazione – il rilascio di polizza fideiussorio della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona a garanzia della realizzazione e consegna delle unità immobiliari.

Ritenendo conclusivamente che le parti abbiano inteso sostanzialmente permutare l’immobile con i lavori di ristrutturazione, compensando il prezzo della compravendita con quello dell’appalto, determinando perciò l’assenza di un guadagno tassabile in capo alla contribuente alienante.

La decisione ha aggiunto, poi, che a simile conclusione si sarebbe giunti anche a considerare il valore dell’immobile da demolire, quale spesa da detrarre dall’asserito reddito occasionale imputato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione, qui sinteticamente richiamata, al di là di talune imprecisioni ove si utilizza l’espressione “permuta”, appare tutt’altro che apparente ed illogica, fondandosi coerentemente su un meccanismo compensativo accertato sulla scorta di prove scritte in sé non contestate.

Nessuna contraddizione è poi ravvisabile nel passo finale della motivazione, che risulta espresso in via ipotetica e subordinata rispetto alla fattispecie fattuale ricostruita dalla decisione di merito.

Peraltro, occorre a questo punto rilevare come la ricostruzione meritale del collegamento negoziale fra vendita ed appalto e l’operatività del meccanismo compensativo voluto dalle stesse parti fra prezzo di alienazione dell’immobile e corrispettivo dell’appalto per la sua demolizione e successiva riedificazione o ristrutturazione, non sia stata neppure oggetto di impugnazione da parte dell’ufficio ricorrente.

Ora, risulta evidente che la mancata contestazione di una eventuale violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o, comunque, del meccanismo compensativo accertato dalla sentenza impugnata, rende del tutto recessive ed insufficient i le censure motivazionali svolte in questa sede.

E’nota l’affermazione in diritto secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).

Orbene, tale conclusione risulta percorribile pure nel caso in cui un’autonoma ratio decidendi della decisione impugnata non sia stata per nulla censurata, posto che anche in tale ipotesi, come pure nella fattispecie di pluralità di ragioni una delle quali contestata con motivo inammissibile, la sentenza è comunque destinata a “reggersi”sulla ragione non censurata.

Tale conclusione rileva, altresì, come subito si vedrà, rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti dall’amministrazione.

3. Quanto al quarto motivo di ricorso, lo stesso risulta infondato, posto che la decisione di merito impugnata non contiene alcuna omissione di pronuncia sui motivi di impugnazione bensì , in modo sintetico ma sufficientemente chiaro e lineare, espone il proprio iter argomentativo in modo da far percepire chiaramente lo sviluppo logico giuridico delle argomentazioni che hanno fondato il rigetto del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate.

Per mera completezza si ricorda che “la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime” (Cass. sez. 2, n. 10853 del 05/05/2010).

Nel caso di specie, peraltro, le conclusioni della parte appellante sono riportate sinteticamente a p. 1 della sentenza, sì che può certamente affermarsi che le stesse siano state prese in esame e respinte con la motivazione dianzi richiamata, costituendo la stessa un rigetto implicito degli altri argomenti dedotti dall’ufficio.

Sez. 3, ord. n. 15100 del 29/05/2024 ha giustamente circoscritto il vizio di omessa pronuncia, affermando che l'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità.

Più in generale, si è affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Sez. 2, ord. n. 25710 del 26/09/2024).

Nel caso di specie, appunto, con affermazione rimasta incontestata, il giudice di merito ha accertato un collegamento negoziale fra il rogito e la scrittura privata costituente contratto di appalto fra le medesime parti, che comporta il superamento e rigetto implicito dell’argomento di impugnazione in appello fondato sull’esame isolato della clausola tralatizia circa l’avvenuto incasso del prezzo della vendita.

Non sussiste perciò nessuna omissione denunciabile ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

4. Il quinto motivo di ricorso appare invece inammissibile.

Lo stesso, in primo luogo, sotto il grimaldello dell’invocato art. 360 n.3 c.p.c., mira in realtà ad ottenere un diverso giudizio fattuale da questa Corte.

Inoltre, lo stesso aggredisce una statuizione della sentenza impugnata senza censurare l’autonoma ratio decidendi con cui si ravvisa il già ricordato collegamento negoziale e l’avvenuta compensazione del prezzo di vendita con il corrispettivo dell’appalto.

Valgono pertanto le considerazioni che in precedenza si sono richiamate circa l’inammissibilità e il difetto di interesse a contestare profili della decisione che non sono in grado di portare alla sua cassazione, in quanto fondata su autonomi motivi rimasti incensurati o impugnati in modo inammissibile.

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Poiché risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna parte ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4194/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 883/2015depositata il 03/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’avviso di accertamento n. TA601A502200 l’Agenzia delle Entrate rilevava a carico del contribuente [OSCURATO:PERSONA] un maggior reddito (reddito d’impresa occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 917/1986) pari ad Euro 1.402.500, derivante da un’operazione di compravendita immobiliare di cui al rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reg. Pescara il 28/03/2006, ser. IT, n. 2593, effettuata per il prezzo complessivo di Euro 1.650.000 da cui l’ufficio detraeva alcuni costi e spese varie per il 15% del corrispettivo. 2. La contribuente ha impugnato l’atto avanti la CTP di Pescara, sia in punto di tardività rispetto alla contestata applicazione dell’art. 43, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo ratione temporis vigente), sia contestando i presupposti per la produzione di un reddito di natura commerciale, come pure l’inesistenza di quest’ultimo. 3. Con sentenza n. 13/2014 la C.T.P. di Pescara ha accolto il ricorso della contribuente annullando l’avviso di accertamento in quanto ritenuto tardivo in assenza di dimostrazione della denuncia penale utile al raddoppio dei termini ed in quanto l’atto di compravendita doveva ritenersi collegato ad una contestuale scrittura privata da cui si desumeva che l’operazione dovesse complessivamente ricostruirsi nei termini di una permuta così da evidenziare l’assenza di introiti tassabili a carico della ricorrente. 4. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto appello avverso la detta sentenza, ma il gravame è stato respinto con la decisione della C.T.R. dell’Abruzzo – Sez. Pescara – oggetto della presente impugnazione, con la quale i giudici, pur ritenendo tempestivo l’avviso di accertamento, hanno confermato nel merito la decisone di primo grado. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, notificato in data 05/02/2016 ed iscritto al numero di R.G. 4194/2016. 6. Resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha depositato memoria, quindi è stata fissata udienza camerale del 12/12/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo – Sez. Pescara, n. 883/2015 si fonda sui seguenti cinque motivi: i. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la sentenza sarebbe nulla perché sorretta da motivazione apparente; ii. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c sotto il profilo per cui, con motivazione parimenti apparente, la sentenza impugnata ha ritenuto realizzata una compensazione del prezzo che, quindi, non sarebbe stato incassato dalla contribuente; iii. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c, sotto il profilo con cui – con motivazione contraddittoria - si afferma che, in ogni caso, dal prezzo si sarebbe dovuto detrarre il valore dell’immobile da demolire; iv. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per aver omesso la CTR di pronunciarsi su alcuni motivi di appello proposti dall’ufficio finanziario; v. violazione dell’art. 71 co. 2 TUIR in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché sarebbe stato incluso il valore dell’immobile da demolire nelle spese inerenti il reddito occasionale conseguito dalla contribuente. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto pregiudizialmente corretto applicare il raddoppio dei termini per l’accertamento contemplato da detta disposizione (nel testo applicabile alla fattispecie). Stante la natura condizionata del motivo di ricorso incidentale, occorre iniziare l’esame dal ricorso principale. 2. I primi tre motivi del ricorso principale contestano, sotto profili concorrenti e collegati, un preteso vizio motivazionale della sentenza impugnata, tale da integrarne la nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. Gli stessi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono peraltro infondati. Sotto un primo profilo, occorre rilevare che la decisione impugnata contiene una motivazione che supera certamente la soglia minima di costituzionalità. Si è più volte affermato, del resto, che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, ord. n. 7090 del 03/03/2022; in precedenza anche Cass. civ., n. 22598/2018, nonché Sez.U., sent. n. 8053 del 07/04/2014, alla cui stregua è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione). Tanto premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata è tutt’altro che priva di motivazione, risultando invece chiara e priva di evidenti vizi logici nella ricostruzione dei fatti e nella loro qualificazione giuridica. Come si evince, infatti, a partire dalla p. 3 della decisione, i giudici d’appello hanno richiamato i documenti in atti ed accertato che in data 20/03/2006 per atto notaio Pastore la sig. [OSCURATO:PERSONA] trasferiva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il 47% di un fabbricato, riservandosi talune unità immobiliari, secondo un progetto precedentemente approvato dal Comune di Pescara; in pari data però fra le medesime parti veniva concluso un contratto di appalto per l’identico corrispettivo che veniva compensato con il prezzo della compravendita. La sentenza ha rilevato in fatto – ad ulteriore fondamento dell’effettività della contrattazione – il rilascio di polizza fideiussorio della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona a garanzia della realizzazione e consegna delle unità immobiliari. Ritenendo conclusivamente che le parti abbiano inteso sostanzialmente permutare l’immobile con i lavori di ristrutturazione, compensando il prezzo della compravendita con quello dell’appalto, determinando perciò l’assenza di un guadagno tassabile in capo alla contribuente alienante. La decisione ha aggiunto, poi, che a simile conclusione si sarebbe giunti anche a considerare il valore dell’immobile da demolire, quale spesa da detrarre dall’asserito reddito occasionale imputato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione, qui sinteticamente richiamata, al di là di talune imprecisioni ove si utilizza l’espressione “permuta”, appare tutt’altro che apparente ed illogica, fondandosi coerentemente su un meccanismo compensativo accertato sulla scorta di prove scritte in sé non contestate. Nessuna contraddizione è poi ravvisabile nel passo finale della motivazione, che risulta espresso in via ipotetica e subordinata rispetto alla fattispecie fattuale ricostruita dalla decisione di merito. Peraltro, occorre a questo punto rilevare come la ricostruzione meritale del collegamento negoziale fra vendita ed appalto e l’operatività del meccanismo compensativo voluto dalle stesse parti fra prezzo di alienazione dell’immobile e corrispettivo dell’appalto per la sua demolizione e successiva riedificazione o ristrutturazione, non sia stata neppure oggetto di impugnazione da parte dell’ufficio ricorrente. Ora, risulta evidente che la mancata contestazione di una eventuale violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o, comunque, del meccanismo compensativo accertato dalla sentenza impugnata, rende del tutto recessive ed insufficient i le censure motivazionali svolte in questa sede. E’nota l’affermazione in diritto secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024). Orbene, tale conclusione risulta percorribile pure nel caso in cui un’autonoma ratio decidendi della decisione impugnata non sia stata per nulla censurata, posto che anche in tale ipotesi, come pure nella fattispecie di pluralità di ragioni una delle quali contestata con motivo inammissibile, la sentenza è comunque destinata a “reggersi”sulla ragione non censurata. Tale conclusione rileva, altresì, come subito si vedrà, rispetto agli ulteriori motivi di ricorso proposti dall’amministrazione. 3. Quanto al quarto motivo di ricorso, lo stesso risulta infondato, posto che la decisione di merito impugnata non contiene alcuna omissione di pronuncia sui motivi di impugnazione bensì , in modo sintetico ma sufficientemente chiaro e lineare, espone il proprio iter argomentativo in modo da far percepire chiaramente lo sviluppo logico giuridico delle argomentazioni che hanno fondato il rigetto del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate. Per mera completezza si ricorda che “la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime” (Cass. sez. 2, n. 10853 del 05/05/2010). Nel caso di specie, peraltro, le conclusioni della parte appellante sono riportate sinteticamente a p. 1 della sentenza, sì che può certamente affermarsi che le stesse siano state prese in esame e respinte con la motivazione dianzi richiamata, costituendo la stessa un rigetto implicito degli altri argomenti dedotti dall’ufficio. Sez. 3, ord. n. 15100 del 29/05/2024 ha giustamente circoscritto il vizio di omessa pronuncia, affermando che l'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. Più in generale, si è affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Sez. 2, ord. n. 25710 del 26/09/2024). Nel caso di specie, appunto, con affermazione rimasta incontestata, il giudice di merito ha accertato un collegamento negoziale fra il rogito e la scrittura privata costituente contratto di appalto fra le medesime parti, che comporta il superamento e rigetto implicito dell’argomento di impugnazione in appello fondato sull’esame isolato della clausola tralatizia circa l’avvenuto incasso del prezzo della vendita. Non sussiste perciò nessuna omissione denunciabile ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 4. Il quinto motivo di ricorso appare invece inammissibile. Lo stesso, in primo luogo, sotto il grimaldello dell’invocato art. 360 n.3 c.p.c., mira in realtà ad ottenere un diverso giudizio fattuale da questa Corte. Inoltre, lo stesso aggredisce una statuizione della sentenza impugnata senza censurare l’autonoma ratio decidendi con cui si ravvisa il già ricordato collegamento negoziale e l’avvenuta compensazione del prezzo di vendita con il corrispettivo dell’appalto. Valgono pertanto le considerazioni che in precedenza si sono richiamate circa l’inammissibilità e il difetto di interesse a contestare profili della decisione che non sono in grado di portare alla sua cassazione, in quanto fondata su autonomi motivi rimasti incensurati o impugnati in modo inammissibile. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Poiché risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna parte ric
Sentenza Cassazione n. 03291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris