CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 26200/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOEsaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 10/03/2026, con laquale la Corte di Appello di Catania, su concorde richiesta delle parti, riduceva lapena per [OSCURATO:PERSONA] ad anni due, mesi dieci e giorni cinque di reclusioneed euro 2.500,00 di multa;[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5bis,cod. proc. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non eratenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare lagiurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato inappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratoregenerale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (cosìSez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello èproponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione diestinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia ditale sentenza» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) enemmeno sul punto il ricorrente formula motivi;Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]