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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30888/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma il 18 giugno 2021 ha respinto il reclamo proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen., confermando il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Roma 20 novembre 2019 nel procedimento nei confronti di, ignoti per lesioni colpose in danno dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente si affida a più motivi con i quali lamenta violazione dì legge: per essere la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento in questione, almeno in una prima fase, priva di un numero di registro generale, così essendosi privato il sig. [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di presentare memorie e richieste; per essere stata l'opposizione trattata in modalità "virtuale" anziché in presenza, nonostante apposita istanza; e ciononostante per essere stati irritualmente presenti all'udienza camerale del 18 giugno 2021, come risulta dal verbale, il P.M. ed un difensore di ufficio del ricorrente, non a conoscenza degli atti.

Si domanda, pertanto, l'annullamento dell provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché deduce violazione di legge avverso provvedimento che è ricorribile soltanto in caso d abnormità, come precisato, tra le altre, da Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723, e da Sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, Radelli, Rv. 273875; mentre chi lamenti la circostanza di non essere stato posto in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di controllo ha facoltà di avanzare richiesta di revoca al giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, p.o. in proc.

Cecchi, Rv. 272956).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che sì stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma il 18 giugno 2021 ha respinto il reclamo proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen., confermando il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Roma 20 novembre 2019 nel procedimento nei confronti di, ignoti per lesioni colpose in danno dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente si affida a più motivi con i quali lamenta violazione dì legge: per essere la richiesta di archiviazione del P.M. nel procedimento in questione, almeno in una prima fase, priva di un numero di registro generale, così essendosi privato il sig. [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di presentare memorie e richieste; per essere stata l'opposizione trattata in modalità "virtuale" anziché in presenza, nonostante apposita istanza; e ciononostante per essere stati irritualmente presenti all'udienza camerale del 18 giugno 2021, come risulta dal verbale, il P.M. ed un difensore di ufficio del ricorrente, non a conoscenza degli atti. Si domanda, pertanto, l'annullamento dell provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché deduce violazione di legge avverso provvedimento che è ricorribile soltanto in caso d abnormità, come precisato, tra le altre, da Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723, e da Sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, Radelli, Rv. 273875; mentre chi lamenti la circostanza di non essere stato posto in condizione di partecipare effettivamente al procedimento di controllo ha facoltà di avanzare richiesta di revoca al giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433; Sez. 6, ord. n. 20845 del 26/04/2018, p.o. in proc. Cecchi, Rv. 272956). 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che sì stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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