CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16226/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 giugno 2023 la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da FORTI Luca volta ad ottenere la declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi D) e E) accertati con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 7.1.2021 a seguito di concordato in appello, con rinuncia ad ogni altro motivo, ex art. 599 bis cod. proc. pen. . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FORTI Luca deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157, 99 co. 2 cod. pen., 599 bis, 602, 676 cod. proc. pen. ritenendo la prevalenza della prescrizione come diritto indefettibile, in assenza di rinuncia esplicita, che non vi sarebbe stata, in sede di concordato in appello. Deduce altresì che l'espressione di cui al comma 1 dell'art. 676 c.p.p. "estinzione del reato dopo la condanna" si riferisce ad altra diversa causa di estinzione del reato, potendo dunque essere accertata in executivis la prescrizione maturata precedentemente alla pronuncia della sentenza di condanna. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Per costante orientamento interpretativo non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (v. Sez. I n. 46476 del 17.10.2023, rv 285406 ; Sez. I n. 7164 del 21.12.2015, dep. 2016, rv 266612). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]