CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 31543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di L'Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2026 la Corte di appello diL'Aquila, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 22/10/2024, rientrando in Italia prima del terminedel divieto imposto con il decreto di espulsione emesso in data 07/05/2021.La Corte di appello ha ritenuto che il dolo non fosse escluso dal fatto che ilBelaj era rientrato per depositare presso la Questura i documenti che, a suoparere, giustificavano la concessione di un permesso per ricongiungimentofamiliare, essendo certo che tale permesso non era stato mai rilasciato, né ilBelaj era in possesso di alcuna autorizzazione al rientro in Italia. Egli, oltretutto, era stato espulso perché socialmente pericoloso, circostanza che avrebbein ogni caso impedito la concessione del permesso per ricongiungimento, ed erarientrato in Italia ben otto mesi prima rispetto al momento in cui si erapresentato in Questura per depositare la documentazione in questione,circostanza dimostrata dall'avere ricevuto, in quella precedente data, la notificadi un provvedimento di sospensione della patente di guida.La Corte di appello ha respinto, infine, i motivi subordinati, relativiall'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'eccessività deltrattamento sanzionatorio e all'omessa sostituzione della pena detentiva conquella pecuniaria.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.È certo che il ricorrente si presentò spontaneamente in Questura perchiedere il ricongiungimento familiare con una cittadina dell'Unione Europea, conla quale si è successivamente coniugato, ma la Corte di appello ha ugualmentepresunto la sussistenza della sua consapevolezza e volontà di non rispettare ildivieto al rientro, e lo ha condannato in violazione del suo diritto all'unitàfamiliare. Il richiamo ad una precedente notifica di un atto amministrativo èirrilevante, in quanto essa non incide sulla possibile assenza di volontà di eludereil divieto di reingresso.Anche la valutazione della inidoneità dei documenti depositati per ottenere ilricongiungimento familiare, contenuta nella sentenza impugnata, è errata,dovendo tutte le iniziative volte ad esso essere valutate in senso favorevole allostraniero, quanto meno accertando l'effettività del legame familiare, come decisodalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32392/2017, avente ad oggetto uncaso analogo.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e ilvizio di motivazione per l'omessa applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131-biscod. pen.Il fatto appare, palesemente, di scarsa gravità, essendo stato il rientrodeterminato dalla volontà di un ricongiungimento familiare, e compiutopresentandosi spontaneamente in Questura e consegnando il proprio passaporto,così comunicando la propria presenza in Italia. La sentenza è errata, avendonegato il beneficio senza tenere conto di tali elementi.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il viziodi motivazione per l'omessa concessione delle attenuanti generiche.La sentenza non ha tenuto conto della presenza di elementi valutabilipositivamente, quali la condotta collaborativa, la presentazione spontanea inQuestura, la volontà di ricongiungimento familiare, l'assenza di ulterioricomportamenti offensivi, elementi che avrebbero consentito anche laconversione della pena detentiva in pecuniaria o l'applicazione di altre penesostitutive.2.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, infine, la violazione di legge eil vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione condizionaledella pena.Il diniego non è fondato su una valutazione della personalità del ricorrente edelle circostanze favorevoli già evidenziate, con violazione dell'art. 163 cod. pen.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.4. In data 23/06/2026 il ricorrente ha depositato le proprie conclusioniscritte, con le quali si riporta ai motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in tutti i suoi motivi, è manifestamente infondato o privo dispecificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.Esso, infatti, ripropone quasi integralmente i motivi di appello, ribadendo lemedesime argomentazioni in essi prospettate, e non si confronta con la sentenzaimpugnata, che li ha esaminati e disattesi con motivazione approfondita, nonmanifestamente illogica e non contraddittoria. Devono applicarsi, pertanto, iconsolidati principi di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso percassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto diimpugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimentocensurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n.39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv.286468; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), esecondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera glistessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondogrado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rv. 276970).2. Il primo motivo del ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata ripetendo che la presentazione spontanea in Questura del ricorrente,per chiedere il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, dimostral'assenza di dolo, essendo il suo rientro in Italia motivato da tale finalità, chepoteva fargli ritenere di non violare la legge, così escludendo che egli abbiavolontariamente e consapevolmente commesso il reato contestato.Il ricorrente non si confronta, pertanto, con la motivazione della sentenzaimpugnata, secondo cui l'asserita finalità di rientrare in Italia solo per presentareuna richiesta di permesso per ricongiungimento familiare è smentita dallacircostanza, che il ricorso non nega, di avere egli ricevuto in Italia, ben otto mesiprima della sua presentazione presso la Questura, la notifica di un attoamministrativo. Tale notifica, secondo la sentenza impugnata, dimostra che ilricorrente si trovava in Italia già da molti mesi, e non era pertanto rientratoillegalmente al fine di presentare la domanda in questione, dal momento che hadolo, pertanto, non è stata presunta, ma è stata dichiarata sulla base delcomportamento concretamente tenuto dal ricorrente, essendo logica lavalutazione che, se egli avesse agito solo perché spinto dalla volontà dirichiedere detto permesso, avrebbe presentato rapidamente la domanda, senzatrattenersi in Italia, compiendo attività mai precisate, per un tempo così lungo.Anche la doglianza relativa al non avere la sentenza valutato l'idoneità deidocumenti presentati al fine di ottenere detto permesso per ricongiungimentofamiliare è del tutto priva di specificità. La sentenza ha esplicitamente escluso laloro idoneità, in primo luogo riportandosi alla motivazione della sentenza diprimo grado, e quindi ribadendo che si trattava di documenti risalenti a tre anniprima e perciò ormai scaduti, e che non indicavano la necessità delricongiungimento, essendo finalizzati a contrarre il matrimonio, all'epoca ancoranon celebrato; in secondo luogo ha precisato che il ricorrente, essendo statoespulso perché socialmente pericoloso, non avrebbe probabilmente mai ottenutoil rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, stantel'ostatività prevista dall'art. 4, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998. Ilricorrente non si confronta con questa motivazione, tacendo del tutto sulleragioni della sua espulsione, per cui la relativa doglianza deve essere dichiaratainammissibile.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta conla motivazione della sentenza impugnata, relativa alla non applicabilità delproscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.Il ricorrente, infatti, ripete la sua opinione circa tale tenuità, ribadendo chel'unica ragione del suo rientro in Italia era la finalità di presentare la domanda dipermesso per ricongiungimento familiare, e non si confronta, pertanto, con lamotivazione della sentenza impugnata, che valuta non tenue la condotta da luitenuta per il breve tempo trascorso dall'esecuzione dell'espulsione, inferiore a treanni, e soprattutto per la pericolosità del soggetto, che aveva determinato la suaespulsione.Il ricorso, come ricordato al superiore paragrafo 2, omette del tutto di citareil fatto che la sua espulsione fu decisa ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c),d.lgs. n. 286/1998, e non si confronta, pertanto, con la motivazione dellasentenza, che invece fonda su tale elemento, oltre che sulla eccessiva rapiditàdel reingresso, le ragioni della valutazione di non particolare tenuità del fatto,respingendo perciò la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.Anche tale motivo di ricorso, pertanto, è privo di specificità e perciòinammissibile.4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.La sentenza impugnata motiva la congruità della pena irrogata con la giàaffermata gravità del fatto, per il breve tempo trascorso tra l'espulsione e ilreingresso illecito e la dichiarata pericolosità del ricorrente, valutandoespressamente che essa escluda la concedibilità delle attenuanti generiche, perla quale non sono stati neppure indicati, nell'atto di appello, elementi valutabilipositivamente, nonché la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.Il ricorso non si confronta neppure in questo motivo con taleargomentazione, ma continua a ripetere che le attenuanti generiche sarebberoconcedibili per la condotta collaborativa del ricorrente, la spontaneità della suapresentazione alla Questura, la finalità di ricongiungimento familiare, l'assenza dialtre violazioni. L'ampia motivazione che esclude la fondatezza della tesidifensiva di un reingresso finalizzato esclusivamente a presentare una domandadi permesso per ricongiungimento familiare rende evidente l'insussistenza didetti elementi, asseritamente valutabili in senso favorevole, e la mancanza dispecificità del ricorso, che ancora una volta non si confronta con essa.5. È, infine, manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.Con esso si lamenta l'omessa concessione della sospensione condizionale,ma tale beneficio non risulta essere stato richiesto con l'atto di appello, nél'imputato aveva indicato alcun elemento idoneo per formulare la prognosipositiva necessaria per la sua concessione. Deve applicarsi, pertanto, il principiodettato da questa Corte, secondo cui «In tema di giudizio di appello, il giudicenon è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né amotivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede didiscussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendol'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento dellarichiesta» (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413).La mancata concessione di tale beneficio, peraltro, è implicitamentemotivata nella sentenza, con l'affermazione della pericolosità del ricorrente edella gravità del fatto, trattandosi di elementi di valutazione che rendonoevidente il giudizio negativo sulla personalità del soggetto e sulle caratteristichedel reato, giudizio che riverbera le sue conseguenze anche sulla formulabilitàdella prognosi favorevole richiesta per concedere la sospensione condizionaledella pena. Questa Corte ha affermato, infatti, che «Le ragioni del diniego deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nellamotivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti genericherichiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dalmomento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dallavalutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 34754 del20/11/2020, Rv. 280244-05).La presenza di una motivazione implicita è deducibile, inoltre, dal fatto chela sentenza ha la struttura di una “doppia conforme” e si riporta pertanto, anchein ordine a tale punto, alla motivazione della sentenza di primo grado, che hagiustificato l'omessa concessione del beneficio con la presenza di una precedentecondanna a pena sospesa e con la personalità negativa dell'imputato, valutandotrattarsi di elementi che impediscono una prognosi favorevole.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellaammende.Così deciso il 02 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]