CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso e ha chiesto che lo stesso venga rimesso a un'altra Sezione penale; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare dogmaticamente (si vedano, in proposito, le pagg. 4-6 sul compendio probatorio a sostegno della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato e, in particolare, sull'attendibilità delle dichiarazioni della vittima, puntuali coerenti e lineari, riscontrate dalle prove documentali attestanti la sottoscrizione del contratto con il ricorrente sotto falso nome e i bonifici effettuati dalla persona offesa, nonché sul comportamento truffaldino del prevenuto precedente e successivo all'incasso del profitto ingiusto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro