CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 13380/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 24999/2023 proposto dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore e difensore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliato presso il suo studio alla [OSCURATO:PERSONA], 11 -87029 Scalea ( Cs) ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola intimati per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza nr 19158/2023 depositata il 06/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 19123/2023 depositata in data 7/7/2023 nella parte motiva e nel dispositivo a pagina 6 statuiva quanto segue “ le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario” … nonché “ La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15 % a titolo di spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione”. 1.1 L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore e difensore della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, premettendo di voler revocare la richiesta di distrazione per averla formulata in giudizio per mero errore, ha proposto domanda di correzione di errore materiale della predetta pronuncia eliminando dalla motivazione e dal dispositivo la statuizione del pagamento delle spese in favore de ll’avvocato dichiaratosi antistatario. L’istanza è stata notificata alle altre parti processuali, l’Ufficio della Procura della Repubblica e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ., che non hanno svolto alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] La domanda non può essere accolta in quanto la decisione della Corte di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore dell’avvocato antistatario risulta perfettamentecoerente con la specifica richiesta, già svolta in atti e l’unica condizionante il giudizio, del procuratore e difensore del Fallimento e, quindi, non vi è alcuna discrepanza tra l’ideazione del giudice e la rappresentazione grafica. Mancano dunque i presupposti per disporre la invocata correzione. Nulla èda statuire sulle spese non essendo stata svolta nessuna difesa dalle controparti. P.Q.M. Rigetta la domanda di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma nellaCam