CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del [OSCURATO:PERSONA] di TorreAnnunziataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di TorreAnnunziata ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati previsti dagli artt. 73, comma 1 e 6, 80D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen., 10, 12 e 14 l. n.494/1974, la pena di anni tre di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, cosìdeterminata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regimedi equivalenza rispetto alla recidiva e con diminuzione determinata dalla scelta delrito; ha altresì disposto la confisca del denaro in sequestro.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.2.1. Con il primo motivo ha dedotto l’omessa valutazione in ordineall’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza gravata nel puntoinerente alla confisca della predetta somma di denaro.Ha dedotto che il giudice aveva disposto il provvedimento ablatorio in totaleassenza di motivazione, non avendo esaminato i presupposti giustificativi dellaconfisca allargata senza specificare alcunché in ordine alla sproporzione tra ilreddito posseduto ed il denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, attinente alla carenza di motivazione in ordine allasussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito - è manifestamenteinfondato.Difatti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema dipatteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenzaapplicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancataverifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge inesso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri,Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In ordine al profilo di diritto dedotto nel motivo, deve essere premesso che- sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020,Savin, Rv. 279348 la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misuradi sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti,diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplinagenerale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astrattaammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto dellamancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerentialla confisca (in relazione al vigente testo dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.,come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo.3.1. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione etrasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art.240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cuial comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nessotra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (Sez. 3, n.7733 del 24/10/2024, dep. 2025, M., non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023,dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv.283248).Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cuiall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danarotrovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per laconfisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forzadel rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro,beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui,anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità aqualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.L'art. 85 bis D.P.R. n. 309/90 è stato, di recente, modificato dal decretolegge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla L. 13novembre 2023, n. 159: sulla base del nuovo testo, la confisca per sproporzione,ivi contemplata, è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall'art. 73, e, dunqueanche a quella di cui all'art. 73, comma 5.La confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. ha dunque struttura epresupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assumerilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima vienein considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificatoe la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la penapatteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Si è anche sottolineatocome ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240 bis cod. pen., nonrileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosiunicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovinonella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiaratoresponsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto alreddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del12/03/2025, Forastefano, n.m.; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv.282687).La confisca per sproporzione ex art. 240 bis cod. pen. rappresenta infattiun'ipotesi speciale di confisca obbligatoria ("è sempre disposta", come dispone ilcomma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da unprovvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018,Taverniti, Rv. 274485), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna oil patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizioneo da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilitàa qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni oaltra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazioneda parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso delcarattere obbligatorio della confisca Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv.283810).Tale confisca ha come presupposto non già la derivazione dei beni dal reato,bensì la condanna del soggetto, che di quei beni dispone, per uno dei reati previstidal predetto art. 240 bis cod. pen. Intervenuta la condanna, la confisca va sempreordinata, quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valoreeconomico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da luidichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazionecredibile circa la provenienza delle cose.4. Nel caso in esame, il giudice a quo ha motivato sul punto inerentealla confisca ritenendo ravvisabili le differenti condizioni previste dall'art. 240 biscod. pen. - espressamente richiamato dall'art. 85 bis T.U. stup. con riferimentoalle condotte sanzionate ai sensi dell'art. 73 - in base al quale, in caso di sentenzadi condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è dispostala confisca "del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non puògiustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valoresproporzionato al proprio reddito...".La volontà del giudice in ordine al tipo di misura di sicurezza applicata èstata espressa in modo chiaro nel provvedimento impugnato, in cui si è dato contoanche della sproporzione fra la somma di denaro sequestrata e il redditodell'imputato e della mancanza di giustificazione da parte dell'imputato.A fronte di tale percorso argomentativo, la censura è manifestamenteinfondata sotto tutti i profili invocati.Inoltre, si osserva che il giudice ha richiamato per relationem il decreto disequestro preventivo della somma oggetto di confisca, condividendone le ragioni,senza che il ricorrente abbia mosso censure alla relativa motivazione che pertantorisulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento didestinazione.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", la ricorrenteva condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore