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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18476/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/195C1 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sì è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo condannava per il reato di bancarotta documentale semplice, consumato quale amministratore della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 22 dicembre 2014, così derubricata l'originaria accusa di bancarotta documentale fraudolenta, rideterminando la pena inflitta nella misura indicata in dispositivo.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue.

Rigettava la richiesta di perizia contabile non essendo decisiva all'accertamento dei fatti.

Osservava che la mancata ammissione dell'esame dell'imputato, in prime cure, perché tardivamente richiesto, non costituiva motivo di nullità alcuna.

Assolveva l'imputato dal delitto di distrazione e lo riteneva colpevole del reato di bancarotta semplice documentale per la mancata tenuta del libro giornale, poi consegnato, e del libro mastro, permanendo comunque l'obbligo della loro tenuta fino alla cancellazione della società o al suo fallimento.

Né l'affidamento di tale compito ad un professionista esentava l'amministratore dalle sue responsabilità.

Il danno cagionato alla procedura, la difficoltà manifestate dal curatore nella ricostruzione del patrimonio sociale, non consentiva di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Non vi erano ragioni per concedere le circostanze attenuanti generiche.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen. e 217 legge fall., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto.

La Corte, infatti, aveva assolto l'imputato dalla distrazione del denaro indicato in cassa, considerando come tale voce dovesse considerarsi ineffettiva non svolgendo la società da anni, dal 2008, alcuna attività.

Si doveva, invece, rilevare che non era stato depositato solo il libro mastro della fallita, mentre il libro giornale era stato poi consegnato.Peraltro, gli organi del fallimento non avevano mai sollecitato la consegna del libo mastro.

Il libro mastro era una scrittura meramente facoltativa e non obbligatoria (Cass. n. 17049/2001) visto che le notizie che il medesimo poteva fornire erano deducibili anche dal libro giornale.

Si doveva poi considerare che il professionista di fiducia, dott. [OSCURATO:PERSONA], era il depositario delle scritture contabili e che queste erano state tutte correttamente tenute.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen. e 217 legge fai., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Anche considerando la prolungata inattività della srl, il prevenuto riteneva di avere consegnato tutte le scritture contabili, e comunque quelle obbligatorie, il libro giornale ed il libro degli inventari.

Nello stesso senso, avevano deposto sia il legale del prevenuto sia il depositario delle scritture (quest'ultimo aveva confermato di avere depositato il libro giornale e che null'altro gli era stato richiesto dagli organi fallimentari).

L'imputato non era consapevole che il professionista avesse omesso di consegnare qualche scrittura.

Comunque, il delitto ascritto al prevenuto, l'art. 217, comma 2, legge fall., era di incerta formulazione e la sentenza della Corte costituzionale che non l'aveva ritenuto, per tale ragione, illegittimo era assai risalente nel tempo (n. 146/82).

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed in particolare degli artt. 131 bis cod. pen..

Nessun danno era derivato ai creditori dalla presunta omissione della tenuta delle scritture contabili.

L'eventuale produzione di un libro mastro senza annotazioni non avrebbe apportato vantaggio alcuno.

La massa passiva era contenuta ed erano stati recuperati dei beni che potevano essere alienati.

L'attenuante speciale doveva essere parametrata al danno cagionato e non all'entità del passivo.

E si era già riconosciuto che era stato causato un danno minimo concedendo l'attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, legge fall..

Potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena al minimo edittale.

Il reato doveva poi considerarsi prescritto anche considerando l'attenuante riconosciuta.2.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione alle seguenti ragioni.

Erroneamente la Corte aveva ritenuto corretta la decisione di non procedere alla perizia contabile richiesta ed altrettanto erroneamente era stato escluso l'esame dell'imputato perché tardivamente richiesto.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria con la quale ha chiesto, ed argomentato, sull'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato.

1. Sono, infatti, manifestamente infondati il primo ed il secondo motivo, argomentati entrambi sulla responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di bancarotta documentale semplice contestatagli.

Deve innanzitutto ribadirsi che la cessazione dell'attività della società non esenta i suoi amministratori dalla regolare tenuta della contabilità.

Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato (da ultimo Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261) che, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.

Come si è, anche di recente (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), ribadito che, in tema di bancarotta documentale (fraudolenta e semplice), l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.2.

Quanto alle scritture contabili obbligatorie (l'art, 217 legge fall. punisce la mancata tenuta delle sole scritture obbligatorie, diversamente dalle ipotesi punite ai sensi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall.) che l'imputato non aveva tenuto (o depositato al curatore), il libro mastro ed il libro giornale, deve osservarsi quanto segue.

Il libro mastro - che è una scrittura contabile nella quale vengono raccolti tutti i conti (detti mastrini) interessati dalla gestione dell'attività, compilata in due colonne, di dare ed avere, nelle quali vengono riportate tutte le operazioni di gestione dell'attività, evidenziando così la situazione di ogni conto (diversamente dal libro giornale che riporta le operazioni giorno per giorno)- deve essere tenuto obbligatoriamente da parte delle società a responsabilità limitata come l'odierna fallita, quantomeno ai fini fiscali, come prevede l'art. 14 del d.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 alla lettera c) in cui si richiede appunto la tenuta delle " scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito".

Quanto al libro giornale, la Corte territoriale aveva congruamente annotato come il Tribunale avesse già osservato che lo stesso non fosse stato affatto consegnato al curatore ma solo nel corso del presente processo, il 20 maggio 2021, a ben sette anni dalla declaratoria del dissesto, senza, pertanto, alcuna garanzia di autenticità e di certa riferibilità alla fallita.

Resta comunque il fatto, incontroverso nella sua materialità, della mancata consegna del libro mastro e della conseguente consumazione - trattandosi di scrittura obbligatoria - del contestato reato.

Manifestamente infondato è, infine il dubbio di costituzionalità relativo alla norma applicata, l'art. 217, comma 2, legge fall. per la supposta indeterminatezza del precetto, essendo, al contrario, del tutto evidente come le scritture contabili, non tenute nel triennio anteriore alla declaratoria del fallimento, che danno luogo alla punibilità per la loro omessa tenuta, siano - come precisato dalla norma stessa - solo quelle obbligatorie, perfettamente deducibili dalla normativa societaria e fiscale.

3. Anche il terzo motivo, sul mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente osservato come la mancata consegna del registro che riassume le operazioni societarie avesse determinato, nell'opera del curatore, una maggior difficoltà nel ricostruire il patrimonio della società così da non potersi ritenere il fatto connotato dalla indispensabile tenuità.Né poteva affermarsi che tale conclusione fosse in logico contrasto con l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, ult. comma, legge fall.„posto che, nel caso dell'attenuante, il danno di speciale tenuità è quella di natura patrimoniale mentre l'art. 131 bis cod. pen. ha per presupposto la particolare tenuità del "fatto", diversa dal primo perché non muove dalla sola tenuità del danno concreto cagionato ma anche dalle modalità della condotta, e dal comportamento, occasionale o abituale, dell'imputato.

Circostanze in base alle quali la Corte d'appello aveva congruamente motivato sul punto.

4. Del tutto aspecifiche sono poi le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena anche considerando che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Il termine di prescrizione del delitto, di sette anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., non era decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata (il fallimento è del 22 dicembre 2014, la sentenza dell'Il febbraio 2022) e l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante l'ulteriore decorso del tempo.

5. Priva di rilievo è infine la censura relativa alla mancata ammissione dell'esame dell'imputato (a cui comunque non si eccepisce siano state negate le eventuali dichiarazioni da rendere anche ai sensi dell'art. 523, comma 5, cod. proc. pen.), non deducendo, il ricorso, la decisività di tale prova e dovendosi considerare che il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale non realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può chiedere, appunto, in ogni momento di rendere dichiarazioni (Sez. 2, n. 23186 del 02/05/2019, Alvarez, Rv. 275785).

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 7 marzo 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Gern10;?Sabeone j( [OSCURATO:PERSONA] v DEPOSITATA, [OSCURATO:PERSONA]- 3 MAG 2023 o ku/sé IUDIZIARIO Lt2-1-‹ [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE «gfú_ GD-a-e ÚL-Q-9,0-q-Q1Ae w,ite mkk'LQ- AOANZ ‘e- D.3 v\ e li 6 i , cio u j cìpi k d cLQ tp._ eN\cA.f3 -40 ded,, cAu39.4\ DAI Q.k.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/195C1 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sì è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e lo condannava per il reato di bancarotta documentale semplice, consumato quale amministratore della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 22 dicembre 2014, così derubricata l'originaria accusa di bancarotta documentale fraudolenta, rideterminando la pena inflitta nella misura indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue. Rigettava la richiesta di perizia contabile non essendo decisiva all'accertamento dei fatti. Osservava che la mancata ammissione dell'esame dell'imputato, in prime cure, perché tardivamente richiesto, non costituiva motivo di nullità alcuna. Assolveva l'imputato dal delitto di distrazione e lo riteneva colpevole del reato di bancarotta semplice documentale per la mancata tenuta del libro giornale, poi consegnato, e del libro mastro, permanendo comunque l'obbligo della loro tenuta fino alla cancellazione della società o al suo fallimento. Né l'affidamento di tale compito ad un professionista esentava l'amministratore dalle sue responsabilità. Il danno cagionato alla procedura, la difficoltà manifestate dal curatore nella ricostruzione del patrimonio sociale, non consentiva di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Non vi erano ragioni per concedere le circostanze attenuanti generiche. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen. e 217 legge fall., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto. La Corte, infatti, aveva assolto l'imputato dalla distrazione del denaro indicato in cassa, considerando come tale voce dovesse considerarsi ineffettiva non svolgendo la società da anni, dal 2008, alcuna attività. Si doveva, invece, rilevare che non era stato depositato solo il libro mastro della fallita, mentre il libro giornale era stato poi consegnato.Peraltro, gli organi del fallimento non avevano mai sollecitato la consegna del libo mastro. Il libro mastro era una scrittura meramente facoltativa e non obbligatoria (Cass. n. 17049/2001) visto che le notizie che il medesimo poteva fornire erano deducibili anche dal libro giornale. Si doveva poi considerare che il professionista di fiducia, dott. [OSCURATO:PERSONA], era il depositario delle scritture contabili e che queste erano state tutte correttamente tenute. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 192 cod. proc. pen. e 217 legge fai., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Anche considerando la prolungata inattività della srl, il prevenuto riteneva di avere consegnato tutte le scritture contabili, e comunque quelle obbligatorie, il libro giornale ed il libro degli inventari. Nello stesso senso, avevano deposto sia il legale del prevenuto sia il depositario delle scritture (quest'ultimo aveva confermato di avere depositato il libro giornale e che null'altro gli era stato richiesto dagli organi fallimentari). L'imputato non era consapevole che il professionista avesse omesso di consegnare qualche scrittura. Comunque, il delitto ascritto al prevenuto, l'art. 217, comma 2, legge fall., era di incerta formulazione e la sentenza della Corte costituzionale che non l'aveva ritenuto, per tale ragione, illegittimo era assai risalente nel tempo (n. 146/82). 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed in particolare degli artt. 131 bis cod. pen.. Nessun danno era derivato ai creditori dalla presunta omissione della tenuta delle scritture contabili. L'eventuale produzione di un libro mastro senza annotazioni non avrebbe apportato vantaggio alcuno. La massa passiva era contenuta ed erano stati recuperati dei beni che potevano essere alienati. L'attenuante speciale doveva essere parametrata al danno cagionato e non all'entità del passivo. E si era già riconosciuto che era stato causato un danno minimo concedendo l'attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, legge fall.. Potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena al minimo edittale. Il reato doveva poi considerarsi prescritto anche considerando l'attenuante riconosciuta.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione alle seguenti ragioni. Erroneamente la Corte aveva ritenuto corretta la decisione di non procedere alla perizia contabile richiesta ed altrettanto erroneamente era stato escluso l'esame dell'imputato perché tardivamente richiesto. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria con la quale ha chiesto, ed argomentato, sull'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è manifestamente infondato. 1. Sono, infatti, manifestamente infondati il primo ed il secondo motivo, argomentati entrambi sulla responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di bancarotta documentale semplice contestatagli. Deve innanzitutto ribadirsi che la cessazione dell'attività della società non esenta i suoi amministratori dalla regolare tenuta della contabilità. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato (da ultimo Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261) che, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie. Come si è, anche di recente (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), ribadito che, in tema di bancarotta documentale (fraudolenta e semplice), l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.2. Quanto alle scritture contabili obbligatorie (l'art, 217 legge fall. punisce la mancata tenuta delle sole scritture obbligatorie, diversamente dalle ipotesi punite ai sensi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall.) che l'imputato non aveva tenuto (o depositato al curatore), il libro mastro ed il libro giornale, deve osservarsi quanto segue. Il libro mastro - che è una scrittura contabile nella quale vengono raccolti tutti i conti (detti mastrini) interessati dalla gestione dell'attività, compilata in due colonne, di dare ed avere, nelle quali vengono riportate tutte le operazioni di gestione dell'attività, evidenziando così la situazione di ogni conto (diversamente dal libro giornale che riporta le operazioni giorno per giorno)- deve essere tenuto obbligatoriamente da parte delle società a responsabilità limitata come l'odierna fallita, quantomeno ai fini fiscali, come prevede l'art. 14 del d.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 alla lettera c) in cui si richiede appunto la tenuta delle " scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito". Quanto al libro giornale, la Corte territoriale aveva congruamente annotato come il Tribunale avesse già osservato che lo stesso non fosse stato affatto consegnato al curatore ma solo nel corso del presente processo, il 20 maggio 2021, a ben sette anni dalla declaratoria del dissesto, senza, pertanto, alcuna garanzia di autenticità e di certa riferibilità alla fallita. Resta comunque il fatto, incontroverso nella sua materialità, della mancata consegna del libro mastro e della conseguente consumazione - trattandosi di scrittura obbligatoria - del contestato reato. Manifestamente infondato è, infine il dubbio di costituzionalità relativo alla norma applicata, l'art. 217, comma 2, legge fall. per la supposta indeterminatezza del precetto, essendo, al contrario, del tutto evidente come le scritture contabili, non tenute nel triennio anteriore alla declaratoria del fallimento, che danno luogo alla punibilità per la loro omessa tenuta, siano - come precisato dalla norma stessa - solo quelle obbligatorie, perfettamente deducibili dalla normativa societaria e fiscale. 3. Anche il terzo motivo, sul mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente osservato come la mancata consegna del registro che riassume le operazioni societarie avesse determinato, nell'opera del curatore, una maggior difficoltà nel ricostruire il patrimonio della società così da non potersi ritenere il fatto connotato dalla indispensabile tenuità.Né poteva affermarsi che tale conclusione fosse in logico contrasto con l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, ult. comma, legge fall.„posto che, nel caso dell'attenuante, il danno di speciale tenuità è quella di natura patrimoniale mentre l'art. 131 bis cod. pen. ha per presupposto la particolare tenuità del "fatto", diversa dal primo perché non muove dalla sola tenuità del danno concreto cagionato ma anche dalle modalità della condotta, e dal comportamento, occasionale o abituale, dell'imputato. Circostanze in base alle quali la Corte d'appello aveva congruamente motivato sul punto. 4. Del tutto aspecifiche sono poi le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena anche considerando che la graduazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Il termine di prescrizione del delitto, di sette anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., non era decorso alla data di pronuncia della sentenza impugnata (il fallimento è del 22 dicembre 2014, la sentenza dell'Il febbraio 2022) e l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante l'ulteriore decorso del tempo. 5. Priva di rilievo è infine la censura relativa alla mancata ammissione dell'esame dell'imputato (a cui comunque non si eccepisce siano state negate le eventuali dichiarazioni da rendere anche ai sensi dell'art. 523, comma 5, cod. proc. pen.), non deducendo, il ricorso, la decisività di tale prova e dovendosi considerare che il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale non realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può chiedere, appunto, in ogni momento di rendere dichiarazioni (Sez. 2, n. 23186 del 02/05/2019, Alvarez, Rv. 275785). 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 marzo 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Gern10;?Sabeone j( [OSCURATO:PERSONA] v DEPOSITATA, [OSCURATO:PERSONA]- 3 MAG 2023 o ku/sé IUDIZIARIO Lt2-1-‹ [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE «gfú_ GD-a-e ÚL-Q-9,0-q-Q1Ae w,ite mkk'LQ- AOANZ ‘e- D.3 v\ e li 6 i , cio u j cìpi k d cLQ tp._ eN\cA.f3 -40 ded,, cAu39.4\ DAI Q.k.
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