CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23152/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. peri. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità ed ai trattamento sanzionatorio. • .Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. • Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diverga ricostruzione della vicenda, pure ai cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione non censurabile in questa sede, che le immagini risultanti dalla videoregistrazione sono chiare ed hanno permesso di individuare con certezza l'imputato, già noto alle Forze dell'ordine, mentre si introduceva nella vettura della persona offesa asportando le cose contenute al suo interno. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esuia dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine agli aspetti riguardanti il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici. Sul punto è sufficiente rammentare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod, pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento- attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex rnultis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Quanto alla pena in concreto irrogata, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela dei furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta da! decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi daiie Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto regime della procedibilità a querela, in base ai quali la deciaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, pre