CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di LATINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, con ordinanzadel 14 gennaio 2025, convertiva in sequestro preventivo finalizzato alla confiscaex art. 322-ter cod. proc. pen. un precedente sequestro probatorio della sommadi euro 23.050 disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cuiagli artt. 317, 319, 319-quater, 320 e 321 cod. pen.2. Il Tribunale di Latina rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA]; in sèguito al ricorso proposto, la Sesta sezione di questa Corteannullava l’ordinanza del tribunale ritenendo fondata la censura relativa allamotivazione sulla sussistenza del periculum in mora; il Tribunale di Latina, qualegiudice del rinvio, confermava l’ordinanza del giudice per l’udienza preliminare.3. Avverso tale ultima ordinanza propone ricorso per cassazione il difensoredi [OSCURATO:PERSONA], eccependo violazione di legge per vizio di motivazione, carenza econtraddittorietà della stessa: la motivazione del giudice per l’udienza preliminaree del tribunale erano parallele e consequenziali a quanto paventava il pubblicoministero nell’istanza di conversione laddove riteneva che vi era fondata ragionedi ritenere che venissero a mancare le garanzie per il pagamento delle spese delprocedimento; viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base allaquale l’onere motivazionale sul periculum in mora si può ritenere raggiuntoladdove l’iter argomentativo non sia semplicemente ancorato ad un mero sospettoo ad un richiamo alle istanze del pubblico ministero, essendo invece necessariauna disamina concreta ed autonoma sulle reali possibilità che il credito perdal’effettiva garanzia; ben avrebbe potuto la Procura effettuare un’indaginepatrimoniale sulla titolarità di diritti reali su alcuni immobili e terreni, che avrebbeaccertato che il ricorrente non viveva più nella abitazione concessagli dal [OSCURATO:PERSONA], ma in una casa di sua proprietà; sia l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienzapreliminare che quelle del Tribunale si erano limitate ad affermare che ci si trovavadinnanzi ad una ipotesi per la quale era prevista la confisca ex art. 322-ter cod.proc. pen.; ritenendo di non dover adempiere all’obbligo motivazionale richiestoda questa Corte, il Tribunale di Latina aveva aderito testualmente alla motivazioneritenuta già carente dallo stesso Tribunale, che non poteva avvalersi del poteresostitutivo per integrare la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare, maavrebbe dovuto annullare il provvedimento, non potendo integrare motivazioniassenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Si deve infatti rilevare che, per giurisprudenza ormai consolidata della Cortedi legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed intale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendosia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01), è statoulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01), esuccessivamente ribadito in numerose pronunce delle sezioni semplici (tra le altre,Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chesi, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv. 248129-01).Ciò premesso, è vero che le ordinanze in tema di sequestro preventivodevono contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", darapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misurareale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativorispetto alla definizione del giudizio, ma non si può ritenere sussistente laviolazione di legge nella motivazione del Tribunale, che ha evidenziato nelle pagine7 e 8 dell’ordinanza impugnata il pericolo di dispersione del denaro e dei beni,violazione peraltro neppure espressamente denunciata, deducendosi in ricorsosolo il vizio di motivazione, estraneo alle censure proponibili in questa sede, aisensi dell’art. 325 cod. proc. pen.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]