CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 4.iclito il difensore Ricorso trattato [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che il 20/6/2022, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena. Lamenta il ricorrente vizio della motivazione in ordine la qualificazione del fatto anziché come rapina ed estorsione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorso è inammissibile. Dopo l'entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 103/20171 l'art. 599 bis c.p.p. e 602 cc 1 bis c.p.p. hanno previsto il c.d. concordato a seguito di rinuncia ai motivi d'appello. Nel caso in esame il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi d'appello con esclusione di quelli relativi alla rideterminazione della pena rispetto alla quale è stato presentato un accordo recepito dalla Corte Territoriale. Nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi che investono il merito del processo e che sono stati rinunciati. All'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 15.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- e Giovanna VERGA Geppino ago [OSCURATO:PERSONA]