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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11949/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione ai reati di cui agli artt.116, con recidiva nel biennio, e 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 28 agosto 2017.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione sul calcolo della pena ex art.81 cod. pen., ritenendosi eccessivo l'aumento, è inammissibile in quanto aspecifico.

Il ricorrente omette di confrontarsi con l'ampia motivazione offerta dalla Corte territoriale in merito al trattamento sanzionatorio alle pagg.2-3 (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 siglier estensore Il presidente genia er ao E mahuelle irispiyo i i [OSCURATO:PERSONA] Si VzS' ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COLOMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione ai reati di cui agli artt.116, con recidiva nel biennio, e 186, commi 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 28 agosto 2017. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione sul calcolo della pena ex art.81 cod. pen., ritenendosi eccessivo l'aumento, è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente omette di confrontarsi con l'ampia motivazione offerta dalla Corte territoriale in merito al trattamento sanzionatorio alle pagg.2-3 (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 siglier estensore Il presidente genia er ao E mahuelle irispiyo i i [OSCURATO:PERSONA] Si VzS' ogg
Sentenza Cassazione n. 11949/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris