CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 5304/2018, depositata il 4/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento relativoall’anno di imposta 2011 (con il quale l’Agenzia delle Entrate avevaaccertato maggiori ricavi per € 50.600,00), deducendone, in viapreliminare, la nullità per difetto dei necessari requisiti soggettivi in capoNumero registro generale 12853/2020Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 10881/2026Data pubblicazione 23/04/2026al direttore dell’ufficio che lo aveva emesso e al funzionario che lo avevasottoscritto su delega del primo.2. La CTP di Como rigettò il ricorso.3. La CTR della Lombardia confermò la sentenza di primo grado, sulpresupposto che il funzionario che aveva sottoscritto l’avviso diaccertamento apparteneva alla carriera dirigenziale per effetto di regolaresuperamento di concorso ed era stato regolarmente delegato per un arcotemporale coincidente con la durata del suo incarico. Quanto al meritodell’accertamento, i giudici di secondo grado affermarono che esso eraprovvisto di adeguata motivazione, mentre le giustificazioni fornite dalcontribuente circa l’origine della somma di € 50.600,00, versata sulproprio conto corrente nel 2011, non erano plausibili né corredate daidonea dimostrazione, fondandosi unicamente sulle dichiarazionidell’interessato e della sorella.4. Ha proposto ricorso per cassazione il Sessa, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. In data 9/12/2025 il ricorrente ha depositato telematicamente unanota (corredata da due moduli F24) nella quale ha comunicato di avere“presentato rituale domanda di definizione delle liti pendenti con AgenziaEntrate di Como sia per l'anno di imposta 2009 sia per l'anno di imposta2010”, nonché di avere “usufruito successivamente della possibilità offertadalla rottamazione quater con pagamenti fino ad oggi tutti regolarmenteeffettuati entro le scadenze previste ope legis”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “assenza di provadell’esistenza dei necessari requisiti di legge in possesso del direttoreGiuseppe Fidone”, il quale sarebbe (stato) un “dirigente illegittimo”,siccome divenuto tale “non per concorso ma per chiamata interna”.Numero registro generale 12853/2020Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 10881/2026Data pubblicazione 23/04/20262. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 42 d.p.r. n.600/1972, sotto il profilo della mancanza, nell’atto di delega, dellaspecifica indicazione della relativa motivazione e della data di scadenza.3. Il terzo motivo denunzia la “palese violazione dell’obbligo delcontraddittorio e conseguente nullità dell’avviso di accertamento”, per nonavere la Guardia di Finanza atteso “che l’odierno ricorrente venisse inpossesso di ulteriore documentazione bancaria (richiesta e formalmentesollecitata) che avrebbe di fatto chiuso il cerchio delle giustificazioniaddotte a fronte dei movimenti bancari contestati con conseguente diversaformulazione del PVC che avrebbe indotto l’Agenzia stessa aconsiderazioni ulteriori sulla fattispecie inducendola verosimilmente adastenersi dall’emissione dell’atto impositivo” (pag. 8 del ricorso percassazione).4. Il quarto motivo censura nullità dell’avviso di accertamento perdifetto di motivazione, avendo l’Amministrazione fatto riferimento “al PVCdella Guardia di Finanza nel quale gli operanti che pure avevano acquisitoed esaminato tutte le pratiche di studio non hanno riscontrato né eccepitoalcun collegamento tra i versamenti effettuati e l’attività professionaleragion per cui l’avviso di accertamento che al PVC fa integrale riferimentonon ha, così come non può avere, il supporto indispensabile di unamotivazione sostanziale imprescindibile ope legis” (pag. 9 e s. del ricorsoper cassazione).5. Il quinto e ultimo motivo di ricorso censura la sentenza impugnataper “violazione o erronea interpretazione dell’art. 32 del Dpr 600/73”, peraver applicato, nell’accertamento de quo, “un automatismo illegittimosulla base di una asserita presunzione legale che di fatto non sussiste”, incontrasto col dictum di cui alla sentenza n. 228/2014 della Cortecostituzionale, che andrebbe piuttosto interpretata nel senso che ”nelleindagini finanziarie a carico degli stessi [i professionisti, n.d.r.] non operaalcuna presunzione legale” (pag. 13 del ricorso per cassazione).Numero registro generale 12853/2020Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 10881/2026Data pubblicazione 23/04/20266. In relazione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022, il ricorrenteha prodotto la copia di due modelli F24, attestanti il primo il versamentodell’importo di € 136,45, e il secondo il versamento dell’importo di €1.568,59. Nella nota di accompagnamento, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] afferma didepositare “copia delle certificazioni di avvenuto pagamento della primarata tanto per l'anno di imposta 2009 quanto per l'anno di imposta 2010,pagamenti effettuati nei termini di legge in data 29.05.2019”.Orbene, l’art. 1, comma 186, della l. n. 197/2022 dispone che “lecontroversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte dicassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che haproposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha lalegittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore dellacontroversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. I commisuccessivi contemplano diverse percentuali relative al valore dellacontroversia, con il pagamento delle quali le controversie possono esseredefinite, a seconda del grado in cui pendano e dell’esito (favorevole alcontribuente o all’Amministrazione) dei gradi già definiti. Il comma 194prevede, poi, che “la definizione agevolata si perfeziona con lapresentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamentodegli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euroè ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili,delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre daversare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 eil 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30Numero registro generale 12853/2020Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 10881/2026Data pubblicazione 23/04/2026settembre e 20 dicembre di ciascun anno. (…) Nel caso di versamentorateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione delladomanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti conil versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfezionacon la sola presentazione della domanda”. Nel caso di specie, l’odiernoricorrente, da un lato non ha comprovato l’avvenuto deposito delladomanda ex art. 1, comma 195; dall’altro, non ha indicato il numero dirate nelle quali avrebbe inteso corrispondere l’importo complessivamentedovuto, limitandosi a dar prova di pagamenti riferiti, peraltro, ad annualitàdi imposta (2009 e 2010) diversa da quella (2011) cui si riferisce l’avvisodi accertamento sub judice. Non v’è modo, pertanto, di correlare alpresente giudizio i pagamenti documentati dai moduli F24 prodotti, conconseguente impossibilità di accertamento dell’effettiva ricorrenza deipresupposti per pronunciare l’estinzione del giudizio medesimo, ai terminidella disciplina in esame.Per quel che riguarda, invece, la cd. rottamazione-quater, il comma 231del menzionato art. 1, dispone che “i debiti risultanti dai singoli carichiaffidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agentedella riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora dicui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dicui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute atitolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per leprocedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”. Ilcomma 235 prevede, poi, che “il debitore manifest[i] all'agente dellariscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al commaNumero registro generale 12853/2020Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 10881/2026Data pubblicazione 23/04/2026231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con lemodalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nelproprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero dirate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimoprevisto dal comma 232”. Ai sensi del successivo comma 241, “entro il 30settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hannopresentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivodelle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singolerate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”. Infine, allastregua del comma 236, “nella dichiarazione di cui al comma 235 ildebitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichiin essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more delpagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione delgiudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e allaproduzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti”. Appare evidente, dunque, che il ricorrente nonabbia prodotto la documentazione necessaria ai fini della declaratoria diestinzione del giudizio: non una cartella suscettibile di “rottamazione”;non la comunicazione di volersi avvalere della relativa procedura; non laconseguente quantificazione delle somme dovute da parte dell’Agenziadelle Entrate (all’importo delle cui rate non è, quindi, possibile, ancora unavolta, riferire le somme di cui agli F24 depositati).7. Il contenuto della nota depositata il 9/12/2025 testimonia, peraltro,la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del contribuente, cuiconsegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso (v. Cass., n.8462/2026).Numero registro generale 12853/2020Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 10881/2026Data pubblicazione 23/04/20268. La valutazione della condotta processuale comporta la sussistenzadei presupposti per la compensazione delle spese di lite. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ecompensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]