CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 20664/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1964 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione della detenzione domiciliare, avanzata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, avverso tale ordinanza, il condannato - a mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 16 -nonies decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, per non esser stata disposta una nuova relazione di sintesi da parte dell'equipe di osservazione, atteso che la relazione comportamentale concernente il condannato era stata redatta dal solo funzionario giuridico, nonché senza previa sottoposizione del soggetto a colloqui con lo psicologo e con il funzionario medesimo, nell'ultimo anno; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso del Signifredi, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per la concessione del beneficio penitenziario suddetto; Ritenuto che l'ordinanza impugnata, peraltro, abbia correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché soffermandosi sulla condizione di collaboratore di giustizia del condannato e richiamando - sul punto specifico - sia il parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza, espresso dalla [OSCURATO:PERSONA], sia le risultanze dell'osservazione; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R