CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37811/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 settembre 2019 la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia del locale Tribunale del 3 novembre 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1 n. 2 e 7, cod. pen. - commesso in Foligno il 17 agosto 2010 - per essersi impossessato, al fine di trarne profitto per sé o per altri, di un portadocumenti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contenente documenti, un assegno in bianco, alcune monete, un IPod ed un paio di occhiali da sole, detenuto all'interno della propria autovettura; con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante violenza sulle cose, e cioè infrangendo il vetro anteriore lato passeggero della vettura, e su un bene esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, ovvero su un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e assenza di motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. Per il ricorrente, infatti, non si configurerebbe l'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti per necessità e consuetudine alla pubblica fede, in ragione di quanto ritenuto da questa Corte di legittimità per cui il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita - peraltro esprimendo l'indicato principio anche con specifico riferimento all'ipotesi del furto di un borsello lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via -. Il portadocumenti, inoltre, era stato lasciato nell'auto per un lungo lasso temporale, corrispondente alla durata dell'orario di lavoro della vittima, quindi dovendosi escludere di poter configurare tale condotta come consuetudinaria - come invece ritenuto dalla Corte territoriale - trattandosi dell'abbandono di un borsello, in maniera ben visibile, all'interno di un'autovettura, effettuato invece di recare l'oggetto con sé sul proprio luogo di lavoro. L'invocata insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. renderebbe, pertanto, il delitto monoaggravato - ai sensi della residua ipotesi di cui all'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. - con la conseguenza che il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei risulterebbe già decorso in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondato il motivo di ricorso dedotto dal Ceccucci, conseguentemente prendendo atto dell'intervenuta prescrizione del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 2. E' corretta, infatti, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la non configurabilità, rispetto alla condotta contestatagli, dell'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità. Con plurime pronunce conformi è stato precisato, in particolare, che il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (così, tra le tante, Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466-01; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai e altro, Rv. 264744-01). Non sembra rientrare, allora, tra tali parametri ermeneutici il furto di un oggetto di natura personale e dalle limitate dimensioni quale è un portadocumenti, trattandosi di un bene che solo occasionalmente si può trovare all'interno di un'autovettura, non costituendone il normale corredo, e che può certamente essere recato agevolmente con sé dal suo detentore al momento dell'abbandonare l'auto. Ciò, del resto, è stato già riconosciuto, in maniera espressa, da parte di questa Corte che, proprio nel rispetto dell'indicato principio, ha escluso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. ad un'ipotesi di furto di un borsello contenente carte di credito lasciato nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via (cfr. Sez. 5, n. 44035 del 01/10/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 262117-01; nonché, in termini identici, Sez. 1, n. 1380 del 29/10/1969, Franceschelli, Rv. 113267-01). Né, nel caso di specie, può affermarsi che la condotta di abbandono di un borsello all'interno di un'autovettura per un considerevole numero di ore - pur potendosi portare facilmente con sé l'oggetto sul luogo di lavoro, stante la sua agevole trasportabilità e la semplice collocabilità nelle vicinanze del suo detentore — possa considerarsi consona all'esistenza di una consuetudine formatasi in tal senso, implicando il concetto di consuetudine una pratica di fatto generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini generali di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere, mentre la condotta del derubato risulta per lo più ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, la dimenticanza o la fretta.Tale giudizio non muta neanche facendo riferimento al filone esegetico che ritiene che il requisito della necessità dell'esposizione alla pubblica fede non ricomprenda solo i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quelli che si trovano in tale condizione per impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali la vittima è chiamata a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504-01). E' stato, in particolare, affermato che, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (cfr., in proposito: Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein, Rv. 280492-01; Sez. 5, n. 15395 del 28/01/2020, Meci, Rv. 279087-01; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01). La lettura delle sentenze dei giudici di merito non consente, allora, di ritenere configurabile il requisito della necessità dell'esposizione alla pubblica fede inteso nell'accezione indicata, non risultando accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente il borsello rubato. 3. La fondatezza del proposto ricorso fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Residuando, infatti, la sola circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. e tenuto conto che la commissione del delitto risale al 17 agosto 2010, deve osservarsi come il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi è già decorso il 17 febbraio 2018 - e cioè antecedentemente alla pronuncia della impugnata sentenza della Corte di appello -. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso