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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 07836/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19963/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio de ll’ avv.t o [OSCURATO:PERSONA] che , unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difend e ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del coerede e rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 19963 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3102 /201 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- GNA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 19963 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/1/2019 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] per il paga- mento,da parte della società opponente, dei canoni relativi a un con- trattodi locazione a uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatola correttezza della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’insussistenza di alcun vizio proprio dell’immobile lo- cato, quanto piuttosto la riconducibilità delle infiltrazioni d’acqua ri- scontratein tale immobile al fatto illecito del Comune di Bo logna, re- sponsabiledell’errata esecuzione di taluni lavori eseguiti ne i luoghi cir- costanti; taliinfiltrazioni, peraltro, secondo la valutazione fatta propria dalla corteterritoriale sulla base delle indagini tecniche complessivamente eseguite nel corso del giudizio, non avevano impedito la persistente utilizzabilità dell’immobile, con la conseguente imputabilità della ces- sazionedel rapporto contrattuale, non già all’inadempimento dei loca- tori,bensì al recesso della società conduttrice, con la conseguen te per- sistenzadel dovere di quest’ultima di corrispondere i canoni dovuti e il conseguenteaccertamento negativo del diritto della società conduttrice al conseguimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento com- merciale,nonché del diritto alla rest ituzione del deposito cauzionale, in assenzadi prova della relativa prestazione originaria ; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorsoper cas sazione sulla base di nove motiv i d’impugnazione ; glieredi [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 19963 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilComune di Bologna – già chiamato in giudizio dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] fini di manleva – non ha svolto difese in questa sede; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380 - bis .1. c.p.c.; ilPubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni; laAntress [OSCURATO:SOCIETA]. e gli eredi [OSCURATO:PERSONA] hanno depo- sitatomemoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalleparti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impu- gnatae con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di partico- larerilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai pro- filinomofilattici prospettabili con riguardo alla relati va decisione; che,pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza; P.Q.M.

Rinviala causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sionein pubblica udienza.

Cosìde

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19963/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliatain ROMA, presso lo studio de ll’ avv.t o [OSCURATO:PERSONA] che , unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difend e ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del coerede e rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 19963 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 3102 /201 8 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- GNA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 19963 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 28/1/2019 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatol’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] per il paga- mento,da parte della società opponente, dei canoni relativi a un con- trattodi locazione a uso diverso da quello di abitazione concluso tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatola correttezza della sentenza del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’insussistenza di alcun vizio proprio dell’immobile lo- cato, quanto piuttosto la riconducibilità delle infiltrazioni d’acqua ri- scontratein tale immobile al fatto illecito del Comune di Bo logna, re- sponsabiledell’errata esecuzione di taluni lavori eseguiti ne i luoghi cir- costanti; taliinfiltrazioni, peraltro, secondo la valutazione fatta propria dalla corteterritoriale sulla base delle indagini tecniche complessivamente eseguite nel corso del giudizio, non avevano impedito la persistente utilizzabilità dell’immobile, con la conseguente imputabilità della ces- sazionedel rapporto contrattuale, non già all’inadempimento dei loca- tori,bensì al recesso della società conduttrice, con la conseguen te per- sistenzadel dovere di quest’ultima di corrispondere i canoni dovuti e il conseguenteaccertamento negativo del diritto della società conduttrice al conseguimento dell’indennità per la perdita dell’avviamento com- merciale,nonché del diritto alla rest ituzione del deposito cauzionale, in assenzadi prova della relativa prestazione originaria ; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorsoper cas sazione sulla base di nove motiv i d’impugnazione ; glieredi [OSCURATO:PERSONA] resist ono con controricorso; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 19963 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilComune di Bologna – già chiamato in giudizio dagli eredi [OSCURATO:PERSONA] fini di manleva – non ha svolto difese in questa sede; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380 - bis .1. c.p.c.; ilPubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni; laAntress [OSCURATO:SOCIETA]. e gli eredi [OSCURATO:PERSONA] hanno depo- sitatomemoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalleparti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impu- gnatae con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di partico- larerilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai pro- filinomofilattici prospettabili con riguardo alla relati va decisione; che,pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza; P.Q.M. Rinviala causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sionein pubblica udienza. Cosìde
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