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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 96/1970

ECLI:IT:COST:1970:96
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a custodia preventiva per omicidio, prosciolto per infermità di mente, a seguito di perizia psichiatrica, e ricoverato in un manicomio giudiziario, chiedeva al giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova che fosse considerato, come applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ai fini della decorrenza di questa, quel periodo di carcerazione preventiva durante il quale (per mesi sette e giorni otto) era stata compiuta la perizia psichiatrica.

Con ordinanza del 7 febbraio 1969, il giudice di sorveglianza escludeva che, in base all'art. 206 del codice penale, potesse attribuirsi tale valore al periodo suindicato; riteneva, per altro, che vi fosse disparità di trattamento fra questa ipotesi e quella dell'imputato pienamente capace di intendere e di volere, a favore del quale, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 137 del codice penale, la carcerazione preventiva è considerata come pena; e riteneva rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale del citato art. 206 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Sulla non manifesta infondatezza della questione, osservava che la disparità non sarebbe giustificata né dalla diversità, pur innegabile, dei fini della misura di sicurezza e di quelli della pena, né dalla considerazione che, mentre per il recupero dell'imputato sembra idonea soltanto la misura di sicurezza, la carcerazione preventiva avrebbe, invece, uno scopo di difesa sociale, tanto nel caso che il provvedimento si concluda con una decisione che presupponga la piena capacità penale dell'imputato, tanto nel caso che la sentenza disponga il ricovero in manicomio giudiziario.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 78 del 26 marzo 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è costituita.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 31 marzo 1969, nel quale chiede che la questione sia dichiarata infondata.

In via preliminare, l'Avvocatura osserva che, mediante il giudizio di legittimità costituzionale della disposizione denunziata, non si potrebbe ottenere il risultato auspicato dal giudice a quo.

Nel merito, deduce il parallelismo fra l'art. 137 e l'art. 206, ultimo comma, del codice penale e fa presente che proprio dalla diversità delle situazioni ivi disciplinate scaturirebbe la ragionevolezza della diversità di trattamento, non avendo la carcerazione preventiva quel valore di cura in senso medico, che si riscontra nel ricovero in manicomio giudiziario, disposto come misura di sicurezza (provvisoria o definitiva che sia). :

1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza del 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova è se l'art. 206, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, ai fini del computo della durata minima della misura di sicurezza, non tiene conto del periodo trascorso in carcerazione preventiva, violi l'art. 3 della Costituzione, per diversità di trattamento rispetto alla detrazione della carcerazione preventiva dalla pena, di cui all'art. 137 del codice penale.

2. - A prescindere dalle indagini sulle funzioni della pena e della misura di sicurezza, è certo che la Costituzione ammette espressamente la dicotomia pena - misura di sicurezza (art. 25, secondo e terzo comma): ora, allo stato della legislazione vigente, non è assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva), per la diversità della natura e delle finalità delle due forme restrittive della libertà personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima; curativa e precauzionale la seconda.

Sicché è la stessa Costituzione che demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalità di definirne i rapporti, senza che ciò possa configurare la violazione dell'art. 3.

Una irrazionalità di trattamento nella norma denunziata è da escludere, perché la carcerazione preventiva, che ha un compito essenzialmente processuale (vedi sentenza di questa Corte n. 64 del 1970), non è equiparabile alla misura di sicurezza detentiva.

Infatti, i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che essa comporta (cura dell'infermo di mente, dell'alcoolizzato, del drogato).

Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in osservazione presso un manicomio giudiziario, non è stato sottoposto alle cure dirette a poterlo avviare verso la guarigione; dimodoché è giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della misura di sicurezza.

La soluzione adottata non pregiudica la questione opposta - che non è oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale - se nel computo della carcerazione si debba tener conto della privazione di libertà subita per effetto di una misura di sicurezza detentiva provvisoria, poi riconosciuta non giustificata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, ultimo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a custodia preventiva per omicidio, prosciolto per infermità di mente, a seguito di perizia psichiatrica, e ricoverato in un manicomio giudiziario, chiedeva al giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova che fosse considerato, come applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ai fini della decorrenza di questa, quel periodo di carcerazione preventiva durante il quale (per mesi sette e giorni otto) era stata compiuta la perizia psichiatrica. Con ordinanza del 7 febbraio 1969, il giudice di sorveglianza escludeva che, in base all'art. 206 del codice penale, potesse attribuirsi tale valore al periodo suindicato; riteneva, per altro, che vi fosse disparità di trattamento fra questa ipotesi e quella dell'imputato pienamente capace di intendere e di volere, a favore del quale, in caso di condanna, ai sensi dell'art. 137 del codice penale, la carcerazione preventiva è considerata come pena; e riteneva rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale del citato art. 206 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Sulla non manifesta infondatezza della questione, osservava che la disparità non sarebbe giustificata né dalla diversità, pur innegabile, dei fini della misura di sicurezza e di quelli della pena, né dalla considerazione che, mentre per il recupero dell'imputato sembra idonea soltanto la misura di sicurezza, la carcerazione preventiva avrebbe, invece, uno scopo di difesa sociale, tanto nel caso che il provvedimento si concluda con una decisione che presupponga la piena capacità penale dell'imputato, tanto nel caso che la sentenza disponga il ricovero in manicomio giudiziario. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 78 del 26 marzo 1969. Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è costituita. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 31 marzo 1969, nel quale chiede che la questione sia dichiarata infondata. In via preliminare, l'Avvocatura osserva che, mediante il giudizio di legittimità costituzionale della disposizione denunziata, non si potrebbe ottenere il risultato auspicato dal giudice a quo. Nel merito, deduce il parallelismo fra l'art. 137 e l'art. 206, ultimo comma, del codice penale e fa presente che proprio dalla diversità delle situazioni ivi disciplinate scaturirebbe la ragionevolezza della diversità di trattamento, non avendo la carcerazione preventiva quel valore di cura in senso medico, che si riscontra nel ricovero in manicomio giudiziario, disposto come misura di sicurezza (provvisoria o definitiva che sia). : 1. - La questione sottoposta alla Corte con l'ordinanza del 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova è se l'art. 206, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, ai fini del computo della durata minima della misura di sicurezza, non tiene conto del periodo trascorso in carcerazione preventiva, violi l'art. 3 della Costituzione, per diversità di trattamento rispetto alla detrazione della carcerazione preventiva dalla pena, di cui all'art. 137 del codice penale. 2. - A prescindere dalle indagini sulle funzioni della pena e della misura di sicurezza, è certo che la Costituzione ammette espressamente la dicotomia pena - misura di sicurezza (art. 25, secondo e terzo comma): ora, allo stato della legislazione vigente, non è assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva), per la diversità della natura e delle finalità delle due forme restrittive della libertà personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima; curativa e precauzionale la seconda. Sicché è la stessa Costituzione che demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalità di definirne i rapporti, senza che ciò possa configurare la violazione dell'art. 3. Una irrazionalità di trattamento nella norma denunziata è da escludere, perché la carcerazione preventiva, che ha un compito essenzialmente processuale (vedi sentenza di questa Corte n. 64 del 1970), non è equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti, i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che essa comporta (cura dell'infermo di mente, dell'alcoolizzato, del drogato). Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in osservazione presso un manicomio giudiziario, non è stato sottoposto alle cure dirette a poterlo avviare verso la guarigione; dimodoché è giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della misura di sicurezza. La soluzione adottata non pregiudica la questione opposta - che non è oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale - se nel computo della carcerazione si debba tener conto della privazione di libertà subita per effetto di una misura di sicurezza detentiva provvisoria, poi riconosciuta non giustificata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, ultimo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza 7 febbraio 1969 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Mantova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 96/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris