CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21828/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 17484/24proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Condominio del fabbricato sito ad Ancona, via L auro R ossi n. 20/22/24, rappresentato dall’amministratore pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diAncona 28 aprile 2022 n. 539 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 il condominio dell’immobile sito ad Ancona, via [OSCURATO:PERSONA] 22- 24, appaltò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’esecuzione di lavori di restauro della facciata del fabbricato condominiale. La direzione dei lavori fu affidata all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: assicurazione r.c. del progettista - danni alle opere - inclusione valida se richiamata nel frontespizio di polizza - conseguenze. N.R.G.: 17484/22 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 2. Nel 2014 il condominio, lamentando l’imperita esecuzione dei lavori, convenne dinanzi al Tribunale di Ancona la società appaltatrice ed il direttore dei lavori, chiedendone la condanna in soli d o al risarcimento del danno. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e, oltre a contestare la domanda, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (olim, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; d’ora innanzi, “la [OSCURATO:PERSONA]”), alla quale chiese di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo la prescrizione del diritto all’indennizzo e la non operatività della garanzia. 5. Il giudizio fu interrotto a causa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e riassunto nei confronti della curatela, verso la quale il condominio non formulò domande di condanna. 6. Con sentenza 28 novembre 2017, n. 1869 il T ribunale di Ancona accolse sia la domanda attoreache quella di garanzia. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA] in via principale e da [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale. 7. Con sentenza 28 aprile 2022, n.539, la Corte d’appello di Ancona rigettò ambo le impugnazioni. Per quanto in questa sede rileva, la Corte d’appello ritenne che: -) la sola circostanza che il direttore dei lavori avesse partecipato ad un’assemblea condominiale nella quale si discusse dell’imperfetta esecuzione del restauro del fabbricato condominiale era inidonea a far decorrere il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dell’assicuratore; -) il contratto prevedeva la copertura della responsabilità dell’assicurato anche per i danni alle opere oggetto di direzione dei lavori; N.R.G.: 17484/22 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 -) era superfluo accertare la quota di corresponsabilità ascrivibile rispettivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori, in quanto l’assicuratore della responsabilità civile è tenuto a garantire l’assicurato per l’intero, anche nei casi di corresponsabilità solidale. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ed il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati. La società ricorrente ed il condominio hanno depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1370 c.c.. Deduce la società ricorrente che la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto operante nel caso di specie la garanzia assicurativa. Il contratto infatti escludeva la copertura della responsabilità civile del direttore dei lavori con riferimento ai danni alle opere oggetto di direzione; è ben vero- prosegue la ricorrente- che le condizioni generali prevedevano una deroga a tale esclusione, ma tale deroga sarebbe stata operante solo se richiamata nel frontespizio della polizza, condizione non sussistente nel caso di specie. 1.2. Il motivo è manifestamente fondato con riferimento alla violazione dell’articolo 1362 c.c. Nel frontespizio della polizza, la quale costituisce prova scritta anche del tipo e dell’estensione della copertura (articolo 1888 c.c.), si legge infatti: “Tipo di copertura: (A) escluso danno all’opera”. 1.3. Infondate sono tutte le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate dal Condominio, in quanto: N.R.G.: 17484/22 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 a) irrilevante è la circostanza della doppia decisione conforme nei gradi di merito, in quanto la società ricorrente ha proposto una censura di violazione di legge, non di omesso esame d’un fatto decisivo; b) infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché concernentequestioni di fatto, dal momento che la violazione della lettera contrattuale è questione di diritto, da decidere alla luce dell’art. 1362 c.c.; c) infondata è la difesa con cui il Condominio assume essere stata corretta l’interpretazione del contratto data dalla Corte d’appello, alla luce del testo contrattuale, definito “di difficile comprensione”. La polizza sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] infatti non avrebbe potuto essere più chiara: la copertura - si legge a p. 10 delle condizioni generali, sub art. 2, secondo comma, primo alinea - poteva essere di due tipi, maggiore o minore. Poteva escludere o comprendere la responsabilità per danni alle opere oggetto di direzione, a seconda “della opzione dell'Assicurato riportata sul frontespizio di polizza”. E nel caso di specie il frontespizio della polizza richiama la prima delle suddette opzioni. 2. I due restanti motivi di ricorso restano assorbiti, essendo stati formulati in via subordinata. 3. L’accoglimento del ricorso non rende necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattoe non constando altre questioni tra le parti, è possibile decidere la causa nel merito, accogliendo il gravameproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] e rigettando la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Resta ferma, beninteso, ogni altra statuizione di merito. 4. Nei rapporti tra assicurato ed assicuratore le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. La decisione della causa nel merito impone ovviamente a questa Corte di provvedere anche sulle spese del primo e del secondo grado di giudizioin ordine ai rapporti processuali direttamente coinvolti. N.R.G.: 17484/22 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 4.1. Nei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio resta ferma la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata . Infatti la decisione della causa nel merito non ha riguardato il rapporto tra l’assicuratore ed il condominio. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità reputa la Corte che esse possano essere compensateper due ragioni. La prima ragione è che i primi due motivi di ricorso hanno investito unicamente il rapporto di garanzia, non anche la responsabilità dell’assicurato nei confronti del Condominio. Rispetto a questa impugnazione, pertanto, il Condominio era estraneo al rapporto processuale, né aveva un interesse giuridico a contrastarlo, come statuito per simili ipotesi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 04/12/2015, n. 24707, § 15.4 e ss., per l’affermazione secondo cui rispetto all’impugnazione del garante rivolta a contestare il solo rapporto di garanzia, il terzo danneggiato non è litisconsorte necessario). La seconda ragione è che il terzo motivo di ricorso, astrattamente idoneo a rimettere in discussione la misura dell’apporto causale fornito dall’assicurato all’avverarsi del danno, è stato formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] solo in via subordinata rispetto al rigetto del primo motivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 14.100, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di euro 9.990, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma N.R.G.: 17484/22 Camera di consiglio del 5 giugno 2025 di euro 7.855, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Condominio del fabbricato di via [OSCURATO:PERSONA] 20- 22-24, Ancona, ferma restando la regolazione delle spese dispos