CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 maggio 2022, la Corte d'appello di Milano, confermando la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato per i reati al medesimo ascritti, riuniti nel vincolo della continuazione, ha ridotto il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena complessiva in anni 5, mesi 8 e giorni 15 di reclusione e 27.000 euro di multa. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo alla diminuzione della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche (non operata nella massima estensione) nonché all'aumento praticato a titolo di continuazione, eccessivo ed immotivato, e comunque incomprensibile quanto alle ragioni che avevano condotto alla determinazione della complessiva pena pecuniaria in €. 27.000 di multa. 3. Il ricorso non è fondato con riguardo alle censure concernenti l'entità della diminuzione della pena detentiva per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la determinazione degli aumenti fissati a titolo di continuazione sulla pena detentiva medesima. 3.1. Quanto al fatto che, sulla pena detentiva, la riduzione per le menzionate circostanze attenuanti - da sei anni a 4 anni e sei mesi di reclusione - non è stata applicata nella massima estensione, si osserva che la sentenza ha motivato quel giudizio tenendo conto delle svariate tipologie di droghe oggetto degli illeciti traffici e dello stabile inserimento dell'imputato in circuiti delinquenziali di livello apprezzabile. Il giudice di merito, dunque, ha argomentato la propria decisione facendo corretta applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. e rendendo una motivazione non manifestamente illogica che in questa sede non può essere altrimenti sindacata, essendo addirittura sufficiente a far ritenere adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante il richiamo a formule sintetiche che facciano ritenere implicitamente applicati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524). 3.2. Parimenti incensurabile è la determinazione degli aumenti, ritenuti congrui, applicati a titolo di continuazione sulla pena detentiva, correttamente distinti per ciascun reato satellite e stabiliti in misura comunque contenuta e, anche complessivamente considerata, di gran lunga inferiore alla metà del massimo ex lege consentito. k. La doglianza proposta in ricorso coglie invece nel segno quanto alle operazioni di determinazione della pena pecuniaria, posto che - pur con identico richiamo agli elementi di valutazione utilizzati per la pena detentiva - in motivazione si legge che la pena di C. 30.000 di multa stabilita per il reato base è stata ridotta, per le circostànze attenuanti generiche, a C. 6.000 di multa e aumentata sino alla pena finale inflitta di C. 27.000 di multa applicando un aumento di C. 1500 per ciascuno dei capi 4 e 6, di C. 1000 per ciascuno dei capi 3, 8 e 12; di C 500 per ciascuno dei capi 2 e 7. Detto calcolo è evidentemente viziato da errore, errore in questa sede non emendabile non potendosi univocamente ricavare quale fosse la volontà del giudice di merito. Ne deriva, pertanto, un vizio di motivazione che impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi definitiva l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara definitiva l'affermazione della penale responsabilità