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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17682/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Locri, pronunciata in data 31 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 1 e 2 in ordine alla condotta decettiva desunta dall'indicazione di un numero della raccomandata relativo ad un pacco destinato ad indirizzo diverso da quello della persona offesa e dalle pretestuose giustificazioni e false promesse di restituzione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa, l'imputato, al momento della commissione del reato sub iudice -22/10/2013-, aveva riportato due condanne per reati della medesima indole già divenute definitive in data 24/01/2011 ed in data 09/07/2013; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dal difensore, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.

U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 — 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Locri, pronunciata in data 31 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 1 e 2 in ordine alla condotta decettiva desunta dall'indicazione di un numero della raccomandata relativo ad un pacco destinato ad indirizzo diverso da quello della persona offesa e dalle pretestuose giustificazioni e false promesse di restituzione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa, l'imputato, al momento della commissione del reato sub iudice -22/10/2013-, aveva riportato due condanne per reati della medesima indole già divenute definitive in data 24/01/2011 ed in data 09/07/2013; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dal difensore, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 — 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così d
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