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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 29846/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, resa in data 11.5.2021, la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui H tribunale di Roma, in data 3.7.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita part civile, in relazione al delitto di furto aggravato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento al rigetto della richiesta di ammissione alla trattazione orale formulata dal difensore di fiducia dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.1. Con requisitoria scritta del 21.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.

In via preliminare occorre ribadire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44646 del 14.10.2021, Rv. 282172; Cass., Sez. 2, n. 35243 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282014).

Come si è osservato, in tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva, al comma primo, che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, attraverso il suo difensore.

La norma, altresì, disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle pec per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

All'art. 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte).

Come è stato già evidenziato da questa Corte, «anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la disciplina emergenziale ha una chiara finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso.

Con tale obiettivo, si è perseguita una "dematerializzazione" del sistema di deposito anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, proponendo l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti» (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Rv. 281414).

Nella stessa data di adozione del d.l. n. 149 del 2020, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, con il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari de depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Vi è da aggiungere che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato espressamente dall'art.1, comma 2, della legge ch conversione del d.l. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, tuttavia, ha riproposto il contenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del decreto legge n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis aggiunto al testo precedente alle modifiche.

Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto con rito camerale, pur in presenza di una richiesta di ammissione alla trattazione orale formulata secondo le modalità indicate in precedenza dal difensore dell'imputato in data 19 aprile 2021, vale a dire nei quindici giorni precedenti alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per la celebrazione dell'udienza.

La corte territoriale riteneva, tuttavia, tale richiesta tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere formulata entro i quindici giorni antecedenti al 19.1.2021, data in cui era stata originariamente fissata la celebrazione del giudizio di appello, che, tuttavia, era stata rinviata alla succ:essiva data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la stessa corte territoriale, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ne aveva disposto la rinnovazione.

Tale conclusione non appare condivisibile.

Ritiene il Collegio che del tutto legittimamente il difensore dell'imputato ha ritenuto di poter fare riferimento alla successiva udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per calcolare il termine di quindici giorni liberi antecedenti per formulare richiesta di discussione orale, tenuto conto della circostanza che l'udienza del 19.1.202i deve considerarsi tamquam non esset, in considerazione della mancata instaurazione di un regolare contraddittorio, dovuta all'omesso avviso all'imputato del decreto che disponeva il giudizio innanzi al giudice di appello.

Imputato e difensore vanno considerati in una prospettiva unitaria, in quanto, come previsto dalle menzionate disposizioni normative, l'imputato può chiedere di essere presente all'udienza pubblica di discussione a mezzo del difensore, facoltà che presuppone necessariamente che l'imputato sia informato della data dell'udienza e della decisione del difensore di chiedere la discussione orale per quella udienza.

Secondo l'impostazione seguita dalla corte territoriale, invece, le due posizioni andrebbero distinte, giungendosi alla conclusione invero illogica, secondo la quale il difensore di fiducia del ricorrente avrebbe consumato l'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale, non avendola esercitata in relazione a un'udienza in cui il rapporto processuale non si è regolarmente costituito per omesso avviso all'imputato, mentre quest'ultimo, in conseguenza della rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello, avrebbe mantenuto integra la facoltà di chiedere, per il tramite del suo difensore, di partecipare a una discussione orale ormai non più consentita per la tardiva presentazione della relativa richiesta da parte del difensore.

Alla luce di tale ricostruzione, pertanto, deve ritenersi che si sia verificata un'ipotesi di lesione dei diritti di difesa dell'imputato, in quanto, da un lato, al suo difensore è stato impedito di esporre le proprie conclusioni in udienza; dall'altro, non è stato consentito allo stesso imputato di partecipare alla trattazione in forma orale dell'udienza innanzi al giudice di appello, attraverso il suo difensore.

L'udienza, invece, si è tenuta con procedimento camerale non partecipato (la sentenza dà atto dell'assenza "ex lege" dell'imputato e del suo difensore di fiducia), con conseguente violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180, c.p.p., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (cfr., in tema, ma in fattispecie differente, Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020, Rv. 279565).

La conclusione è coerente con quanto affermato da due recenti pronunce di legittimità, intervenute a fornire risposta interpretativa ad alcune questioni applicative poste dalla disciplina emergenziale da COVID-19, secondo le quali, all'impossibilità per le parti di concludere in giudizio, si collega una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Rv. 281694, entrambe hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non causi nullità, salvo, appunto, nell'ipotesi in cui abbia privato le parti del diritto di concludere).

L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, resa in data 11.5.2021, la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui H tribunale di Roma, in data 3.7.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita part civile, in relazione al delitto di furto aggravato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento al rigetto della richiesta di ammissione alla trattazione orale formulata dal difensore di fiducia dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.1. Con requisitoria scritta del 21.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. In via preliminare occorre ribadire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44646 del 14.10.2021, Rv. 282172; Cass., Sez. 2, n. 35243 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282014). Come si è osservato, in tema di legislazione emergenziale da COVID-19, l'art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva, al comma primo, che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, attraverso il suo difensore. La norma, altresì, disponeva, al comma quarto, con richiamo anche al comma secondo, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle pec per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. All'art. 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista, infatti, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). Come è stato già evidenziato da questa Corte, «anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la disciplina emergenziale ha una chiara finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso. Con tale obiettivo, si è perseguita una "dematerializzazione" del sistema di deposito anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, proponendo l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti» (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Rv. 281414). Nella stessa data di adozione del d.l. n. 149 del 2020, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, con il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari de depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Vi è da aggiungere che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato espressamente dall'art.1, comma 2, della legge ch conversione del d.l. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, tuttavia, ha riproposto il contenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del decreto legge n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis aggiunto al testo precedente alle modifiche. Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto con rito camerale, pur in presenza di una richiesta di ammissione alla trattazione orale formulata secondo le modalità indicate in precedenza dal difensore dell'imputato in data 19 aprile 2021, vale a dire nei quindici giorni precedenti alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per la celebrazione dell'udienza. La corte territoriale riteneva, tuttavia, tale richiesta tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere formulata entro i quindici giorni antecedenti al 19.1.2021, data in cui era stata originariamente fissata la celebrazione del giudizio di appello, che, tuttavia, era stata rinviata alla succ:essiva data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la stessa corte territoriale, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato, ne aveva disposto la rinnovazione. Tale conclusione non appare condivisibile. Ritiene il Collegio che del tutto legittimamente il difensore dell'imputato ha ritenuto di poter fare riferimento alla successiva udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per calcolare il termine di quindici giorni liberi antecedenti per formulare richiesta di discussione orale, tenuto conto della circostanza che l'udienza del 19.1.202i deve considerarsi tamquam non esset, in considerazione della mancata instaurazione di un regolare contraddittorio, dovuta all'omesso avviso all'imputato del decreto che disponeva il giudizio innanzi al giudice di appello. Imputato e difensore vanno considerati in una prospettiva unitaria, in quanto, come previsto dalle menzionate disposizioni normative, l'imputato può chiedere di essere presente all'udienza pubblica di discussione a mezzo del difensore, facoltà che presuppone necessariamente che l'imputato sia informato della data dell'udienza e della decisione del difensore di chiedere la discussione orale per quella udienza. Secondo l'impostazione seguita dalla corte territoriale, invece, le due posizioni andrebbero distinte, giungendosi alla conclusione invero illogica, secondo la quale il difensore di fiducia del ricorrente avrebbe consumato l'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale, non avendola esercitata in relazione a un'udienza in cui il rapporto processuale non si è regolarmente costituito per omesso avviso all'imputato, mentre quest'ultimo, in conseguenza della rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello, avrebbe mantenuto integra la facoltà di chiedere, per il tramite del suo difensore, di partecipare a una discussione orale ormai non più consentita per la tardiva presentazione della relativa richiesta da parte del difensore. Alla luce di tale ricostruzione, pertanto, deve ritenersi che si sia verificata un'ipotesi di lesione dei diritti di difesa dell'imputato, in quanto, da un lato, al suo difensore è stato impedito di esporre le proprie conclusioni in udienza; dall'altro, non è stato consentito allo stesso imputato di partecipare alla trattazione in forma orale dell'udienza innanzi al giudice di appello, attraverso il suo difensore. L'udienza, invece, si è tenuta con procedimento camerale non partecipato (la sentenza dà atto dell'assenza "ex lege" dell'imputato e del suo difensore di fiducia), con conseguente violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c, e 180, c.p.p., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (cfr., in tema, ma in fattispecie differente, Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020, Rv. 279565). La conclusione è coerente con quanto affermato da due recenti pronunce di legittimità, intervenute a fornire risposta interpretativa ad alcune questioni applicative poste dalla disciplina emergenziale da COVID-19, secondo le quali, all'impossibilità per le parti di concludere in giudizio, si collega una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Rv. 281694, entrambe hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non causi nullità, salvo, appunto, nell'ipotesi in cui abbia privato le parti del diritto di concludere). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma per un nuovo giudizio. P.Q.M. A
Sentenza Cassazione n. 29846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris