CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 28263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17835-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] GRAZIAe [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 195, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentati e difesi con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli 180, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qual e sono rappresentat e e difes e con l’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2018n. 17835sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 2 - avverso la sentenza n. 942/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicatail 6/4/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/6/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenneroin giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che le convenute avevano realizzato, in forza di DIAn. 2701/04 del 30/12/04, una rimessa per autovetture sul confine, a distanza inferiore a quella di 5,00 ml.e in mancanza di loro espresso consenso. Rilevarono che la distanza di 5 mlera stata stabilita per le costruzioni di altezza superiore - come nella fattispecie - a m l .1,80 dalla variante n. 46/05 all’art. 59.14 del RUE del Comune di Parma, adottata con delibera del Consiglio comunale n.55 del 17/1/05, approvata con delibera n.188 del successivo 3/10/05, entrata in vigore a seguito di pubblicazione sul BUR [OSCURATO:PERSONA] in data 9/11/05;la variante era applicabile in quanto la costruzione era stata sia iniziata nel 2006e ultimata nel 2007. Le convenute affermarono di averrispettato le prescrizioni delle le NTA vigenti all’epoca di presentazione della DIA, che legittimavano tutti gli interventi edilizi sull’edificio di loro proprietà e sulle pertinenze. L’aditoTribunale accolse la domanda, ordinando l’arretramento dell’autorimessa fino alla distanza di ml.5,00 dal confine degli attori. Con sentenza n. 942/2018, pubblicata i l 6/4/2018 , i n accoglimento dell’appello spiegato dalle convenute e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 17835sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 3 - rigettò la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese del doppio grado. Secondo la Corte di merito, lavariante non era applicabile quale ius superveniensperché «il punto 2 del deliberato consiliare di adozione della variante prevede(va) di “ dare atto che i procedimenti edilizi, le cui istanze siano state presentate anteriormente all’adozione della presente variante, siano conclusi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari previgenti”»; in conseguenza, poiché il procedimento amministrativo risultava già «definito con la DIA», la normativa invocata dagli attori non risultava applicabile. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorronoper cassazione sulla scorta di due motivi; la Spotti e la Parenti resistono con controricorso . E ntrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorren ti lamenta no la violazione e falsa applicazione dell’art.11, comma 3, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.380, dell’art. 6, comma 3, legge reg. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.31, dell’art. 873 cod.civ. e degli artt. 4.4.2.2. e 59.14 N.T.A. del Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Parma nel testo vigente a seguito della variante n.46 approvata il 3/10/05, per non averela Corte territoriale considerato che i titoli abitativi edilizi, tra i quali la DIAnon possono comportare limitazioni dei diritti dei terzi quando questi diritti si fondino su norme regolamentari integrative del cod.civ. e, in ipotesi di ius superveniens,qualora l’attività edilizia sia posta in essere nella vigenza della nuova normativa; avrebbe inoltre erroneamente ritenuto che la disposizione transitoria contenuta nella delibera di adozionedella variante (secondo cui i procedimenti edilizi in itinere avrebbero dovuto essere conclusi «secondo la normativa Ric. 2018n. 17835sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 4 - previgente»)implicasse la non applicabilità alla fattispecie delle nuove prescrizioni sulle distanzesoltanto perché la DIA era già stata assentita; ciò che rilevava era infatti la data di realizzazione della costruzione. 2 Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 33 della leggereg. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 20 e 1362 commaII, 1364, 1367 e 1369 cod. civ. per avere la Corte erroneamente ritenuto che i rapporti tra i proprietari finitimi potessero essere disciplinati da una disposizione contenuta nella delibera di adozione della variante, laddove la delibera è mero atto procedimentale: secondo i ricorrenti, affermando che la disciplina transitoria consentisse di realizzare una costruzione conformemente ad un titolo edilizio ottenuto nella vigenza della legge anteriore ma in violazione delle norme tecniche sopravvenute, la Corte d’ A ppello non ha evidentemente attribuito alla disposizione un significato ed una portata conforme a dirittoperché i titoli edilizi non possono pregiudicare i diritti dei terzi. 2.1. Preliminarmente, la vendita dell’immobile dei ricorrenti nelle more del giudizio non rileva in questa sede,applicandosi la regola dell’art. 111 cpc. L’eccezione di inammissibilità del ricorso (sollevata dalle controricorrenti) va pertanto disattesa. 2.2. Ciò p recisato , i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto involgenti questioni strettamente connesse in fatto e in diritto, sono fondati. In tema didistanze, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia iregolamenti edilizi comunali – che hanno natura regolamentare o di atti amministrativi generali – hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod.civ. Conseguentemente, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanatie la Ric. 2018n. 17835sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 5 - loro gerarchia è fondata unicamente sul criterio di successione temporale. ( Sez. 2 - Ordi nanza n. 3241 del 02/02/2022 ). L e disposizioni in materia di edilizia sono , infatti, di immediata applicazione poiché i piani regolatori, come i regolamenti edilizi comunali sono essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse generale allagestione del territorio che prevale sull'interesse del singolo privato nell’esercizio dello ius edificandi . In conseguenza, le costruzioni devono sempre essere adeguatealla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, non alla normativa regolatrice al tempodell’autorizzazione a costruire: la rilevanza giuridica del titolo edilizio invest e, infatti, sol tanto l'aspetto formale dell'attività costruttiva e si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, ma il conflitto tra proprietari interessati deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legalial tempo della costruzione (Sez. 2 -Ordinanza n. 4833 del 19/02/2019). Evidentemente, tuttavia, se alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta l'esercizio dello ius aedificandiabbia già avuto inizio e concreta attuazione, devono essere salvaguardati i diritti quesiti: conseguentemente, la disposizione edilizia che stabilisca distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure ove l'esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla suddetta licenza edilizia. (Sez. 2, Ordinanza n. 24206 del 04/10/2018). In tal senso, ha rilievo l'epoca in cui la costruzione poss a considerarsi già sorta, in ragione dell'avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento Ric. 2018n. 17835sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 6 - essenziali per la misurazione delle distanze(Sez. 2, Sentenza n. 26886 del 23/10/2018). La Corte territoriale non ha correttamente applicato questi principi, perché ha considerato «irrilevante» (così in sentenza) che all’epoca di entrata in vigore della «disciplina sopraggiunta più restrittiva» la costruzione non fosse ancora «sorta». Ha, infatti, erroneamente ritenuto che «l’opera assentita mediante DIA [ fosse]… sorretta dal principio tempus regist actum », «in riferimento al punto 2 del deliberato consiliare di adozione della variante, resa esecutiva solo dal 3 ottobre 2005», secondo cui i procedimenti edilizi, le cui istanze fossero state presentate anteriormente all’adozione della presente variante, avrebbero dovuto essere conclusi in conformità delle disposizioni normative e regolamentari previgenti. Ladelibera del consiglio comunale di adozione della variante del piano regolatore generale è un atto endoprocedimentale di un complesso iter amministrativo che si conclude soltanto con l'approvazione regionale di quella variante; come tale, per sé solo, ancora non è atto idoneo a modificare la disciplina urbanistica; la disposizione transitoria di cui al punto 2 citato era certamente riferita soltanto alla conclusione dei procedimenti amministrativi di rilascio dei titoli e non prevedeva una deroga all’applicabilità della normativa sopravvenuta alle costruzioni assentite ma non ancora realizzate. Dunque, la Corte d’Appello non ha considerato neppure il procedimento di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici, che si perfeziona con la definitiva approvazione e pubblicazione e non già con la mera adozione della variante (cfr. tra le tante 22374/2018; 11431/2009) 3.In conclusione, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, Ric. 2018n. 17835sez. S2 - ud. 10 - 0 6 - 2022 - 7 - perché accerti se la costruzione delle resistenti rispetti le distanze legali dal confine, attenendosi ai citati principi. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’ A ppello di Bologna statuirà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spesedi questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera