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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22885/2026

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ello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione diGiudice dell’esecuzione, in data 30 settembre 2025 ha rigettato l’istanza,presentata ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], di revocadella sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 24 ottobre 2023(irrevocabile il 22.5.2024), con la quale l’imputato è stato condannato alla penadi anni 13 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 d.PR n. 309 del 1990 e art.7 legge n. 203 del 1990 e per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., dal 2010con condotta perdurante, rilevando di essere stato prosciolto ai sensi dell’art.425 cod. proc. pen. per il medesimo fatto associativo, contestato dal marzo 2011con condotta perdurante con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli del 18 ottobre 2022.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo ai sensidell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. l’erronea applicazionedella disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen.Deduce la difesa che con l’istanza difensiva si è chiesto alla Corte di appello,quale giudice dell’esecuzione, la revoca della condanna per il delitto ex art. 416-bis, di cui alla sentenza del 24 ottobre 2023, e dunque della porzione dicondanna che ha determino l’aumento per la continuazione di anni uno e mesisei di reclusione, ridotta per il rito ad un anno di reclusione.Ciò premesso, il ricorrente evidenzia l’erroneità delle conclusioni cui èpervenuto il provvedimento impugnato, atteso che il Giudice dell’Udienzapreliminare, che ha adottato la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., eraaddivenuto alla inesistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile aseguito della celebrazione del rito abbreviato nei confronti dei coimputati delTroia per il reato associativo di stampo mafioso, rilevando come medesimo fosseil ragionamento posto alla base delle due decisioni.Pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe viziato non avendo preso inalcuna considerazione la sentenza di assoluzione che – ad avviso della difesa –connota di maggiore affidabilità anche la sentenza di non luogo a procedere, percui doveva riconoscersi la prevalenza del provvedimento assolutorio emesso afavore del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione non ha consideratoche l’istanza era volta alla revoca della sola parte relativa alla condanna per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e che non è sufficiente a escludere laidentità del fatto il differente ambito temporale dei due reati contestati concondotta perdurante (dal 2010 e dal 2011), trattandosi di fattori nonprimariamente rilevanti.Infine, il ricorrente rileva che dalla lettura della sentenza di condannaemerge che nessun reato satellite del reato associativo è stato contestato alTroia, in quanto si tratta di reati satellite del diverso reato di cui all’art. 74 d.

Prn. 309 del 1999.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha concluso per il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2.

La Corte di appello di Napoli, con motivazione corretta, ha respintol’istanza difensiva sul rilievo per cui i reati associativi oggetto dei dueprocedimenti riguardassero delitti permanenti contestati in relazione a periodidiversi.A tal riguardo, deve rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione ha respintol’istanza difensiva con argomentazioni conformi al principio, più volte affermatodalla Corte, secondo il quale «non sussiste il presupposto dell'identità del fattocon riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodidiversi, poiché in tal caso "il fatto", pur essendo naturalisticamente "unico",risulta giuridicamente scomponibile in due fatti differenti, in considerazione delledistinte circostanze di tempo (Sez. 5, Sentenza n. 15889 del 2025).

Inparticolare, si è precisato che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità delfatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesimecondizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quelloche, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato,rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazioe nel tempo da quella pregressa. (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Pg, Rv.283371 – 01: principio affermato con riferimento ad una fattispecie relativa apartecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione delprincipio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodotemporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento giàdefinito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi dellapersistente intraneità del ricorrente).Inoltre, si è stabilito che anche se le condotte sono identiche, per tipologia emodalità, a quelle già giudicate, in ogni caso esse esprimono fatti diversi sotto ilprofilo storico-naturalistico, ovvero temporale, frutto di un rinnovato "prendereparte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/6/2018, C., Rv.274149).In conformità a tali principi, il Giudice dell’esecuzione, con preciso iterargomentativo, ha dato conto della diversità delle condotte contestate, rilevandoin primo luogo che, considerati i reati satellite, i fatti della sentenza diproscioglimento attenessero a un’epoca precedente alle condotte oggetto deireati satellite del reato associativo per cui è stata emessa la sentenza dicondanna.In secondo luogo, la Corte di appello ha evidenziato come nella sentenza dinon luogo a procedere il Giudice dell’Udienza preliminare avesse rilevato non solol’assenza di elementi per ritenere configurabile l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di reggereun autonomo sodalizio, ma anche che il Giudice avesse svolto una valutazioneprodromica, tipica dell’udienza preliminare, della idoneità degli elementi raccoltia sostenere l’accusa, evidenziando la brevità dell’arco temporale consideratovenendo in rilievo l’esordio del clan [OSCURATO:PERSONA], lì dove invece, l’ulteriore giudizioaveva avuto ad oggetto la concreta operatività del sodalizio criminoso.Inoltre, la Corte di appello ha altresì rilevato che il disposto di cui all’art.669, comma 8, prima parte, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso disentenza assolutoria emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. prevalendo, intal caso, il disposto del comma 9 della medesima disposizione che privilegia ladecisione irrevocabile; tale disposizione, infatti, codifica il principio dellaprevalenza delle sentenze pronunciate in giudizio, e del decreto penale, rispettoa quelle di non luogo a procedere.Anche in relazione a tale profilo il Giudice dell’esecuzione ha dato correttaapplicazione al principio secondo cui la regola, stabilita dall'art. 669 comma 8,prima parte cod. proc. pen., per cui, se nei confronti della stessa persona sonostate pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e unadecisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trovaapplicazione qualora la prima si identifichi in una sentenza di non luogo aprocedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articoloche privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del caratteredell'irrevocabilità. (Sez. 1, n. 39337 del 23/10/2002, Morabito, Rv. 222533 - 01)In conclusione, le doglianze difensive non risultano idonee a smentire lacorrettezza del ragionamento della Corte di appello di Napoli.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione diGiudice dell’esecuzione, in data 30 settembre 2025 ha rigettato l’istanza,presentata ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], di revocadella sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 24 ottobre 2023(irrevocabile il 22.5.2024), con la quale l’imputato è stato condannato alla penadi anni 13 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 d.PR n. 309 del 1990 e art.7 legge n. 203 del 1990 e per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., dal 2010con condotta perdurante, rilevando di essere stato prosciolto ai sensi dell’art.425 cod. proc. pen. per il medesimo fatto associativo, contestato dal marzo 2011con condotta perdurante con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Napoli del 18 ottobre 2022.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo ai sensidell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. l’erronea applicazionedella disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen.Deduce la difesa che con l’istanza difensiva si è chiesto alla Corte di appello,quale giudice dell’esecuzione, la revoca della condanna per il delitto ex art. 416-bis, di cui alla sentenza del 24 ottobre 2023, e dunque della porzione dicondanna che ha determino l’aumento per la continuazione di anni uno e mesisei di reclusione, ridotta per il rito ad un anno di reclusione.Ciò premesso, il ricorrente evidenzia l’erroneità delle conclusioni cui èpervenuto il provvedimento impugnato, atteso che il Giudice dell’Udienzapreliminare, che ha adottato la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., eraaddivenuto alla inesistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile aseguito della celebrazione del rito abbreviato nei confronti dei coimputati delTroia per il reato associativo di stampo mafioso, rilevando come medesimo fosseil ragionamento posto alla base delle due decisioni.Pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe viziato non avendo preso inalcuna considerazione la sentenza di assoluzione che – ad avviso della difesa –connota di maggiore affidabilità anche la sentenza di non luogo a procedere, percui doveva riconoscersi la prevalenza del provvedimento assolutorio emesso afavore del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la difesa deduce che il giudice dell’esecuzione non ha consideratoche l’istanza era volta alla revoca della sola parte relativa alla condanna per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e che non è sufficiente a escludere laidentità del fatto il differente ambito temporale dei due reati contestati concondotta perdurante (dal 2010 e dal 2011), trattandosi di fattori nonprimariamente rilevanti.Infine, il ricorrente rileva che dalla lettura della sentenza di condannaemerge che nessun reato satellite del reato associativo è stato contestato alTroia, in quanto si tratta di reati satellite del diverso reato di cui all’art. 74 d. Prn. 309 del 1999.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha concluso per il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. La Corte di appello di Napoli, con motivazione corretta, ha respintol’istanza difensiva sul rilievo per cui i reati associativi oggetto dei dueprocedimenti riguardassero delitti permanenti contestati in relazione a periodidiversi.A tal riguardo, deve rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione ha respintol’istanza difensiva con argomentazioni conformi al principio, più volte affermatodalla Corte, secondo il quale «non sussiste il presupposto dell'identità del fattocon riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodidiversi, poiché in tal caso "il fatto", pur essendo naturalisticamente "unico",risulta giuridicamente scomponibile in due fatti differenti, in considerazione delledistinte circostanze di tempo (Sez. 5, Sentenza n. 15889 del 2025). Inparticolare, si è precisato che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità delfatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesimecondizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quelloche, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato,rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazioe nel tempo da quella pregressa. (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Pg, Rv.283371 – 01: principio affermato con riferimento ad una fattispecie relativa apartecipazione ad associazione mafiosa in cui la Corte ha escluso la violazione delprincipio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione afferiva a un periodotemporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento giàdefinito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi dellapersistente intraneità del ricorrente).Inoltre, si è stabilito che anche se le condotte sono identiche, per tipologia emodalità, a quelle già giudicate, in ogni caso esse esprimono fatti diversi sotto ilprofilo storico-naturalistico, ovvero temporale, frutto di un rinnovato "prendereparte" al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 40899 del 14/6/2018, C., Rv.274149).In conformità a tali principi, il Giudice dell’esecuzione, con preciso iterargomentativo, ha dato conto della diversità delle condotte contestate, rilevandoin primo luogo che, considerati i reati satellite, i fatti della sentenza diproscioglimento attenessero a un’epoca precedente alle condotte oggetto deireati satellite del reato associativo per cui è stata emessa la sentenza dicondanna.In secondo luogo, la Corte di appello ha evidenziato come nella sentenza dinon luogo a procedere il Giudice dell’Udienza preliminare avesse rilevato non solol’assenza di elementi per ritenere configurabile l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di reggereun autonomo sodalizio, ma anche che il Giudice avesse svolto una valutazioneprodromica, tipica dell’udienza preliminare, della idoneità degli elementi raccoltia sostenere l’accusa, evidenziando la brevità dell’arco temporale consideratovenendo in rilievo l’esordio del clan [OSCURATO:PERSONA], lì dove invece, l’ulteriore giudizioaveva avuto ad oggetto la concreta operatività del sodalizio criminoso.Inoltre, la Corte di appello ha altresì rilevato che il disposto di cui all’art.669, comma 8, prima parte, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso disentenza assolutoria emessa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. prevalendo, intal caso, il disposto del comma 9 della medesima disposizione che privilegia ladecisione irrevocabile; tale disposizione, infatti, codifica il principio dellaprevalenza delle sentenze pronunciate in giudizio, e del decreto penale, rispettoa quelle di non luogo a procedere.Anche in relazione a tale profilo il Giudice dell’esecuzione ha dato correttaapplicazione al principio secondo cui la regola, stabilita dall'art. 669 comma 8,prima parte cod. proc. pen., per cui, se nei confronti della stessa persona sonostate pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e unadecisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trovaapplicazione qualora la prima si identifichi in una sentenza di non luogo aprocedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articoloche privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del caratteredell'irrevocabilità. (Sez. 1, n. 39337 del 23/10/2002, Morabito, Rv. 222533 - 01)In conclusione, le doglianze difensive non risultano idonee a smentire lacorrettezza del ragionamento della Corte di appello di Napoli.3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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