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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 12812/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 del Giudice di Pace di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Treviso ha dichiarato estinto, per avvenuta riparazione del danno cagionato, ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il delitto di lesione personale lieve ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che la sentenza si compone di due pagine, delle quali la prima è dedicata alla intestazione della sentenza e la seconda contiene il dispositivo con indicazione della causa di estinzione.

Difetta, quindi, la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto sui quali si fonda la decisione.

In particolare, non si chiarisce se sia stata valutata la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato e se essa sia stata ritenuta idonea ai sensi dell'art. 35, comma 2, cit..

3. Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie manca la motivazione in ordine alla congruità della somma corrisposta e comunque alla idoneità della condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35, comma 2, cit..

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Treviso.

Così deciso il 06/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena p r PA, 111'9 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2019 del Giudice di Pace di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Treviso ha dichiarato estinto, per avvenuta riparazione del danno cagionato, ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il delitto di lesione personale lieve ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale deduce che la sentenza si compone di due pagine, delle quali la prima è dedicata alla intestazione della sentenza e la seconda contiene il dispositivo con indicazione della causa di estinzione. Difetta, quindi, la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto sui quali si fonda la decisione. In particolare, non si chiarisce se sia stata valutata la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato e se essa sia stata ritenuta idonea ai sensi dell'art. 35, comma 2, cit.. 3. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie manca la motivazione in ordine alla congruità della somma corrisposta e comunque alla idoneità della condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35, comma 2, cit.. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Treviso. Così deciso il 06/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena p r PA, 111'9 CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]- 5
Sentenza Cassazione n. 12812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris