CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34086/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 81, cod. pen. e 13 bis, comma 6, D.L. n.4 del 2019, per aver violato l'obbligo di comparizione presso il commissariato di Marsala, previsto con provvedimento del questore di Trapani per il periodo di due anni. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per erronea ricostruzione dei fatti e travisamento della prova, avendo egli dato ampia giustificazione dell'inadempimento. Si premette che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso in disamina, il giudice ha evidenziato che dalla comunicazione della notizia di reato e da tre annotazioni di polizia giudiziaria risulta che l'imputato, sebbene sottoposto all'obbligo di comparire personalmente presso il commissariato di polizia di Marsala nelle giornate di venerdì e sabato di ogni settimana alle ore 22,30 per il periodo di due anni, aveva violato le suddette prescrizioni, presentandosi tardivamente alle ore 23,30 il 19/08/2022, alle ore 22,43 il 26/08/2022 e alle ore 23,20 il 27/08/2022, giustificandosi di aver dimenticato l'obbligo o senza dare alcuna adeguata giustificazione. Il giudice ha evidenziato che il prescritto obbligo di comparizione personale era stato disposto con riferimento a precisi luoghi e una precisa fascia temporale, in relazione al comportamento tenuto dall'imputato nell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui era scaturito il provvedimento del Questore, ritenendo quindi rilevante il fatto che il ricorrente si sia presentato in ritardo. Del resto, la suddetta la giustificazione fornita dal ricorrente, il quale ha addotto una mera dimenticanza, non è apparsa credibile al giudice a quo, essendo egli a conoscenza della prescrizione e considerata la reiterazione della condotta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M