CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 23477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31113/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per le g ge in R oma , P iazza C avour, presso la Cancelleria della Corte di C assazione , rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quale cessionaria del credito ed avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), e per essa il procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, V ia C rescenzio n. 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso -controricorrente- N. 31113/19 R.G. nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la Sentenza della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 803/2019 depositata il22. 7. 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2022dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata nella procedura immobiliare N. 360/97 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Lecce su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale avente causa dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in forza di mutuo ipotecario, con unico ricorso del 1.4.2008 propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo rispettivamente l’inesistenza di un proprio debito nei confronti della pignorante alla data del pignoramento, nonché l’illegittimità delle ordinanze del 22/23.5.2007 e del 5/6.7.2007, mai notificate, con cui il giudice dell’esecuzione aveva fissato il versamento provvisorio di € 500,00 in vista dell’udienza fissata ex art. 495 c.p.c. per la conversione del pignoramento, revocando poi detta ordinanza e così disponendo la vendita del compendio pignorato; in data 8.7.2008, il bene veniva provvisoriamente aggiudicato a tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione da parte del giudice dell’esecuzione, propose reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., ottenendo la sospensione N. 31113/19 R.G. per gravi motivi, disposta con ordinanza del 7.11.2008. Introdotto il giudizio di merito dalla Banca procedente, unica creditrice, l’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] spiegò intervento volontario con comparsa del 4.5.2010; venne anche espletata C.T.U. contabile, che accertò come, alla data del pignoramento, non sussistesse alcun credito della Banca stessa. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 25.1.2016, accolse quindi parzialmente l’opposizione ex art.615 c.p.c., accertando che il credito precettato non sussisteva alla data della sua notifica. Il giudice salentino accertò anche, tuttavia, la sussistenza di un ulteriore credito della Banca maturato in epoca successiva, che la stessa creditrice aveva fatto valere in sede esecutiva con atto d’intervento del 25.10.2013, ed infine rilevò la carenza d’interesse della Danese in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, al contempo accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] circa la declaratoria del proprio diritto di ottenere il trasferimento dell’immobile (per quanto qui interessa, il capo della sentenza di primo grado inerente all’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Danese è stato cassat o senza rinvio da questa Cor te, con sentenza n. 26703/2018, giacché l’opposizione ex art. 617 c.p.c. era stata tardivamente proposta, senza che il Tribunale l’avesse rilevato). I n relazione all’opposizione ex art. 615 c.p.c. (che concerne, invece, il ricorso in esame), la Danese propose quindi gravame dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, tuttavia rigettato con sentenza del 22.7.2019. Osservò in particolare il secondo giudice N. 31113/19 R.G. che, facendo governo dei principi dettati da Cass., Sez. Un., n. 61/2014, l’intervento successivamente spiegato dalla stessa Banca procedente, in quanto titolato, era idoneo ad impedire l’improseguibilità della procedura, donde l’infondatezza della spiegata opposizione all’esecuzione; sotto altro profilo, la Corte escluse pure che la Danese avesse fornito idonea prova del danno lamentato.Infine, il giudice d’appello compensò le spese del grado tra la Danese e la Banca, condannando invece la prima alla rifusione delle stesse in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito, e per essa il procuratore speciale CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo s i denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente si duole della decisione impugnata, laddove – pur essendosi accertata l’insussistenza del credito precettato, alla data della notifica del precetto, nonché a quella del pignoramento -si è nondimeno ritenuto che la Banca stessa avesse il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in virtù dell’intervento spiegato in epoca successiva, nell’anno 2013, anziché dichiarare l’insussistenza di tale diritto, con ogni conseguenza sugli atti della procedura esecutiva ciononostante avviata. N. 31113/19 R.G. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorren te si duole della decisione della Corte d’appello, con cui è stata rigettata l’avanzata domanda risarcitoria, peraltro preannunciat a sin dal ricorso in opposizione e successivamente sviluppata in corso di causa, oltre che condizionata all’accoglimento della opposizione all’esecuzione. 1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice d’appello condannato essa ricorrente alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto senza ragione e senza spiegare se il suo intervento fosse riferibile all’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. 2.1 –Il primo motivo è fondato. Com’è noto, in forza dell’insegnamento d i Cass., Sez. Un. n. 61/2014, l’ att o d’intervento “titolat o ” spiegat o nella procedura esecutiva - dal medesimo creditore pignorante, seppur per crediti diversi da quello originariamente azionato, ovvero da altro creditore – è comunque idone o a giustifica re la prosecuzione del procedimento anche qualora si verifichi la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo giudiziale già speso dallo stesso creditore pignorante. In altre parole, se l’azione esecutiva è stata avviata in forza di un titolo esecutivo (all’epoca) valido ed efficace, il pignoramento può N. 31113/19 R.G. continuare a dispiegare i propri effetti anche nell’ipotesi di successiva caducazione giudiziale del titolo azionato dal pignorante (si pensi, ad es., alla totale riforma in grado d’appello di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva), così ben potendo subentrare a quest’ultimo , nella “conduzione” dell’azione originaria, altro creditore munito di titolo esecutivo (o anche lo stesso pignorante, ma sulla base di diverso titolo, già utilizzato mediante autonomo atto d’intervento): ciò al lume del principio della c.d. oggettivizzazione del titolo esecutivo, per cui è sufficiente che, nel corso della procedura esecutiva, sussista almeno un titolo (da qualsiasi creditore posseduto, stante la struttura soggettiva “aperta” del processo, ex latere creditoris ), che consenta di “legare” e giustificare l’azione esecutiva dall’inizio alla fine, ossia dal pignoramento alla distribuzione, senza soluzione di continuità. Occorre, insomma, che – anche in ossequio al noto brocardo nulla executio sine titulo, che trova riscontro nel disposto dell’art. 474 c.p.c. - l’imposizione del vincolo pignoratizio sul bene si fondi su requisiti di legittimità formale, ossia che l’avvio dell’azione esecutiva proceda in forza di un titolo esecutivo esistente, valido ed efficace, ir rilevan te essendo , da tale ottica visuale, se l’esecuzione sia invece ingiusta,o meno, sotto il profilo sostanziale (per brevità, si rinvia, in proposito, all’ampia ed articolata motivazione dell’importante arresto citato). N. 31113/19 R.G. 2.2 -La questione qui in esame, però, è affatto diversa, perché la Corte d’appello – che pure afferma di muoversi nell’egida della stessa Cass., Sez. Un., n. 61/2014 - ha accertato che, all’atto del pignoramento, non v’era alcun credito della Bancaverso la Danese, ciononostante giungendo sul punto al rigetto dell’appello dell’esecutata (e quindi, dell’opposizione all’esecuzione), in ragione del fatto che la Banca pignorante aveva in seguito depositato un atto d’intervento, per un ulteriore ed effettivo credito successivamente maturato (e, peraltro, fondato sul medesimo contratto di mutuo ipotecario originariamente azionato in executivis). 2.3 - Si tratta di un percorso motivazionale err oneo e non condivisibile. Infatti, a nulla rileva, in si mili ipotesi, il successivo deposito di un atto d’intervento, da chiunque effettuato e quand’anche fondato su un effettivo titolo esecutivo, perché il pignoramento eseguito in danno della Danese non aveva ragion d’essere: insomma, la Banca non poteva aggredire l’immobile della mutuataria, difettando – alla data del pignoramento - il credito e, quindi, la stessa certezza del diritto azionato in via esecutiva (prim’ancora che la liquidità e l’esigibilità), ex art. 474 c.p.c. Pertanto, l ’innesto dell’azione esecutiva del creditore intervenuto in quella avviata dal pignorante (è irrilevante, come già evidenziato, che nella specie i due soggetti N. 31113/19 R.G. coincidano)non può produrre alcuna utilità né alcun effetto, perché l’azione originaria non era sorretta da un titolo esecutivo. Ha dunque errato la Corte salentina nel ritenere la fattispecie sussumibile nel più volte citato insegnamento di legittimità; essa avrebbe invece dovuto dichiarare la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla Banca pignorante, con ogni conseguenza sull’invalidità degli atti della procedura, evidentemente illegittimi. 3.1 –Il secondo motivo è inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c. La ricorrente, infatti, si limita a denunciare la presunta violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., senza tuttavia minimamente soffermarsi sulle ragioni che la Corte salentina ha dispiegato per giungere al rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla stessa Danese, né conseguentemente criticarle, neanche illustrando in cosa detta domanda specificamente consistesse. Così facendo, la ricorrente è incorsa nella sanzione processuale dell’inammissibilità, anzitutto per non aver adeguatamente, seppur sinteticamente, esposto i fatti su cui il mezzo è fondato. E’ noto, infatti, che la funzione del requisito di contenuto-forma di cui al n. 3 della citata disposizione consiste nel consentire alla Corte di cassazione di “percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del N. 31113/19 R.G. processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, esattamente, Cass. n. 593/2013, in motivazione). Inoltre, risulta deficitario anche il requisito di specificità della censura, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., che “richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (così, ex multis, Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021 ) . Elementi, questi, del tutto assenti nell’ambito del mezzo in esame. 4.1 –Il terzo motivo è inammissibile, per non essere stata colt a la ratio decidendi. Nel motivare il rigetto del motivo d’appello inerente alla condanna della Danese alla rifusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA], disposta dal primo giudice, la Corte leccese ha rilevato che detta statuizione è conseguenziale all’accoglimento della domanda dell’aggiudicatario provvisorio, proposta con la comparsa d’intervento volontario del 4.5.2010, volta alla declaratoria del proprio diritto di ottenere il definitivo trasferimento del bene, al lume del disposto dell’art. 2929 c.c.: si tratta, insomma, della mera applicazione del principio della soccombenza, del pari replicata N. 31113/19 R.G. dalla stessa Corte territoriale per regolare anche le spese del grado d’appello. Non è quindi sostenibile – come invece sostanzialmente opina la ricorrente – che dalla p retesa omessa specificazione della “natura” dell’intervento del Maggio ( che si pretende ambigua, non avendo questi precisato se esso concernesse l’opposizione all’esecuzione, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi) debba inferirsene la sua carenza d’interesse e/o di legittimazione, tale da rendere doverosa la sua chiesta estromissione, anziché la condanna alle spese in suo favore,invece disposta dal giudice d’appello . Al di là della problematica ammissibilità di una simile richiesta (su cui si veda Cass.n. 31813/2019 , in motivazione , par. 2.1 ), ritiene la Corte come la Danese non abbia sostanzialmente svolto alcuna specifica censura su quanto statuito dal giudice d’appello circa le ragioni della contestata condanna alle spese , fondate sul principio di soccombenza, come detto; ciò del tutto in coerenza, d’altra parte, con la precisa scelta processuale della stessa Danese di non impugnare la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il trasferimento del bene provvisoriamente aggiudicatogli, statuizione conseguentemente coperta dal giudicato. Si tratta di aspetto, peraltro, su cui si è soffermata anche la già citata Cass. n. 26703/2018 (che ha definito la parallela opposizione ex art. 617 c.p.c., come s’è detto), che ha pure rilevato (v. par. 4, in N. 31113/19 R.G. particolare) come correttamente il Tribunale avesse adottato detta decisione, ad onta della rinuncia all’intervento formulata dallo stesso Maggio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , in quanto detta rinuncia non era stata accettata dalle altre parti. Sulla censurata statuizione d’appello, dunque, è sceso del pari il giudicato, non essendo stata adeguatamente impugnata dalla Danese in questa sede di legittimità. 5.1 –In definitiva, il primo motivo è accolto, mentre il secondo e il terzo sono inammissibili. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria dell’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché dei suoi aventi causa e del finale cessionario e preteso titolare del credito) di procedere ad esecuzione forzata in danno di [OSCURATO:PERSONA] in forza del precetto notificato in data 24.4.1997 , con conseguente invalidità degli atti della procedura immobiliare N. 360/97 R.G.E., pendente dinanzi al Tribunale di Lecce,fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8.7.2008, e fatte salve le ulteriori evenienze verificatesi riguardo a detta posizione processuale in corso di procedura, solo ipotizzabili per effetto d e lle scarne informazioni offerte in proposito nel ricorso ed in memoria (oltre che approssimativamente evincibili da qualche cenno operato nella N. 31113/19 R.G. motivazione di Cass. n. 26703/2018, ove si riporta meramente l’allegazione della Danese circa l ’avvenuta rinuncia all’aggiudicazione da parte del Maggio e la conseguente restituzione della cauzione). Le spese di lite relative all’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra la Danese e l’avente causa del creditore pignorante. Nulla va disposto nei rapporti tra la stessa ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo non avendo svolto difese. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivoe dichiara inammissibil i il secondo e il terzo; cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara l’insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere ad esecuzione forzata in danno di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità degli atti della p rocedura esecutiva immobiliare N. 360/97 R.G.E. , pendente dinanzi al Tribunale di Lecce, nei termini di cui in motivazione; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite, che liquida per compensi per il primo grado in € 7.200,00, per il grado d’appello in € 6.600,00 e per il giudizio di legittimità in € 5.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimbors