CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio motivazionale in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, escluso i presupposti per un giudizio prognostico favorevole ex art. 164 cod. pen. e per revocare la misura di sicurezza sulla base di una serie di elementi puntualmente indicati, ossia la circostanza che l'imputato abbia già usufruito del beneficio in esame, la presenza di due condanne irrevocabili e di precedenti dattiloscopici, l'assenza di ravvedimento e di una progettualità di vita alternativa alla commissione di delitti, e considerando, quanto alla misura di sicurezza, che, con l'atto, di appello non era stata documentata una condizione familiare ostativa all'espulsione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/20