CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso teso a confutare la responsabilità, specie per quel che riguarda l'impossibilità di adempiere ed il dedotto adempimento parziale è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto e diritto nella parte in cui, tra l'altro, ha rilevato l'inconferenza dell'adempimento parziale (Sez. 6, n. 1879 del 04/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280584) ed evidenziato la genericità del motivo formulato in sede di gravame che non prendeva in esame la risposta sugli stessi punti data dal primo giudice che aveva valorizzato la rinuncia all'eredità di una ingente somma di denaro in favore della madre e della sorella, aspetto non preso in esame neppure con il ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il