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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17134/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ozieri 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia il 021.11.2004 avverso la ordinanza in data 10.11.2023 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sassari ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, i decreti emessi dal Questore della stessa città in data 30.10.2023, ritualmente notificati agli interessati il 7.11.2023, con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente al divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli l'obbligo per la durata di sei anni per il Carbini, per il Varrucciu e per il Meloni in quanto recidivi e di due anni per gli altri sottoposti di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della [OSCURATO:PERSONA], secondo le tempistiche specificamente indicate.

Avverso tale decisione, i sottoposti ha congiuntamente presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamentano: 1) l'assenza di un vaglio autonomo e di un giudizio critico da parte del Gip, in relazione al vizio motivazionale, degli elementi menzionati nelle due CNR facenti parte del fascicolo tramessogli per la convalida stante l'assenza dei video che non avevano potuto essere conseguentemente visionati dal giudice, laddove invece i fotogrammi ivi riprodotti non ritraevano alcuno dei ricorrenti, né il gruppo compatto degli ultras che secondo il Daspo marciava in direzione dello stadio con armi e con il volto travisato, contestando così la difesa la fondatezza di una responsabilità di tipo collettivo, senza la necessaria enucleazione delle condotte ascrivibili al singolo destinatario della misura; 2) la violazione del diritto di difesa non facendosi alcuna menzione della memoria difensiva ritualmente trasmessa all'ufficio GIP, con cui veniva censurata l'omessa indicazione delle condotte eventualmente ascrivibili ai singoli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato.

Deve essere al riguardo evidenziato che tra i plurimi interventi legislativi avvicendatisi nel settore della prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, è stato introdotto, dall'art. 2 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119 (conv. nella L. 17 ottobre 2014, n. 146), il c.d.

"DASPO di gruppo", che prevede una durata non inferiore a tre anni (art. 6, comma 5, L. 401 del 1989) per i casi di "condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico" (art. 6, comma 1, L. 401/89).

Se risponde ad un'interpretazione consolidata l'esclusione, nella portata applicativa della norma, avuto riguardo anche al suo tenore sintattico, all'interno della fattispecie delle condotte violente "di gruppo", di un'ascrizione di 'responsabilità' in grado di prescindere dalla partecipazione individuale all'azione collettiva, nella quale non possono conseguentemente trovare spazio ipotesi di mera connivenza e, a fortiori, di semplice presenza fisica, anche casuale o occasionale, all'interno di un gruppo, richiedendosi per contro ai fini valutazione di pericolosità l'individuazione di un ruolo attivo - inteso come adesione e/o apporto del singolo ad azioni violente, minacciose o intimidatorie - del singolo partecipe ciascun appartenente al gruppo, non può tuttavia ritenersi, come vorrebbe la difesa, che debba, oltre alla partecipazione all'azione collettiva che presenti i caratteri dell'intimidazione, della violenza o della minaccia, sussistere l'individuazione di condotte ulteriori individualmente ascrivibili ai destinatari della misura.

Come è dato constatare dalla lettura del provvedimento impugnato, la condotta contestata ai ricorrenti consiste nella loro partecipazione attiva all'azione di un gruppo di ultras dell'[OSCURATO:PERSONA], la cui forza intimidatrice risiedeva nell'aver marciato in corteo, una volta scesi dalle auto con cui erano arrivati allo stadio poco prima dell'incontro di calcio, auto che avevano parcheggiato nella piazzola antistante un distributore di benzina, tutti con il volto parzialmente coperto da caschi o cappelli con visiera o passamontagna, e taluni armati di mazze da baseball, bastoni e spranghe, verso l'interno del campo sportivo nel mentre venivano accese bombe carta e lanciati fumogeni fino a quando non venivano bloccati dalle forze dell'ordine che successivamente provvedevano alla loro identificazione.

Sono conseguentemente le modalità intimidatorie dell'azione compiuta congiuntamente dai componenti del gruppo dei tifosi, la cui presenza fungeva quanto meno da rafforzamento reciproco sul piano del contributo morale alla riuscita dell'operazione destinata a colpire la tifoseria della squadra avversaria, e la concretezza del pericolo collegato allo scoppio dei fumogeni e delle bombe carta ad aver attentato all'incolumità e alla sicurezza pubblica a presidio delle quali sono dirette le misure restrittive della libertà personale previste dall'art. 6 L. 401/1998.

Avendo il Gip compiutamente motivato in ordine al fumus dell'attribuibilità della condotta ai singoli ricorrenti, tutti facenti parte del gruppo dei facinorosi e alla cui identificazione gli agenti di PG hanno proceduto individualmente, come si ricava dal rinvio per relationenn alla CNR allegata al decreto del Questore, che ha natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, attraverso l'esibizione da parte di ciascuno di essi del tagliando nominativo per il settore ospiti dello stadio ed il documento di identità in loro possesso, le censure difensive devono ritenersi del tutto aspecifiche, incentrandosi su una pretesa responsabilità di tipo collettivo che non trova alcun riscontro nella motivazione della convalida impugnata.

2. Ad analoga sorte non si sottrae neanche il secondo motivo che si fonda su un assunto, la mancata lettura delle memorie difensive, palesemente smentito dalla lettura del provvedimento gravato che non solo le menziona espressamente, ma le confuta analiticamente evidenziando, con argomentazioni corrette in punto di diritto e logiche in punto di fatto, la responsabilità individuale dei destinatari della misura.I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ozieri 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Olbia il 021.11.2004 avverso la ordinanza in data 10.11.2023 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sassari ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, i decreti emessi dal Questore della stessa città in data 30.10.2023, ritualmente notificati agli interessati il 7.11.2023, con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente al divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli l'obbligo per la durata di sei anni per il Carbini, per il Varrucciu e per il Meloni in quanto recidivi e di due anni per gli altri sottoposti di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della [OSCURATO:PERSONA], secondo le tempistiche specificamente indicate. Avverso tale decisione, i sottoposti ha congiuntamente presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali lamentano: 1) l'assenza di un vaglio autonomo e di un giudizio critico da parte del Gip, in relazione al vizio motivazionale, degli elementi menzionati nelle due CNR facenti parte del fascicolo tramessogli per la convalida stante l'assenza dei video che non avevano potuto essere conseguentemente visionati dal giudice, laddove invece i fotogrammi ivi riprodotti non ritraevano alcuno dei ricorrenti, né il gruppo compatto degli ultras che secondo il Daspo marciava in direzione dello stadio con armi e con il volto travisato, contestando così la difesa la fondatezza di una responsabilità di tipo collettivo, senza la necessaria enucleazione delle condotte ascrivibili al singolo destinatario della misura; 2) la violazione del diritto di difesa non facendosi alcuna menzione della memoria difensiva ritualmente trasmessa all'ufficio GIP, con cui veniva censurata l'omessa indicazione delle condotte eventualmente ascrivibili ai singoli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Deve essere al riguardo evidenziato che tra i plurimi interventi legislativi avvicendatisi nel settore della prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, è stato introdotto, dall'art. 2 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119 (conv. nella L. 17 ottobre 2014, n. 146), il c.d. "DASPO di gruppo", che prevede una durata non inferiore a tre anni (art. 6, comma 5, L. 401 del 1989) per i casi di "condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico" (art. 6, comma 1, L. 401/89). Se risponde ad un'interpretazione consolidata l'esclusione, nella portata applicativa della norma, avuto riguardo anche al suo tenore sintattico, all'interno della fattispecie delle condotte violente "di gruppo", di un'ascrizione di 'responsabilità' in grado di prescindere dalla partecipazione individuale all'azione collettiva, nella quale non possono conseguentemente trovare spazio ipotesi di mera connivenza e, a fortiori, di semplice presenza fisica, anche casuale o occasionale, all'interno di un gruppo, richiedendosi per contro ai fini valutazione di pericolosità l'individuazione di un ruolo attivo - inteso come adesione e/o apporto del singolo ad azioni violente, minacciose o intimidatorie - del singolo partecipe ciascun appartenente al gruppo, non può tuttavia ritenersi, come vorrebbe la difesa, che debba, oltre alla partecipazione all'azione collettiva che presenti i caratteri dell'intimidazione, della violenza o della minaccia, sussistere l'individuazione di condotte ulteriori individualmente ascrivibili ai destinatari della misura. Come è dato constatare dalla lettura del provvedimento impugnato, la condotta contestata ai ricorrenti consiste nella loro partecipazione attiva all'azione di un gruppo di ultras dell'[OSCURATO:PERSONA], la cui forza intimidatrice risiedeva nell'aver marciato in corteo, una volta scesi dalle auto con cui erano arrivati allo stadio poco prima dell'incontro di calcio, auto che avevano parcheggiato nella piazzola antistante un distributore di benzina, tutti con il volto parzialmente coperto da caschi o cappelli con visiera o passamontagna, e taluni armati di mazze da baseball, bastoni e spranghe, verso l'interno del campo sportivo nel mentre venivano accese bombe carta e lanciati fumogeni fino a quando non venivano bloccati dalle forze dell'ordine che successivamente provvedevano alla loro identificazione. Sono conseguentemente le modalità intimidatorie dell'azione compiuta congiuntamente dai componenti del gruppo dei tifosi, la cui presenza fungeva quanto meno da rafforzamento reciproco sul piano del contributo morale alla riuscita dell'operazione destinata a colpire la tifoseria della squadra avversaria, e la concretezza del pericolo collegato allo scoppio dei fumogeni e delle bombe carta ad aver attentato all'incolumità e alla sicurezza pubblica a presidio delle quali sono dirette le misure restrittive della libertà personale previste dall'art. 6 L. 401/1998. Avendo il Gip compiutamente motivato in ordine al fumus dell'attribuibilità della condotta ai singoli ricorrenti, tutti facenti parte del gruppo dei facinorosi e alla cui identificazione gli agenti di PG hanno proceduto individualmente, come si ricava dal rinvio per relationenn alla CNR allegata al decreto del Questore, che ha natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, attraverso l'esibizione da parte di ciascuno di essi del tagliando nominativo per il settore ospiti dello stadio ed il documento di identità in loro possesso, le censure difensive devono ritenersi del tutto aspecifiche, incentrandosi su una pretesa responsabilità di tipo collettivo che non trova alcun riscontro nella motivazione della convalida impugnata. 2. Ad analoga sorte non si sottrae neanche il secondo motivo che si fonda su un assunto, la mancata lettura delle memorie difensive, palesemente smentito dalla lettura del provvedimento gravato che non solo le menziona espressamente, ma le confuta analiticamente evidenziando, con argomentazioni corrette in punto di diritto e logiche in punto di fatto, la responsabilità individuale dei destinatari della misura.I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
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