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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 37383/2022

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018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14752/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2339/2017 depositata il 10/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava innanzi al Tribunale di Roma numerosi di avvisi di accertamento relativi all’asserita occupazione di suolo pubblico per l’anno 2004 emessi dal comune di Roma,eccependone sotto diversi profili l’illegittimità e chiedendo accertarsi la non debenza di quanto ivi preteso.

Il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo comunque non dovute la maggiorazione del corrispondente canone concessorio e le sanzioni ed applicando la decurtazione del 30% della tariffa base per gli impianti riordinati.

La Corte di appello di Roma, decidendo l’appello principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2339/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, rigettava l’appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata accoglieva l’impugnazione incidentale, dichiarando non applicabile la riduzione del 30% riconosciuta dal Tribunale.

Per quel che qui rileva, la Corte di appello di Roma riteneva che la mera proposizione del ricorso contro i verbali di accertamento non ne elideva l’efficacia e la validità finché questi non fossero stati annullati, incombendo sulla società MG l’onere di provare l’intervenuto annullamento.

Riteneva, inoltre, che sulla base dell’art. 27 del reg.

AA.PP., erroneamente disapplicato dal Tribunale, in quanto conforme all’art. 63 d.lgs. n.446/1997 , non era dovuta esclusivamente la maggiorazione del canone del 20%, in quanto non prevista dall’art. 63 d.lgs.n.446/1997, non essendo tuttavia nemmeno applicabile la decurtazione del 30% per gli impianti soggetti alla procedura di riordino.

La Corte riteneva corretta la determinazione delle somme per i canoni relativi all’anno 2004 e non per periodi infrancali, risultando l’eccezione proposta per la prima volta in appello ed il canone dovuto, nell’ipotesi di occupazione abusiva, “comunque per l’anno solare di riferimento”.

La Corte di appello riteneva poi inammissibile per genericità il quinto motivo di appello concernente l’esenzione dal pagamento del canone per gli impianti occupanti un’area inferiore a mq. 0 , 50 , non avendo indicato a quale degli avvisi si riferisse la censura. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7 dicembre 2022.

Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di difetto o contraddittorietà motivazion al e , nonc hé la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 132 c.p.c. e 2697 c.c.

La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare che, in esito alla dimostrazione offerta dalla stessa circa l’impugnazione dei verbali di accertamento,sul presupposto che gli impianti erano riordinati e regolari, sarebbe stato onere del comune dimostrare che i ricorsi non erano stati accolti ed erano stati emessi i provvedimenti di conferma dei detti verbali, tenuto conto della mancata contestazione in ordine alle deduzioni di accoglimento dei ricorsi.

La Corte di appello, in definitiva, non avrebbe fatto corretta applicazione del principio in tema di onere della prova, visto che -a fronte dell’impugnazione dei verbali ed in ragione della mancata contestazione sull’accoglimento dei ricorsi - gli avvisi avrebbero dovuto considerarsi inefficaci.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 62 d.lgs. n.446/1997 e dell’art. 132 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere legittimo l’art. 27 del regolamento AA.PP. , non trovando applicazione l’art. 63 d.lgs. n.446/1997 ed invece rilevando l’art. 62 , c.4 dello stesso decreto legislativo .

Ed invero, l’art. 27 ult.cit. violerebbe la riserva di legge, come già accertato da diversi giudicati richiamati nell’ atto di citazione , resi dal Tribunale e della Corte di appello i quali avrebbero accertato l’illegittimità del detto art. 27, in ogni caso non potendosi ritenere legittima la maggiorazione del 20%.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di di fetto di motivazione e l’ulteriore violazione dell’art.62 d.lgs. n.447/1996 nonché la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo.

La Corte di appello, nel ritenere in motivazione come non dovuta la maggiorazione del canone del 20% e nell’affermare in dispositivo che non era applicabile la riduzionedel 30% operata d a l T ribunale , avrebbe implicitamente affermato la legittimità dell’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa ingiunta con gli avvisi e ammontante al 200% della tariffa del canone, che invece il Tribunale aveva ritenuto illegittima.

Per tali ragioni la sentenza sarebbe affetta dal vizio di nullità.

Con il quarto motivo si prospetta il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni di cui alla D.C.C. 2654/95 e 86/99, avendo la Corte di appello illegittimamente eliminato la riduzione del canone del 30% per gli impianti inseriti nel piano di riordino, senza fornire alcuna motivazione in merito ed a vendo , peraltro , omesso di considerare che detto inserimento era già stato ritenuto dal Tribunale con statuizione divenuta irrevocabile, risultando dai verbali di accertamento che i cartelli erano inseriti nella procedura di riordino.

Con il quinto motivo la ricorrente la menta la omessa pronunzia e violazione del d.lgs. n.446/1997, per avere la Corte di appello ritenutola novità della domanda di quantificazione del canone sulla base del periodo di occupazione e non su base annua, avendo la società anzidetta dedotto tale circostanza sia in primo che in secondo grado.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 18 della D.C.C. n.339/98.

La Corte, nel ritenere inammissibile per genericità l’eccezione relativa alla mancata applicazione dell’esenzione sulla superficie, avrebbe omesso di considerare che fin dall’atto di citazione era stato dedotto che per tutti gli impianticon proiezione al suolo inferiore a metri 0,50 era applicabile la relativa esenzione, per effetto dell’applicabilità dell’art. 18 della delibera com unale n.339/98.

Con il settimo motivo si deduce la violazione giudicato esterno formatosi su quanto stabilito dalle sentenz e della Corte di appello n.5853/13 e n.4738/16,passate in giudicato ed allegate agli atti , in ordine all’illegittimità del calcolo su base annuale e sul maturarsi della prescrizione che la ricorrente eccepisce in questa sede.

Roma capitale ha resistito con controricorso.

Il primo motivo èinfondato.

La censura è infondata quanto al vizio di motivazione apparente, risultando la sentenza impugnata dotata di un apparato motivazionale che risponde al c.d. minimo costituzionale in relazione ai punti oggetto della controversia - cfr. Cass.

S.U. , n.8053/2014-.

Il motivo èper il resto infondato.

La Corte di appello ha escluso che dalla mera proposizione di opposizione avverso i verbali propedeutici agli avvisi di accertamento potesse inferirsi l’annullamento degli stessi, occorrendo semmai che la parte che aveva agito per vedere accertare la non debenza delle somme indicate negli avvisi, dimostrasse l’avvenuto annullamento del titolo sotteso alla pretesa dell’amministrazione comunale.

Tanto la Corte di appello ha ritenuto sul presupposto, condivisibile, che la prova dell’eccezione relativa all'annullamento del verbale, una volta che era stato proprio l’attore in primo grado ad agire per ottenere la declaratoria di non debenza delle somme ed a sostenere l’illegittimità degli avvisi di accertamento, allegando l’annullamento degli avvisi per la mancata emissione del provvedimento di conferma da parte del comune, ai sensi della l.n.689/1991 , incombesse proprio sulla società attrice.

Ora, andando al fondo della questione agitata dalla ricorrente, che intenderebbe far discendere l’annullamento degli atti emessi dal Comune di Roma dal silenzio serbato dal Comune sulla sua opposizione amministrativa al Sindaco ex art.18 l. n. 689/1981, c.1 e ss., la stessa è destituita di fondamento.

Ed invero, il meccanismo previsto dalla norma appena ricordata non prevede affatto un «silenzio-annullamento», come vorrebbe il ricorrente, e neppure un termine successivo a carico del soggetto che ha inoltrato la contestazione o notificazione della violazione contestata dall’interessato entro trenta giorni.

Sulla scorta di tali considerazioni la ricorrente erra nel ritenere che nel caso di specie si sia verificato l’annullamento tacito della richiesta del comune.

Il secondo motivoè in parte inammissibile ed in parte infondato.

La censura è infondata laddove prospetta un error iuris da parte della Corte di appello, laddove questa avrebbe richiamato l’art. 63 d.lgs. n.446/1997 a sostegno della legittimità dell’art. 27 del regolamento comunale, riportato per esteso nella sentenza impugnata.

Ed invero, del tutto legittimamente il giudice di appello ha ritenuto che la potestà regolamentare esercitata dal comune di Roma con l’art.27 traesse fondamento dall’art. 63 , u lt .cit.

Ed infatti, proprio l’art.63, c.2 , lett. g) e g - bis ) d.lgs. n.446/ 1997 per l’appunto giustifica la previsione contenuta nell’art. 27 del reg . comunale, consentendo ai comuni di disciplinare con apposito regolamento l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, con lo stesso assoggettando tale occupazione, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa secondo talune specifiche previsioni fra le quali, per l’appunto le ricordate lett.g) e g-bis), a tenore delle quali era possibile la “applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale”.

Tanto esclude la fondatezza della censura.

Del tutto generica e dunque inammissibile , per altro verso, risulta la censura con riguardo all’esistenza di giudicati esterni dedotti nel corso del giudizio che avrebbero acclarato l’illegittimità dell’art. 27 sotto il profilo della contrarietà a leggi di rango superiore, se solosi consideri che già il Tribunale aveva ritenuto illegittimo l’art. 27 del regolamento - quan to alla maggiorazione applicata - disapplicando in parte qua il regolamento ( cfr. pag.4 1^ cpv ricorso per cassazione e pag.2, 4^ rigo sent . impugnata) .

Ragion per cui la censura che assume l’esistenza di un giudicato esterno si sarebbe dovuta fare carico di allegare e documentare che tali giudicati avevano riguardato integralmente l’art. 27 già disapplicato dal Tribunale, non genericamente deducendo l’illegittimità della disciplina secondaria già disapplicata in parte dal giudice di primo grado.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato.

Per un verso, la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto ad un punto della pronunzia che, nel decidere il secondo motivo di appello principale ed i motivi di appello incidentale, non avrebbe in alcun modo riproposto, in forma anche solo sunteggiata, il contenuto delle censure esaminate dalla Corte di appello, impedendo dunque a questa Corte di poter verificare se, in relazione alle censure esposte, potesse individuarsi realmente il prospettato di vizio di contraddittorietà.

Per altro verso e solo sulla base di quanto esposto nella sentenza impugnata, non sembra profilarsi alcuna contraddittorietà insanabile, tale da determinare una motivazione apparente -cfr.

Cass.

S.U., n.8053/2014-, fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], eliminato la riduzione del canone ritenuta inapplicabile per gli impianti soggetti alla procedura di riordino, poi precisando la medesima statuizione nella parte dispositiva, riproponendo – e dunque confermando - soltanto nella motivazione la statuizione già fatta propria dal giudice di primo grado -v. pag.2, righi 3 e 4 sent. impugnata- circa l’illegittimità della maggiorazione del canone.

Il quarto motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondato, poiché la Corte di appello ha specificato le ragioni che l’hanno indotta ad escludere la riduzione del 30%, aggiungendo per di più che non era dimostrato l’inserimento degli impianti pubblicitari nelle procedure di riordino.

Motivazione che, rispondendo al c.d. minimo costituzionale - cfr. Cass.

S.U., n.8053/2014- coinvolge apprezzamenti di merito che non possono essere rivisti in sede di legittimità.

Il quinto motivo che, come si è detto, concerne la postulata erroneità della decisione laddove avrebbe, per un verso, ritenuto la novità della domanda relativa alla rideterminazione del canone in ragione dell’effettiva occupazione e, per altro verso, riconosciuto la legittimità della determinazione dell’indennità in quanto il canone viene ivi indicato come dovuto comunque per l’anno di riferimento, è per quanto di ragione fondato quanto alla seconda parte della censura, avendo invero la Corte di appello esaminato nel merito la censura proposta in appello.

E proprio con riferimento al merito del motivo, la sentenza impugnata appare davvero apodittica ed erronea, nella parte in cui si è limitata a giustificare la misura dell’indennità reclamata dal comune di Roma ritenendo che “nell’ipotesi di occupazione abusiva il canone è dovuto comunque per l’anno solare di riferimento”.

Così facendo, la Corte di appello ha fornito una risposta non intelligibile al quesito posto dalla società MG, volto a mettere in discussione non solo il parametro sul quale determinare il canone, ma primariamente l’importo dell’indennità di abusiva occupazione commisurata ad anno e non in ragione del periodo nel quale la stessa era stata accertata, senza minimamente considerare il contenuto dell’art. 27 del Regolamento comunale richiamato, nella parte in cui individua, per la stessa determinazione del canone di concessione, il riferimento alla durata della concessione, in piena sintonia, peraltro, con l’art. 63 ult.cit.

Ora, il solo riferimento alla disciplina applicabile -art. 27 reg. comunale- non consente di far comprendere se la Corte di appello abbia ritenuto che tale disciplina prevedeva che la quantificazione dell’indennità di abusiva occupazione fosse dovuta, in relazione al rinvio al detto art. 27, per un intero anno - a prescindere dalla durata dell’occupazione accertata - e se, dunque, il detto art. 27 facesseo meno riferimento, quanto alla determinazione del canone di concessione, alla durata dell’occupazione, così trascurando il contenuto precettivo sia dell’art. 63, c.2, lett. g) d.lgs.n.446/1997, che del c.3 della medesima disposizione.

Tale ultimo articolo, infatti, prevede non soltanto l’applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile - mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale - , ma precisa altresì, al comma 3 - riprodotto nello stesso art. 27 del Regolamento comunale -, che “il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione”.

Inciso che conferma direttamente che il mero rinvio, per la quantificazione dell’indennità, al canone di concessione non elide affatto la necessità di rapportare tale canone alla prova dell’illecito e, dunque, alla durata effettiva dell’occupazione.

La decisione impugnata risulta in definitiva errata avendo omesso di considerare, per l’un verso ed in termini generali, che la lite verteva sulla pretesa di ristoro connessa ad un fatto illecito idoneo a produrre effetti unicamente da quando è stato commesso e provato e, per altro verso, avendo trascurato il completo quadro normativo - primario e secondario - di riferimento.

Se ciò invece avesse fatto, il giudice di appello non avrebbe potuto tralasciare di considerare che era pur sempre necessario acclarare il carattere “stabile” o precario della installazione e soprattutto la durata della stessa, per di più risultando che l’entità del canone era destinata a ripercuotersi anche sulla sanzione di cui alla lett. g-bis) dell’art. 63, commisurata alla somma di cui alla precedente lett. g).

In questi termini il motivo va accolto.

Il sesto motivo è inammissibile perché deduce un errore percettivo da parte del giudice di appello in ordine all’esistenza di elementi documentali dai quali risulterebbe che l’esenzione spettava per tutti gli avvisi di accertamento impugnati e, come tale, non è possibile far valere in sede di legittimità tale vizio, riguardando propriamente un’ipotesi di revocazione.

Il settimo motivo di ricorso è inammissibile, fondandosi su di un’eccezione di giudicato (quello nascente dalle sentenze n.5853/13 e n. 4738/2016 della Corte di appello) proposta per stessa ammissione della ricorrente innanzi a questa Corte, ancorché formatosi prima dell’inizio del giudizio di cassazione.

Giudicato che non risulta dedotto nel giudizio di merito e che, dunque, non può essere fatto valere in questa sede -cfr.

Cass., n.21170/2016; Cass. n.1534/2018; Cass.n.16847/2018-.

In conclusione, in accoglimento del quinto motivo, inammissibili ed infondati gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarando infondati ed inammissibili gli altri.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14752/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 186, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2339/2017 depositata il 10/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava innanzi al Tribunale di Roma numerosi di avvisi di accertamento relativi all’asserita occupazione di suolo pubblico per l’anno 2004 emessi dal comune di Roma,eccependone sotto diversi profili l’illegittimità e chiedendo accertarsi la non debenza di quanto ivi preteso. Il giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo comunque non dovute la maggiorazione del corrispondente canone concessorio e le sanzioni ed applicando la decurtazione del 30% della tariffa base per gli impianti riordinati. La Corte di appello di Roma, decidendo l’appello principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2339/2017, pubblicata il 10 aprile 2017, rigettava l’appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata accoglieva l’impugnazione incidentale, dichiarando non applicabile la riduzione del 30% riconosciuta dal Tribunale. Per quel che qui rileva, la Corte di appello di Roma riteneva che la mera proposizione del ricorso contro i verbali di accertamento non ne elideva l’efficacia e la validità finché questi non fossero stati annullati, incombendo sulla società MG l’onere di provare l’intervenuto annullamento. Riteneva, inoltre, che sulla base dell’art. 27 del reg. AA.PP., erroneamente disapplicato dal Tribunale, in quanto conforme all’art. 63 d.lgs. n.446/1997 , non era dovuta esclusivamente la maggiorazione del canone del 20%, in quanto non prevista dall’art. 63 d.lgs.n.446/1997, non essendo tuttavia nemmeno applicabile la decurtazione del 30% per gli impianti soggetti alla procedura di riordino. La Corte riteneva corretta la determinazione delle somme per i canoni relativi all’anno 2004 e non per periodi infrancali, risultando l’eccezione proposta per la prima volta in appello ed il canone dovuto, nell’ipotesi di occupazione abusiva, “comunque per l’anno solare di riferimento”. La Corte di appello riteneva poi inammissibile per genericità il quinto motivo di appello concernente l’esenzione dal pagamento del canone per gli impianti occupanti un’area inferiore a mq. 0 , 50 , non avendo indicato a quale degli avvisi si riferisse la censura. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7 dicembre 2022. Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di difetto o contraddittorietà motivazion al e , nonc hé la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 132 c.p.c. e 2697 c.c. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare che, in esito alla dimostrazione offerta dalla stessa circa l’impugnazione dei verbali di accertamento,sul presupposto che gli impianti erano riordinati e regolari, sarebbe stato onere del comune dimostrare che i ricorsi non erano stati accolti ed erano stati emessi i provvedimenti di conferma dei detti verbali, tenuto conto della mancata contestazione in ordine alle deduzioni di accoglimento dei ricorsi. La Corte di appello, in definitiva, non avrebbe fatto corretta applicazione del principio in tema di onere della prova, visto che -a fronte dell’impugnazione dei verbali ed in ragione della mancata contestazione sull’accoglimento dei ricorsi - gli avvisi avrebbero dovuto considerarsi inefficaci. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 62 d.lgs. n.446/1997 e dell’art. 132 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere legittimo l’art. 27 del regolamento AA.PP. , non trovando applicazione l’art. 63 d.lgs. n.446/1997 ed invece rilevando l’art. 62 , c.4 dello stesso decreto legislativo . Ed invero, l’art. 27 ult.cit. violerebbe la riserva di legge, come già accertato da diversi giudicati richiamati nell’ atto di citazione , resi dal Tribunale e della Corte di appello i quali avrebbero accertato l’illegittimità del detto art. 27, in ogni caso non potendosi ritenere legittima la maggiorazione del 20%. Con il terzo motivo si deduce il vizio di di fetto di motivazione e l’ulteriore violazione dell’art.62 d.lgs. n.447/1996 nonché la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo. La Corte di appello, nel ritenere in motivazione come non dovuta la maggiorazione del canone del 20% e nell’affermare in dispositivo che non era applicabile la riduzionedel 30% operata d a l T ribunale , avrebbe implicitamente affermato la legittimità dell’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa ingiunta con gli avvisi e ammontante al 200% della tariffa del canone, che invece il Tribunale aveva ritenuto illegittima. Per tali ragioni la sentenza sarebbe affetta dal vizio di nullità. Con il quarto motivo si prospetta il difetto di motivazione e la violazione delle disposizioni di cui alla D.C.C. 2654/95 e 86/99, avendo la Corte di appello illegittimamente eliminato la riduzione del canone del 30% per gli impianti inseriti nel piano di riordino, senza fornire alcuna motivazione in merito ed a vendo , peraltro , omesso di considerare che detto inserimento era già stato ritenuto dal Tribunale con statuizione divenuta irrevocabile, risultando dai verbali di accertamento che i cartelli erano inseriti nella procedura di riordino. Con il quinto motivo la ricorrente la menta la omessa pronunzia e violazione del d.lgs. n.446/1997, per avere la Corte di appello ritenutola novità della domanda di quantificazione del canone sulla base del periodo di occupazione e non su base annua, avendo la società anzidetta dedotto tale circostanza sia in primo che in secondo grado. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 18 della D.C.C. n.339/98. La Corte, nel ritenere inammissibile per genericità l’eccezione relativa alla mancata applicazione dell’esenzione sulla superficie, avrebbe omesso di considerare che fin dall’atto di citazione era stato dedotto che per tutti gli impianticon proiezione al suolo inferiore a metri 0,50 era applicabile la relativa esenzione, per effetto dell’applicabilità dell’art. 18 della delibera com unale n.339/98. Con il settimo motivo si deduce la violazione giudicato esterno formatosi su quanto stabilito dalle sentenz e della Corte di appello n.5853/13 e n.4738/16,passate in giudicato ed allegate agli atti , in ordine all’illegittimità del calcolo su base annuale e sul maturarsi della prescrizione che la ricorrente eccepisce in questa sede. Roma capitale ha resistito con controricorso. Il primo motivo èinfondato. La censura è infondata quanto al vizio di motivazione apparente, risultando la sentenza impugnata dotata di un apparato motivazionale che risponde al c.d. minimo costituzionale in relazione ai punti oggetto della controversia - cfr. Cass. S.U. , n.8053/2014-. Il motivo èper il resto infondato. La Corte di appello ha escluso che dalla mera proposizione di opposizione avverso i verbali propedeutici agli avvisi di accertamento potesse inferirsi l’annullamento degli stessi, occorrendo semmai che la parte che aveva agito per vedere accertare la non debenza delle somme indicate negli avvisi, dimostrasse l’avvenuto annullamento del titolo sotteso alla pretesa dell’amministrazione comunale. Tanto la Corte di appello ha ritenuto sul presupposto, condivisibile, che la prova dell’eccezione relativa all'annullamento del verbale, una volta che era stato proprio l’attore in primo grado ad agire per ottenere la declaratoria di non debenza delle somme ed a sostenere l’illegittimità degli avvisi di accertamento, allegando l’annullamento degli avvisi per la mancata emissione del provvedimento di conferma da parte del comune, ai sensi della l.n.689/1991 , incombesse proprio sulla società attrice. Ora, andando al fondo della questione agitata dalla ricorrente, che intenderebbe far discendere l’annullamento degli atti emessi dal Comune di Roma dal silenzio serbato dal Comune sulla sua opposizione amministrativa al Sindaco ex art.18 l. n. 689/1981, c.1 e ss., la stessa è destituita di fondamento. Ed invero, il meccanismo previsto dalla norma appena ricordata non prevede affatto un «silenzio-annullamento», come vorrebbe il ricorrente, e neppure un termine successivo a carico del soggetto che ha inoltrato la contestazione o notificazione della violazione contestata dall’interessato entro trenta giorni. Sulla scorta di tali considerazioni la ricorrente erra nel ritenere che nel caso di specie si sia verificato l’annullamento tacito della richiesta del comune. Il secondo motivoè in parte inammissibile ed in parte infondato. La censura è infondata laddove prospetta un error iuris da parte della Corte di appello, laddove questa avrebbe richiamato l’art. 63 d.lgs. n.446/1997 a sostegno della legittimità dell’art. 27 del regolamento comunale, riportato per esteso nella sentenza impugnata. Ed invero, del tutto legittimamente il giudice di appello ha ritenuto che la potestà regolamentare esercitata dal comune di Roma con l’art.27 traesse fondamento dall’art. 63 , u lt .cit. Ed infatti, proprio l’art.63, c.2 , lett. g) e g - bis ) d.lgs. n.446/ 1997 per l’appunto giustifica la previsione contenuta nell’art. 27 del reg . comunale, consentendo ai comuni di disciplinare con apposito regolamento l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, con lo stesso assoggettando tale occupazione, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa secondo talune specifiche previsioni fra le quali, per l’appunto le ricordate lett.g) e g-bis), a tenore delle quali era possibile la “applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale”. Tanto esclude la fondatezza della censura. Del tutto generica e dunque inammissibile , per altro verso, risulta la censura con riguardo all’esistenza di giudicati esterni dedotti nel corso del giudizio che avrebbero acclarato l’illegittimità dell’art. 27 sotto il profilo della contrarietà a leggi di rango superiore, se solosi consideri che già il Tribunale aveva ritenuto illegittimo l’art. 27 del regolamento - quan to alla maggiorazione applicata - disapplicando in parte qua il regolamento ( cfr. pag.4 1^ cpv ricorso per cassazione e pag.2, 4^ rigo sent . impugnata) . Ragion per cui la censura che assume l’esistenza di un giudicato esterno si sarebbe dovuta fare carico di allegare e documentare che tali giudicati avevano riguardato integralmente l’art. 27 già disapplicato dal Tribunale, non genericamente deducendo l’illegittimità della disciplina secondaria già disapplicata in parte dal giudice di primo grado. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato. Per un verso, la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione rispetto ad un punto della pronunzia che, nel decidere il secondo motivo di appello principale ed i motivi di appello incidentale, non avrebbe in alcun modo riproposto, in forma anche solo sunteggiata, il contenuto delle censure esaminate dalla Corte di appello, impedendo dunque a questa Corte di poter verificare se, in relazione alle censure esposte, potesse individuarsi realmente il prospettato di vizio di contraddittorietà. Per altro verso e solo sulla base di quanto esposto nella sentenza impugnata, non sembra profilarsi alcuna contraddittorietà insanabile, tale da determinare una motivazione apparente -cfr. Cass. S.U., n.8053/2014-, fra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, avendo la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA], eliminato la riduzione del canone ritenuta inapplicabile per gli impianti soggetti alla procedura di riordino, poi precisando la medesima statuizione nella parte dispositiva, riproponendo – e dunque confermando - soltanto nella motivazione la statuizione già fatta propria dal giudice di primo grado -v. pag.2, righi 3 e 4 sent. impugnata- circa l’illegittimità della maggiorazione del canone. Il quarto motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondato, poiché la Corte di appello ha specificato le ragioni che l’hanno indotta ad escludere la riduzione del 30%, aggiungendo per di più che non era dimostrato l’inserimento degli impianti pubblicitari nelle procedure di riordino. Motivazione che, rispondendo al c.d. minimo costituzionale - cfr. Cass. S.U., n.8053/2014- coinvolge apprezzamenti di merito che non possono essere rivisti in sede di legittimità. Il quinto motivo che, come si è detto, concerne la postulata erroneità della decisione laddove avrebbe, per un verso, ritenuto la novità della domanda relativa alla rideterminazione del canone in ragione dell’effettiva occupazione e, per altro verso, riconosciuto la legittimità della determinazione dell’indennità in quanto il canone viene ivi indicato come dovuto comunque per l’anno di riferimento, è per quanto di ragione fondato quanto alla seconda parte della censura, avendo invero la Corte di appello esaminato nel merito la censura proposta in appello. E proprio con riferimento al merito del motivo, la sentenza impugnata appare davvero apodittica ed erronea, nella parte in cui si è limitata a giustificare la misura dell’indennità reclamata dal comune di Roma ritenendo che “nell’ipotesi di occupazione abusiva il canone è dovuto comunque per l’anno solare di riferimento”. Così facendo, la Corte di appello ha fornito una risposta non intelligibile al quesito posto dalla società MG, volto a mettere in discussione non solo il parametro sul quale determinare il canone, ma primariamente l’importo dell’indennità di abusiva occupazione commisurata ad anno e non in ragione del periodo nel quale la stessa era stata accertata, senza minimamente considerare il contenuto dell’art. 27 del Regolamento comunale richiamato, nella parte in cui individua, per la stessa determinazione del canone di concessione, il riferimento alla durata della concessione, in piena sintonia, peraltro, con l’art. 63 ult.cit. Ora, il solo riferimento alla disciplina applicabile -art. 27 reg. comunale- non consente di far comprendere se la Corte di appello abbia ritenuto che tale disciplina prevedeva che la quantificazione dell’indennità di abusiva occupazione fosse dovuta, in relazione al rinvio al detto art. 27, per un intero anno - a prescindere dalla durata dell’occupazione accertata - e se, dunque, il detto art. 27 facesseo meno riferimento, quanto alla determinazione del canone di concessione, alla durata dell’occupazione, così trascurando il contenuto precettivo sia dell’art. 63, c.2, lett. g) d.lgs.n.446/1997, che del c.3 della medesima disposizione. Tale ultimo articolo, infatti, prevede non soltanto l’applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile - mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale - , ma precisa altresì, al comma 3 - riprodotto nello stesso art. 27 del Regolamento comunale -, che “il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione”. Inciso che conferma direttamente che il mero rinvio, per la quantificazione dell’indennità, al canone di concessione non elide affatto la necessità di rapportare tale canone alla prova dell’illecito e, dunque, alla durata effettiva dell’occupazione. La decisione impugnata risulta in definitiva errata avendo omesso di considerare, per l’un verso ed in termini generali, che la lite verteva sulla pretesa di ristoro connessa ad un fatto illecito idoneo a produrre effetti unicamente da quando è stato commesso e provato e, per altro verso, avendo trascurato il completo quadro normativo - primario e secondario - di riferimento. Se ciò invece avesse fatto, il giudice di appello non avrebbe potuto tralasciare di considerare che era pur sempre necessario acclarare il carattere “stabile” o precario della installazione e soprattutto la durata della stessa, per di più risultando che l’entità del canone era destinata a ripercuotersi anche sulla sanzione di cui alla lett. g-bis) dell’art. 63, commisurata alla somma di cui alla precedente lett. g). In questi termini il motivo va accolto. Il sesto motivo è inammissibile perché deduce un errore percettivo da parte del giudice di appello in ordine all’esistenza di elementi documentali dai quali risulterebbe che l’esenzione spettava per tutti gli avvisi di accertamento impugnati e, come tale, non è possibile far valere in sede di legittimità tale vizio, riguardando propriamente un’ipotesi di revocazione. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile, fondandosi su di un’eccezione di giudicato (quello nascente dalle sentenze n.5853/13 e n. 4738/2016 della Corte di appello) proposta per stessa ammissione della ricorrente innanzi a questa Corte, ancorché formatosi prima dell’inizio del giudizio di cassazione. Giudicato che non risulta dedotto nel giudizio di merito e che, dunque, non può essere fatto valere in questa sede -cfr. Cass., n.21170/2016; Cass. n.1534/2018; Cass.n.16847/2018-. In conclusione, in accoglimento del quinto motivo, inammissibili ed infondati gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiarando infondati ed inammissibili gli altri. C
Sentenza Cassazione n. 37383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris