CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona n.1211/2022 depositata il 07/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento notificato in data 23.12.2013 l’Agenziadelle Entrate ha rettificato il reddito dichiarato, per il periodo d’imposta2008, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’Ufficio ha disconosciuto i costi per leNumero registro generale 10945/2023Numero sezionale 4701/2026Numero di raccolta generale 21643/2026Data pubblicazione 24/06/2026spese sostenute dalla contribuente per la sponsorizzazione, con il marchio“Romagnoli arredi”, dell’associazione sportiva dilettantistica “Pieve diCagna”, avendo ritenuto che tali costi non vadano classificati come spese dipubblicità ma, bensì, come spese di rappresentanza ex art. 108 comma 2T.U.I.R., come tali deducibili solo parzialmente.2. La CTP di Pesaro, con sentenza 93/1/2016, ha parzialmente accolto ilricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo, ritenendoerrata la riqualificazione delle spese di pubblicità in spese di rappresentanzama confermando, per contro, la parziale indeducibilità dei costi disponsorizzazione.3. Avverso la sentenza ha interposto appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..La CGT2 delle Marche, con sentenza n. 1211/5/2022, ha confermato lasentenza di primo grado, evidenziando, per quanto di interesse, che laricorrente non ha fornito la prova dell’effettività delle prestazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha, infine, ritenuto non dirimente l’intervenuto proscioglimento,in sede penale, del legale rappresentante della società dal reato di cui all’art.2 del d. lgs. n. 74/2000.4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione lacontribuente, con ricorso affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.6. In data 18.5.2026 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente la lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., l’omessa valutazione, da parte della CGT2,al pari della CTP, della copiosa documentazione prodotta da essacontribuente allo scopo di dimostrare l’effettività delle prestazioni,lamentando che la Corte territoriale si è limitata a richiamare per relationemla sentenza di primo grado, affermando, con stringata motivazione, cheNumero registro generale 10945/2023Numero sezionale 4701/2026Numero di raccolta generale 21643/2026Data pubblicazione 24/06/2026“dalla lettura delle motivazioni esposte dalla CTP emergono i motivioggettivi che fanno dubitare della effettività della prestazione e l’utilizzo difatture oggettivamente inesistenti per ridurre i ricavi (corrispettivo elevatoin relazione ai modesti servizi di pubblicità ottenuti; antieconomicità dellaprestazione con costi doppi rispetto all’utile conseguito; sproporzione nelleerogazioni per analoghe prestazioni a favore di altre ASD)”.2. Il motivo è infondato.Il giudice di appello ha proceduto alla valutazione dei documenti versatiin atti operando una valutazione complessiva che è, a ben vedere, l’esito diun giudizio di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità. La societàricorrente si è limitata a lamentare, genericamente, la mancatavalorizzazione, da parte della CGT2, dei documenti prodotti sia in sede dicontraddittorio con l’Ufficio, sia nel corso del giudizio, senza specificare,tuttavia, quali siano quelli che ritiene effettivamente rilevanti. In tal modola contribuente finisce per sollecitare un non consentito riesame del meritocomplessivo della controversia.3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., che la CGT2 ha acriticamente mutuato,obliterando la censura di extrapetizione sollevata con l’atto di appello,quanto statuito dalla CTP circa la non inerenza dei costi in questioneall’attività di impresa; si tratta, ha aggiunto, di una valutazione mai operatadall’AE (che, anzi ha riconosciuto l’inerenza, limitandosi a ritenere lasovrafatturazione).4. Il motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.Questa Corte ha in passato affermato che, ai fini della determinazionedel reddito d’impresa, costituiscono spese di sponsorizzazione quellecorrelate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immaginedell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spesepubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione diNumero registro generale 10945/2023Numero sezionale 4701/2026Numero di raccolta generale 21643/2026Data pubblicazione 24/06/2026iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, ocomunque dell'attività svolta, con la conseguenza che solo le prime, inquanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e neilimiti previsti dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, rationetemporis vigente - poi art. 108, comma 2, TUIR - (cfr. Cass., 10 ottobre2018, n. 25021; 24 gennaio 2019, n. 1922).La giurisprudenza, tuttavia, in particolare in tema di costi disponsorizzazione sopportati da associazioni sportive dilettantistiche, haaffermato che, per le detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cuiall'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una"presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non dirappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia unacompagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo dispesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodottidello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto inessere una specifica attività promozionale (ex multis, Cass., 7 giugno 2017,n. 14232; 14 febbraio 2023, n. 4612; 23 febbraio 2026, n. 4030).Con richiamo in generale alle attività di impresa, si è peraltro ancheaffermato che i costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione delmarchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, sono deducibilidal reddito di impresa ove risultino inerenti all'attività della stessa, ossiavolti al suo potenziale incremento (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24046, in unafattispecie in cui la S.C. ha ritenuto deducibili le spese di sponsorizzazioneeffettuate da una società in occasione di gare automobilistiche all'estero,potendo il prodotto essere acquistato anche da persone residenti fuori dalterritorio nazionale).In realtà con il termine sponsorizzazione non possono intendersiesclusivamente le spese correlate all’accrescimento del prestigio edell'immagine dell'impresa, qualificandosi per sponsorizzazioni soprattuttoquelle spese volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, oNumero registro generale 10945/2023Numero sezionale 4701/2026Numero di raccolta generale 21643/2026Data pubblicazione 24/06/2026comunque dell'attività svolta. Comunemente, chi sponsorizza una squadrao comunque una società sportiva, lo fa nell’intento di pubblicizzare il propriomarchio perché possa essere meglio conosciuto, creando i presupposti perpenetrare sul mercato, con ricadute, immediate o mediate, sui ricavi.Rispetto a questa finalità al più deve porsi un problema di inerenza.In questa prospettiva si è avvertito come, in rapporto alle imposte suiredditi e sul valore aggiunto, l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispettoall'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale eindiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramentequantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento dellastessa (Cass. 7 aprile 2022, n. 11324); oppure che i costi disponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerentiall'attività stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,esclusa ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio o potenzialeincremento per l'attività medesima (26 ottobre 2021, n. 34024).E ancora, rovesciando i rapporti, si è affermato che ai fini del vagliod'inerenza dei costi sostenuti nell'esercizio di attività d'impresa, la cuideducibilità va ricondotta alla correlazione tra costi ed attività in concretoesercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo e nonquantitativo, le eccessive spese sostenute nello stato iniziale, o comunquenel tempo necessario allo sviluppo del progetto economico, consistentenella promozione di un gruppo sportivo per la partecipazione a competizioninazionali o internazionali ad elevato valore agonistico, in discipline moltoseguite, e finalizzato ad attrarre sponsorizzazioni per la reputazioneconseguita, non costituiscono in sé un segnale di incongruità oantieconomicità della spesa, da cui evincere indizi di incongruenza con ilprogetto stesso, e ciò anche quando questo fallisca, salvo chel'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicitàed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attivitàd'impresa (Cass., 11 agosto 2025, n. 23095, relativa ad una fattispecie nellaNumero registro generale 10945/2023Numero sezionale 4701/2026Numero di raccolta generale 21643/2026Data pubblicazione 24/06/2026quale la decisione dei giudici di merito, senza verificare l'esistenza o menodi un rapporto di coerenza tra costi ed attività economica, non avevanoconsiderato i potenziali benefici che l'iniziativa imprenditoriale della societàricorrente, tesa ad armare una barca in grado di competere nel mondodell'agonismo velistico, avrebbe potuto avere quale ritorno di "reputazione",al fine di attrarre clientela per la conclusione di contratti disponsorizzazione).In realtà tra costi di pubblicità, in cui rientrano anche le sponsorizzazioni,e i costi di rappresentanza, vi è una diversità ontologica, con conseguentedifferenza materiale delle ragioni a supporto della pretesa fiscale.Ebbene, nel caso di specie, i costi di sponsorizzazione sostenuti dallasocietà ricorrente erano obiettivamente finalizzati a pubblicizzare i propriprodotti. Dal suo canto l’ufficio ha contestato l’eccessiva onerosità dei costiin questione, ponendo di fatto in discussione l’adeguatezza dei medesimirispetto al ritorno in termini commerciali e, in tale ottica, ha deciso diriqualificare i suddetti costi in spese di rappresentanza, così riconoscendolinei limiti di cui all’art. 108, comma 2, TUIR. Senonché, come si legge nellasentenza impugnata, è la stessa Agenzia che si è limitata, in giudizio, aporre la questione della adeguatezza/inerenza delle spesecomplessivamente sostenute dalla società a titolo di sponsorizzazione. Esulainvece del tutto, per quanto chiarito, dalla effettiva natura dei costisostenuti, che vanno di certo esclusi da quelli di rappresentanza.Si impone, quindi, un rinvio alla CGT2 affinché riesamini il merito5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., l’aver negato valore, da parte della CGT2,alla sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, emessain data 14.06.2016-13.07.2016 dall’ufficio GUP del Tribunale di Urbino, inrelazione al reato di cui all’art 2 del d.lgs. n. 74/2000, che era statoNumero registro generale 10945/2023Numero sezionale 4701/2026Numero di raccolta generale 21643/2026Data pubblicazione 24/06/2026contestato, in virtù dell’accertamento per cui è causa, al legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].6. Il motivo è infondato.Invero, a parte che non vi è prova della irrevocabilità della sentenza, soloin questa ipotesi potendosi richiamare la disciplina prevista dall’art. 21 bisdella l. 10 marzo 2000, n. 74, trattasi in ogni caso di sentenza di non luogoa procedere emessa dal GUP del Tribunale, e non invece di sentenzaassolutoria emessa all’esito del dibattimento pieno.7. In considerazione di tali rilievi, il ricorso va accolto limitatamente alsecondo motivo, nei termini sopra indicati, con rigetto degli altri due motivi.La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte Giustiziatributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversacomposizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine allaliquidazione delle spese del presente grado. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in parte motiva,rigettato il primo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il Presidente