CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curati da Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Salerno il 9 aprile 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Salerno il 17 aprile 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto tutti gli imputati responsabili del reato di furto consumato pluriaggravato ed i primi due anche di quello di minaccia aggravata dal metodo mafioso, fatti tutti commessi tra il 14 e il 21 aprile 2018, condannando ciascuno alla pena di giustizia, invece, esclusa l'aggravante quanto ad [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti dei due, mentre ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Amato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.), in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività della pena. 3. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) è affidata a tre motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 192 cod. proc. pen. e 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; inoltre, mancherebbero le prove della responsabilità degli imputati e la sentenza risulterebbe illogica e contraddittoria, essendo, in realtà, gli imputati estranei ai fatti. 3.2. Con il secondo motivo, che riguarda solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui sarebbero sussistenti - si ritiene - i presupposti. 3.3. Nell'interesse di entrambi gli imputati, infine, ci si duole della eccessiva severità della pena. 4. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione si limita a contestare, peraltro in termini assai vaghi, l'an della responsabilità penale (trascurando peraltro che «Poiché la mancata osservanza di una norma processualé in tanto ha rilevanza in quanto sia 'stabilita a pena di' nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata»: così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02), senza confrontarsi specificamente e puntualmente con le motivazioni delle sentenze di merito. Inoltre, il complessivo trattamento punitivo *dei tre imputati risulta sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, alla quale i ricorrenti contrappongono mere ed assai generiche affermazioni avversative. 5. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di éuro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA],i .gliere estensore Il Presidente / Da ek_CeQci_____ [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella