CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Roma, in funzone di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati in materia di stupefacenti giudicati con due sentenze di condanna. 2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 27 gennaio 2021, rigettava l'istanza. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'istante, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce carenza, genericità e illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. L'affermazione dell'ordinanza, in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in concorso con altri nel commettere taluno dei reati cui l'istanza è riferita, sarebbe errata, perché il reo agì da solo nella commissione di tutti i reati. Inoltre, l'ordinanza ha valorizzato esclusivamente la riconducibilità dei reati commessi a un generale orientamento di vita del reo, e non si è confrontata con il dato cronologico che, unito alla omogeneità delle condotte, costituisce uno specifico indicatore positivo di un momento deliberativo unico e comune a tutti i reati in materia di stupefacenti commessi nello stesso arco temporale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.2. L'ordinanza, infatti, dopo alcuni riferimenti generici a principi regolanti la materia, riconosce che l'istanza è riferita a due condanne per reati della stessa specie, in materia di sostanze stupefacenti - benché di tipo diverso - e indica la distanza di qualche mese fra i reati, ma, contraddittoriamente, nega che vi siano «elementi concreti per ritenere che i reati siano stati frutto di un unico e previo programma predefinito e non invece espressione di una spiccata propensione alla commissione di tale tipo di delitti». Peraltro, l'indicazione di una propensione di tal genere, a carico del condannato, è espressa in modo generico, in mancanza di alcun riferimento a ulteriori precedenti o carichi pendenti specifici. Inoltre, l'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale in un caso il reo avrebbe agito con un complice, in modo diverso che nell'altro caso, è errata, perché dalle sentenze di condanna, presenti in atti, non emerge alcuna contestazione di reati in concorso con altri. Infine, con riferimento al rilievo negativo attribuito dal giudice dell'esecuzione alla diversità delle sostanze oggetto dei vari reati, deve notarsi che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto confrontarsi anche con il dato oggettivo costituito dal fatto che, con una delle due sentenze di condanna alle quali l'istanza è riferita, venne riconosciuta la continuazione fra i reati ivi contestati, nonostante riguardassero sostanze diverse, cioè hashish e cocaina. In definitiva, le inesatte e scarne osservazioni esposte nell'ordinanza impugnata non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più precise e di una descrizione esplicita delle modalità dei reati valutati. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su punti essenziali della decisione. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Co