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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 34430/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25437/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO dell ’ AQUILA n. 901/2020depositata il 25/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. Il signor D ’ Ortona convenne dinanzi al Tribunale di Chieti il geometra [OSCURATO:PERSONA] per vederne accertata la responsabilità per inadempimento della sua obbligazione professionale nella realizzazione dei progetti relativi al fabbricato di proprietà dell’attore, nonché del compito di direttore dei lavori per la realizzazione dello stesso fabbricato, per la presenza di vizi, carenze e difetti contenuti negli elaborati tecnici formati, nonché ravvisabili nella gestione del controllo dell’esecuzione dei lavori.

2. L ’ attore dedusse che l ’ immobile era divenuto di sua proprietà a seguito di atto di donazione e vendita da parte di sua madre in data 12/7/2010, precisò che le opere relative all’edificazione del fabbricato furono avviate, limitatamente al primo piano, a partire dal 1983, su progetto di altro tecnico, al quale poi subentròil Sablone , che aveva progettato e diretto la sopraelevazione, in base a concessione edilizia n. 128 del 12/9/1992, nonché ulteriori lavori in relazione alla successiva concessione in sanatoria n. 62 del 1996.

3. Sostenne quindi di aver riscontrato , solo dopo essere divenuto proprietario dell’immobile, in occasione della esecuzione di lavori di rifinitura al primo piano, che questo presentava importanti e gravi lesioni, addebitabili ad una scorretta esecuzione dei lavori mai oggetto di segnalazione da parte del direttore dei lavori, che -per la specifica rilevanza della sua funzione - doveva ora risponderne alla proprietà.

Sulla scorta di una CTP ilD’Ortona quantificò l’importo dei lavori necessari per il ripristino in euro 67.604,00 oltre IVA, salvo diversa valutazione da parte del tribunale.

4. Si costituì il convenuto, eccependo la prescrizione dell ’ azione, il difetto di prova e la sua sostanziale ed assoluta estraneità all’esecuzione dell’opera, realizzata in prima persona dallo stesso attore, con l’ausilio di un manovale di sua fiducia, e chiedendo il rigetto della domanda; chiam ò comunque in garanzia la propria assicurazione, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, costituitasi in giudizio, contrastò a sua volta la domanda, aderendo alle difese del convenuto.

5. Il Tribunale di Chieti, istruita la causa mediante CTU, prova testimoniale e per interpello nonché documentazione, rigettò la domanda osservando che: (i) i lavori erano stati realizzati dallo stesso attore; (ii) era risultata sostanzialmente inesistente la direzione dei lavori, per volontà della committenza; (iii) i lavori stessi erano risultati peraltro neppure completati ed erano affetti da vizi evidenti.

6. Il D ’ Ortona interpose appello, lamentando l ’ erroneità della sentenza in relazione ai motividi seguito riportati per quanto rileva in questa sede.

In primo luogo, lamentò il vizio di ultra petizione, avendo il Tribunale erroneamente escluso che il Sablone avesse avuto l’incarico di direttore dei lavori, nonostante che la stessa difesa del Sablone non avesse mai contestato tale qualifica.

Una volta rettificato l’accertamento su questo punto, ne sarebbe dovuto discendere come conseguenza l’accertamento della sicura violazione da parte del Sablone delle obbligazioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei lavori e la responsabilità dello stesso per i gravi danni manifestatisi.

Con un secondo motivo, strettamente collegato al primo, l’appellante sottolineò come il Sablone nei vari atti si fosse qualificato come direttore dei lavori e come tali atti non fossero stati mai disconosciuti, cosicché la motivazione addotta dal giudice era anche per questo verso assolutamente inadeguata ed errata.

Con il quarto motivo lamentò l ’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sia relativamente all’interpello che alle prove testimoniali, che non avrebbero mai potuto portare ad affermare che il Sablone avesse agito quale nudus ministerdel committente.

7. Resisteva il Sablone, così come la compagnia di assicurazione, chiedendo il rigetto dell’appello.

8. Con sentenza n. 901/2020 , depositata in data 25/06/2020, la Corte di Appello dell’Aquila ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellato e della compagnia di assicurazioni.

9. Avverso la predetta sentenza d ’ [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art . 380 - bis 1 c.p.c.

11. Le parti intimate non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione, nella sentenza impugnata, degli artt. 565 c.c., 566 c.c. e 552 c.c., quale motivo di ricorso per Cassazione ai sensi del comma 1 punto 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale escluso che il ricorrente potesse esperire l’azione di inadempimento contrattuale nei confronti del Sablone in quanto quest’ultimo non era parte del contratto stipulato tra il direttore dei lavori e la committente, madre del D’Ortona, successivamente deceduta.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ripropone in questa sede di legittimità tesi già ritenute infondate sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione; Cass. n. 13881 del 2015; Cass., n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009).

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione, nella sentenza impugnata, dell’art. 29 D.P.R. n. 380/2001, quale motivo di ricorso per Cassazione ai sensi del comma 1 punto 3 dell’art. 360 c.p.c.”.

A detta del ricorrente, il Sablone ha omesso qualsiasi attività di controllo e di vigilanza inerenti all’effettiva realizzazione delle opere contenute nei propri elaborati, il che comporta un’evidente culpa in eligendo rispetto all ’ effettiva esecuzione delle opere e alla reale rispondenza delle stesse ai progetti elaborati. 3.1 L a Corte territoriale è pervenuta, sulla base delle risultanze istruttorie, alla conclusione della autonomia e della gestione diretta del cantiere da parte della committenza, che ha affidato in via esclusiva e diretta l’esecuzione dell’opera al figlio, estromettendo di fatto il Direttore dei Lavori. 3.2 Il motivo in esame è pertanto inammissibile, per le stesse ragioni esposte al punto 2.1 che precede.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame nella sentenza impugnata di fatti decisivi ai fini della decisione della causa, oggetto di discussione tra le parti, per l’accoglimento delle ragioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]Ortona, quale motivo di ricorso per Cassazione a norma del comma 1 punto 5 dell’art 360 c.p.c.”.

A detta del ricorrente la ricostruzione della Corte territoriale è viziata dall’omessa considerazione delle evidenze probatorie, che appaiono coerenti nel delineare, nella persona del Sablone, la figura tipica direttore dei lavori ed in quanto tale responsabile delle conseguenze del proprio inadempimento.

5. Il motivo in esame prospetta inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez.

Lav., 12/10/2018, n. 25543), sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche –come nella specie – l ’ omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523). 6.2 Al riguardo le Sezioni Unite hanno statuito che: « La riformulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez.

Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170). 7 I l ricorso è pertanto in ammissibile.

8. Nulla sulle spese, non avendo gli intimat i svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25437/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO dell ’ AQUILA n. 901/2020depositata il 25/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor D ’ Ortona convenne dinanzi al Tribunale di Chieti il geometra [OSCURATO:PERSONA] per vederne accertata la responsabilità per inadempimento della sua obbligazione professionale nella realizzazione dei progetti relativi al fabbricato di proprietà dell’attore, nonché del compito di direttore dei lavori per la realizzazione dello stesso fabbricato, per la presenza di vizi, carenze e difetti contenuti negli elaborati tecnici formati, nonché ravvisabili nella gestione del controllo dell’esecuzione dei lavori. 2. L ’ attore dedusse che l ’ immobile era divenuto di sua proprietà a seguito di atto di donazione e vendita da parte di sua madre in data 12/7/2010, precisò che le opere relative all’edificazione del fabbricato furono avviate, limitatamente al primo piano, a partire dal 1983, su progetto di altro tecnico, al quale poi subentròil Sablone , che aveva progettato e diretto la sopraelevazione, in base a concessione edilizia n. 128 del 12/9/1992, nonché ulteriori lavori in relazione alla successiva concessione in sanatoria n. 62 del 1996. 3. Sostenne quindi di aver riscontrato , solo dopo essere divenuto proprietario dell’immobile, in occasione della esecuzione di lavori di rifinitura al primo piano, che questo presentava importanti e gravi lesioni, addebitabili ad una scorretta esecuzione dei lavori mai oggetto di segnalazione da parte del direttore dei lavori, che -per la specifica rilevanza della sua funzione - doveva ora risponderne alla proprietà. Sulla scorta di una CTP ilD’Ortona quantificò l’importo dei lavori necessari per il ripristino in euro 67.604,00 oltre IVA, salvo diversa valutazione da parte del tribunale. 4. Si costituì il convenuto, eccependo la prescrizione dell ’ azione, il difetto di prova e la sua sostanziale ed assoluta estraneità all’esecuzione dell’opera, realizzata in prima persona dallo stesso attore, con l’ausilio di un manovale di sua fiducia, e chiedendo il rigetto della domanda; chiam ò comunque in garanzia la propria assicurazione, [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, costituitasi in giudizio, contrastò a sua volta la domanda, aderendo alle difese del convenuto. 5. Il Tribunale di Chieti, istruita la causa mediante CTU, prova testimoniale e per interpello nonché documentazione, rigettò la domanda osservando che: (i) i lavori erano stati realizzati dallo stesso attore; (ii) era risultata sostanzialmente inesistente la direzione dei lavori, per volontà della committenza; (iii) i lavori stessi erano risultati peraltro neppure completati ed erano affetti da vizi evidenti. 6. Il D ’ Ortona interpose appello, lamentando l ’ erroneità della sentenza in relazione ai motividi seguito riportati per quanto rileva in questa sede. In primo luogo, lamentò il vizio di ultra petizione, avendo il Tribunale erroneamente escluso che il Sablone avesse avuto l’incarico di direttore dei lavori, nonostante che la stessa difesa del Sablone non avesse mai contestato tale qualifica. Una volta rettificato l’accertamento su questo punto, ne sarebbe dovuto discendere come conseguenza l’accertamento della sicura violazione da parte del Sablone delle obbligazioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei lavori e la responsabilità dello stesso per i gravi danni manifestatisi. Con un secondo motivo, strettamente collegato al primo, l’appellante sottolineò come il Sablone nei vari atti si fosse qualificato come direttore dei lavori e come tali atti non fossero stati mai disconosciuti, cosicché la motivazione addotta dal giudice era anche per questo verso assolutamente inadeguata ed errata. Con il quarto motivo lamentò l ’ erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sia relativamente all’interpello che alle prove testimoniali, che non avrebbero mai potuto portare ad affermare che il Sablone avesse agito quale nudus ministerdel committente. 7. Resisteva il Sablone, così come la compagnia di assicurazione, chiedendo il rigetto dell’appello. 8. Con sentenza n. 901/2020 , depositata in data 25/06/2020, la Corte di Appello dell’Aquila ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellato e della compagnia di assicurazioni. 9. Avverso la predetta sentenza d ’ [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art . 380 - bis 1 c.p.c. 11. Le parti intimate non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione, nella sentenza impugnata, degli artt. 565 c.c., 566 c.c. e 552 c.c., quale motivo di ricorso per Cassazione ai sensi del comma 1 punto 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale escluso che il ricorrente potesse esperire l’azione di inadempimento contrattuale nei confronti del Sablone in quanto quest’ultimo non era parte del contratto stipulato tra il direttore dei lavori e la committente, madre del D’Ortona, successivamente deceduta. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 Il ricorrente ripropone in questa sede di legittimità tesi già ritenute infondate sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, così dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del giudizio non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12568 del 2019, in motivazione; Cass. n. 13881 del 2015; Cass., n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6694 del 2009). 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione, nella sentenza impugnata, dell’art. 29 D.P.R. n. 380/2001, quale motivo di ricorso per Cassazione ai sensi del comma 1 punto 3 dell’art. 360 c.p.c.”. A detta del ricorrente, il Sablone ha omesso qualsiasi attività di controllo e di vigilanza inerenti all’effettiva realizzazione delle opere contenute nei propri elaborati, il che comporta un’evidente culpa in eligendo rispetto all ’ effettiva esecuzione delle opere e alla reale rispondenza delle stesse ai progetti elaborati. 3.1 L a Corte territoriale è pervenuta, sulla base delle risultanze istruttorie, alla conclusione della autonomia e della gestione diretta del cantiere da parte della committenza, che ha affidato in via esclusiva e diretta l’esecuzione dell’opera al figlio, estromettendo di fatto il Direttore dei Lavori. 3.2 Il motivo in esame è pertanto inammissibile, per le stesse ragioni esposte al punto 2.1 che precede. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame nella sentenza impugnata di fatti decisivi ai fini della decisione della causa, oggetto di discussione tra le parti, per l’accoglimento delle ragioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]Ortona, quale motivo di ricorso per Cassazione a norma del comma 1 punto 5 dell’art 360 c.p.c.”. A detta del ricorrente la ricostruzione della Corte territoriale è viziata dall’omessa considerazione delle evidenze probatorie, che appaiono coerenti nel delineare, nella persona del Sablone, la figura tipica direttore dei lavori ed in quanto tale responsabile delle conseguenze del proprio inadempimento. 5. Il motivo in esame prospetta inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez. Lav., 12/10/2018, n. 25543), sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto didiscussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche –come nella specie – l ’ omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523). 6.2 Al riguardo le Sezioni Unite hanno statuito che: « La riformulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. Un. n. 8053 e 9032 del 2014; Cass., Sez. Un. 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., 20/10/2015, n. 21216; principio costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170). 7 I l ricorso è pertanto in ammissibile. 8. Nulla sulle spese, non avendo gli intimat i svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r
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