CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 30366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9494/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa giusta dagli avv.ti LUCAPRATI ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro - tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) dell’[OSCURATO:PERSONA] consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 9494/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2644/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio del 17/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 12/10/2020, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva rigettatola domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna della RegioneVeneto al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell’annullamento, in sede giurisdizionale, della deliberazione della Giunta regionale del [OSCURATO:PERSONA] n. 1115 del 28 aprile 2009 emessa nell’ambito del procedimento amministrativo diretto al rilascio dell’autorizzazionerichiesta dalla società attrice per la gestione di una discaricaper lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva escluso che gli esborsi e gli oneri economici sostenuti dalla societàattrice in previsione dello svolgimento dell’attività di discarica dedotta in giudizio potessero considerarsi alla stregua di danni risarcibili dall’amministrazione regionale, attesa l’impossibilità di riconoscerealcun legittimo e giustificato affidamento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. sulla stabilità della deliberazione annullata, dovendo piuttosto ritenersiche la società attrice avesse sostenuto detti oneri a proprio esclusivorischio e pericolo; inparticolare, la C orte territoriale ha evidenziato come, nel corso delprocedimento amministrativo volto all’adozione del provvedimento Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 9494/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri autorizzativo,la società attrice fosse stata costantemente in grado di rendersi conto delle criticità della deliberazione successivamente annullata, avendo anzi contribuito, attraverso le deduzioni fornite all’amministrazione, a generare i presupposti delle criticità successivamente poste dal giudice amministrativo a fondamento dell’annullamentodella delibera; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazionesulla base di due motivi d’impugnazione; laRegione [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1337, 2043, 2056 e 1227 c.c., nonché del principio di tutela dell’affidamento e dei principi che le regolano la responsabilità da contatto sociale qualificato (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ritenuto che il comportamento dell’amministrazione regionale non avesse violato il principio della tutela del legittimo affidamento, né avrebbe integrato una condotta colposa idonea a giustificare il risarcimento dei danni rivendicato dall’odiernaistante; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1227c.c., nonché dell’art. 13 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 10/99 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso ogni responsabilità della Regione nella produzione del danno denunciato dall’odierna istante, attribuendo esclusivamentea quest’ultima la causazione del pregiudizio subito per averconfidato nella legittimità dell’autorizzazione ottenuta;Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 9494/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili ; osserva il Collegio come la C orte territoriale abbia puntualmente evidenziato le ragioni della ritenuta correttezza della decisione del primogiudice nella parte in cui aveva escluso il ri corso di un possibile legittimo affidamento della società attrice sulla stabilità del provvedimentoautorizzativo dalla stessa originariamente ottenuto ; in particolare, il giudice d’appello ha opportunamente posto in evidenza la circostanza dell’avvenut o annullamento di quel provvedimento autorizzativo per essere state pretermessi due enti localinelle audizioni preliminari all’adozione dell’atto amm i nistrativo , sottolineando come gli stessi elaborati progettuali depositati presso l’amministrazione dalla società odierna ricorrente avessero sostenuto (e, dunque prospettato) l’estraneità al procedimento di quegli stessi enti locali , contribuendo così al rafforzamento dell’erroneo convincimentodell’autorità amministrativa; intermini ancor più significativi, la C orte territoriale ha sottolineato come,a solo poche settimane dall’adozione di quella delibera (prima della quale nessun onere economico , spesa o esborso sarebbe stato giustificato dal legittimo affidamento dell’eventuale adozione della stessa),alla società odierna ricorrente fosse stato notificato l’atto di impugnazione di quella deliberazione, sì che, ancora una volta, le circostanze concrete avrebbero dovuto ritenersi tali da escludere la creazione di un alcun affidamento sulla stabilità del provvedimento amministrativo,con la conseguente assoluta rischiosità dell’assunzione di esborsi ed oneri economici fondati sulla convinzione di detta stabilità; si tratta di argomentazioni in fatto destinate a supportare ed argomentarein modo adeguato le ragioni della ritenuta insussistenza Cameradi consiglio del 17 ottobre 2024 – R.G. n. 9494/2021 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri diun giustificato affidamento della [OSCURATO:SOCIETA]. suscettibile di legittimare il risarcimento dei danni rivendicat o dall’odierna ricorrente : argomentazioni elaborate e sviluppate dai giudici del merito, nell’eserciziodella propria discrezionalità valutativa, nel pieno rispetto deicanoni di congruità logica e di correttezza giuridica ; fermi tali assunti, varrà rilevare come entrambe le censure avanzatedall’odierna società ricorrente in altro non si risolv a no se non inuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, in forza di un’impostazione critica non consentita in questa sede di legittimità; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 30.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 -