CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' OSCAR [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10/11/2022, il Tribunale di Cagliari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere e rissa. Avverso l'indicata sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché, da un lato, proposto dall'imputato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.), e, dall'altro, proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103. • L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso