CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a lui ascritti e che l'imputato, con il ricorso, ha articolato due motivi, fra loro connessi, volti a evidenziare la violazione dell'art. 49 cod. pen. e il vizio di motivazione per non avere, i giudici del merito, riconosciuto il carattere grossolano della falsificazione del permesso di soggiorno, peraltro con data risalente al 21 gennaio 2015, documento immediatamente riconoscibile come atto contraffatto; - Considerato che la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non illogica, avendo osservato che la patente e il permesso di soggiorno falsificati e utilizzati l'imputato erano stati redatti in formato elettronico e mostrati al momento del controllo in guisa da presentare tutte le caratteristiche dei documenti originali, ivi inclusa l'effigie dell'imputato, con loro conseguente attitudine decettiva: valutazioni - conformi al corretto principio secondo cui per escludere la punibilità nel caso di creazione di permessi di soggiorno interamente falsi o di alterazione di permessi veri occorre che la falsificazione sia grossolana, ossia immediatamente riconoscibile ictu °cui/ da chiunque, senza necessità di particolari indagini - a fronte delle quali le doglianze si sono esaurite nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, confutativa della questione sceverata dalla Corte territoriale; - Rilevato, quindi, che il ricorso, versato nel merito, è inammissibile e che alla corrispondente declaratoria segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e tensore Il