CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna emessa all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amore, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, irrogata dal Tribunale in sede, in data 20 luglio 2021, in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975. 2. Ritenuto che i cinque motivi dedotti (erronea applicazione degli artt. 192, 431, 603, 530, comma 2, cod. proc. pen., 6 Cedu, 24 e 117 Cost.; erronea applicazione dell'art. 530 comma 1, cod. proc. pen.; vizio di motivazione per mancanza e/o manifesta illogicità della stessa; erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975; vizio di motivazione in relazione all'ad, 131-bis cod. pen. e 4 comma 3, legge n. 110 del 1975) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché non scandite da necessaria cril:ica analisi delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e, comunque, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in diritto dal giudice del merito. 2.1.Rilevato, infatti, quanto al primo e secondo motivo, che la Corte territoriale ha motivato puntualmente sulla deduzione, reiterata in questa sede, della superfluità dell'acquisizione del corpo di reato (secondo la difesa, un innocuo portachiavi) risultando compiuta la descrizione del coltello contenuta nel verbale di sequestro, in atti ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. e comunque, esaminabile anche nel contenuto, quanto alla descrizione del reperto, in considerazione del rito speciale prescelto (coltello da punta e da taglio, del genere vietato, di lunghezza totale pari a cm. 11,5 ed avente lama pari a cm. 4,8). 2.2.Considerato, infatti, che nella descrizione del reperto non si fa riferimento soltanto al tipo (coltello) di arma, consentendo una motivazione esauriente e non manifestamente illogica nel senso dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3.Rilevato, inoltre, in relazione al secondo e terzo motivo, che si censura un punto della motivazione sull'elemento soggettivo, sul giustificato motivo del porto del coltello e sulla classificazione del coltello come strumento di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con ragionamento reiterativo del secondo e terzo motivo di appello, ai quali la Corte territoriale ha risposi:o con motivazione esauriente ed immune da illogicità manifesta„ nonché priva di censure in diritto (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza), valorizzando la lunghezza della lama del coltello portato dall'imputato. 2.4.Considerato, in relazione al quarto e quinto motivo di ricorso che le censure prospettate anch'esse reiterative dei motivi di appello, sono manifestamente infondate, potendo essere escluso il caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, non solo in base alle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (tra le altre, Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Rv. 276195). 2.5.Reputato, infine, in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che il motivo non è specifico, posto che la Corte territoriale ha valutato la non occasionalità della condotta anche alla stregua dei plurimi precedenti penali dell'imputato e il icorrente non ha contestato, specificamente, la natura ed entità di detti precedenti penali, limitandosi a sottolineare soltanto che sono datati e risalenti al 2007 (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Rv. 271863 nel senso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 202