CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 38059/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 19.03.2018 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624, 625, comma 1, n. 2 cod.pen, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa (fatto commesso in Imola il 29.08.2013). 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo tre motivi di doglianza: con il primo assume la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della remissione di querela; con il secondo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 2 cod.pen.; con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sono reiterative delle questioni già proposte in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata. In ordine al primo aspetto, la Corte d'appello con motivazione congrua ha posto in rilievo che la querelante, comparsa in udienza, non ha manifestato in termini chiari la sua volontà di rimettere la querela né risulta diversamente dalle registrazioni. Del pari la sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate. Ed invero é stata ritenuta indubbia la integrazione del mezzo fraudolento consistito nel prospettare in qualità di incaricata del sindacato o dell'Inps all'anziana Tosi il modo di evitare il pignoramento della pensione e così ottenendo i beni che la stessa aveva raccolto all'interno della sua abitazione. Del pari correttamente é stata ritenuta l'aggravante della minorata difesa considerata l'età avanzata e la conseguente vulnerabilità della vittima. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R